Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
È configurabile il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso da parte del pubblico ministero senza tener conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione. (Conf. n. 30493, non mass.)
Commentario • 1
- 1. Carcere per un arbitrario ordine di esecuzioneRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2014, n. 30492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30492 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/06/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1208
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 34564/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN AE n. il 25.5.1951;
nei confronti di:
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
avverso l'ordinanza n. 104/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di MO il 20.5.2013;
sentita nella camera di consiglio del 12.6.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. POLICASTRO A., che ha richiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 20.5.2013, la corte d'appello di MO ha rigettato l'istanza avanzata da EN AE diretta alla riparazione dell'asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita a seguito dell'emissione, da parte della procura generale presso la corte d'appello di MO, dell'ordine di esecuzione relativo alla condanna definitiva dallo stesso subita in relazione alla commissione del reato (permanente) di associazione per delinquere pronunciata dal tribunale di Agrigento in data 12.1.2007; ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero senza tener conto dell'incidenza estintiva della pena esercitata dal beneficio dell'indulto del quale il EN aveva diritto a godere, come peraltro successivamente accertato, in sede di esecuzione, dallo stesso tribunale di Agrigento (con provvedimento del 21.12.2011), ch'ebbe a determinare la data di cessazione della permanenza del reato ascritto al EN in epoca anteriore all'introduzione legislativa del provvedimento di indulto. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l'infondatezza della pretesa indennitaria del EN, tenuto conto che l'ordine di esecuzione emesso dalla procura generale presso la corte d'appello di MO (che aveva individuato, quale data di cessione della permanenza del reato associativo, quella di emissione della sentenza di primo grado, successiva all'entrata in vigore della legge sull'indulto) doveva ritenersi del tutto legittimo al momento della sua emissione, attesa l'avvenuta applicazione dell'indulto, in favore dell'interessato, solo in epoca successiva in sede di esecuzione.
2. - Avverso il provvedimento della corte d'appello di MO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il EN, censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole dell'erroneità del provvedimento della corte territoriale nella parte in cui ha omesso di rilevare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso dalla procura generale presso la corte di appello di MO, avendo quest'ultima illegittimamente negato il riconoscimento dell'estinzione dell'intera pena inflitta a carico del EN per effetto dell'indulto introdotto sulla base di una legge entrata in vigore successivamente alla cessazione della permanenza del reato associativo allo stesso ascritto, come peraltro successivamente riconosciuto dallo stesso giudice dell'esecuzione. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in data 28.5.2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il pubblico ministero che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione, è obbligatoriamente chiamato a tener conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'entità della pena da eseguire anche nel caso in cui detto indulto non fosse stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che il pubblico ministero deve ritenersi vincolato a disporre la sospensione provvisoria dell'esecuzione qualora, all'esito del calcolo così effettuato, la pena residua non superi i limiti previsti dall'art. 656 c.p.p., comma 5, ovvero, a fortiori (come nel caso di specie),
del tutto estinta (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 39285/2010, Rv. 248840;
Cass., Sez. 1^, n. 40548/2009, Rv. 245357; Cass., Sez. 1^, n. 8430/2008, Rv. 243195). Al riguardo, occorre rilevare come, se è indubbio che spetti al giudice dell'esecuzione la valutazione dell'eventuale applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente la statuizione sull'estinzione della pena, non può per ciò solo escludersi un'anticipata incidenza del provvedimento contemplante il beneficio anche - e soprattutto - ai fini di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. Una siffatta interpretazione s'impone, non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi e a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione), ma anche in ragione del disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 3, che consente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà (cfr. sul punto, Cass., Sez. 1^, n. 8430/2008, cit.). Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi, con riguardo al caso di specie, che la procura generale presso la corte d'appello di MO, nel procedere erroneamente alla determinazione della cessazione della permanenza del reato associativo ascritto al EN in corrispondenza con l'emissione della sentenza di condanna di primo grado (con la conseguente omessa considerazione dell'incidenza dell'indulto medio tempore introdotto per via legislativa), ha emesso un ordine di esecuzione illegittimo (o, quantomeno, erroneo), avendo trascurato di accertare che, in concreto, la cessazione della permanenza del reato associativo de quo doveva individuarsi in corrispondenza di una data anteriore all'entrata in vigore della legge introduttiva dell'indulto (come peraltro successivamente riconosciuto dal giudice dell'esecuzione);
beneficio alla cui applicazione, pertanto, il EN aveva pieno diritto, con il conseguente diritto di vedersi riconoscere - già da parte del pubblico ministero responsabile per l'esecuzione della pena - l'estinzione dell'intera pena allo stesso irrogata. L'avvenuta sottoposizione del ricorrente alla restrizione della propria libertà personale sulla base di un ordine di esecuzione illegittimo (o erroneo) deve ritenersi pertanto tale da legittimare l'interessato alla rivendicazione dell'indennità per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita, in conformità ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza n. 310/1996), alla cui stregua deve ritenersi illegittimo l'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione.
Il complesso delle argomentazioni che precede impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di MO, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di MO cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014