Sentenza 10 novembre 2011
Massime • 1
L'istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell'interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2011, n. 43786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43786 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3641
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 18176/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA IO N. IL 24/12/1976;
avverso l'ordinanza n. 5223/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 02/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO NN, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio;
Udita la relazione del cons. Dott. Jannelli Enzo.
OSSERVA
AR NN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli che dichiarava non doversi provvedere sul reclamo in merito alla denegata liberazione anticipata del predetto AR, condannato e già detenuto in espiazione di pena, per essere stato scarcerato a seguito del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva giusto provvedimento emesso ex art. 47 ord. pen., comma 4 dal giudice di sorveglianza di Cosenza.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Invero l'istanza di liberazione anticipata è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato ormai libero per il titolo esecutivo in questione intenda imputare il beneficio ad altri fini;
è invece ammissibile quando la libertà dell'interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, seppure in via provvisoria (Sez. 1 m 26.4/11.5.2006, Lo Giudice, Rv 234220). Parimenti nel caso de quo, di liberazione del condannato su decisione del magistrato di sorveglianza in attesa che il tribunale di sorveglianza decida sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, è interesse del prevenuto ottenere un giudizio in merito alla concedibilità della misura come richiesta in dipendenza della sua partecipazione, risolvendosi quel giudizio, in caso di esito negativo e di conseguente ripresa della esecuzione, in una sua conseguente riduzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011