Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2011, n. 43786
CASS
Sentenza 10 novembre 2011

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L'istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell'interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2011, n. 43786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43786
    Data del deposito : 10 novembre 2011

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