Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena.
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1. La Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza resa a seguito dell'udienza camerale del 25 febbraio 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di V.A. in relazione al periodo di restrizione carceraria da lui subito in esecuzione della sentenza n. 1605 del 6 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Cagliari, con la quale egli era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10-ter.La condanna diveniva definitiva in data 16 giugno 2015 e veniva quindi emesso ordine di esecuzione, contestualmente sospeso; nell'interesse dell'odierno ricorrente veniva richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2017, n. 57203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57203 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
ACR 57203-1 7 M. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Z LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - Sent. n. sez. - 1444/2017 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.15064/2017 SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: AS CE AN nato il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG G. Corosanto, ale the clu b тноо лет раискинить стариков;هو an illem Com H RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha riconosciuto a RA RI EE un indennizzo a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
2. La Corte di Appello ha rilevato che l'istante aveva subito un periodo di detenzione domiciliare eccedente di 45 giorni rispetto a quello risultante dal riconoscimento da parte del Tribunale di sorveglianza di un periodo di 45 giorni di liberazione anticipata, inizialmente negato dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente censura la decisione asserendo che le vicende dell'espiazione della pena non assumono rilievo ai fini della valutazione della ingiustizia della detenzione, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deposito memoria a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con la quale si svolgono osservazioni in ordine al quantum del riconosciuto indennizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
4.1. Non erra il ricorrente richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale, che trova in Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015 - dep. 12/10/2015, D'Agui, Rv. 264708 la sua più cospicua espressione, secondo il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. Principio affermato proprio in relazione ad una fattispecie che vedeva il ricorrente ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, con riduzione della pena originariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamente subita. In quella occasione la Corte ha fatto decisivo riferimento alla sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale, con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Secondo il S.C. i giudici della Consulta avevano limitato la portata delle dichiarazione di illegittimità costituzionale ai soli casi in cui la pena definitivamente inflitta (ovvero oggetto di una preclusione processuale che non la espone a riforma in successivi gradi di giudizio) risulti inferiore alla custodia cautelare patita. Da qui la ritenuta irrilevanza di vicende che concernono l'esecuzione di una pena ormai definitiva. Con l'ulteriore argomento secondo il H z quale a ritenere diversamente il condannato potrebbe precostituirsi la premessa dell'indennizzo ritardando l'istanza di liberazione anticipata al tempo prossimo al fine pena. Anche due successive decisioni, intervenute per casi di modifica in sede esecutiva della pena definitiva conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 32/2014, si sono richiamate all'orientamento espresso dalla sentenza D'Agui. In esse si è affermato che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nei confronti di chi abbia interamente espiato la pena inflitta per il delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo "droga leggera" prima della declaratoria di incostituzionalità della fattispecie incriminatrice da parte della Corte cost. con sentenza n. 32 del 2014; in una prima si è spiegato che si tratta di situazione definitivamente esaurita e che la detenzione sofferta, sino al momento della sua cessazione, era pienamente legittima e rispettosa dell'assetto normativo allora vigente (Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016 dep. 30/01/2017, Laratta, Rv. 269168). Nella seconda si è ribadito - che il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva, Rv. 268958).
4.2. Ad avviso di questo Collegio il tema non può però essere svolto senza considerare anche la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l'ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, Sentenza n. 45247 del 20/10/2015 Cc. (dep. 12/11/2015) Rv. 264895). Nel caso di specie l'ordine di carcerazione era stato emesso nell'anno 2003 ed era stato del tutto legittimo;
ma la sua concreta esecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopo che la pena si era estinta per decorso del tempo, anche se non formalmente dichiarata. Sicché la pena definitiva (ovvero determinata in modo irrevocabile in sede di cognizione) era stata superiore ai diciassette giorni di detenzione patiti dal condannato;
giorni che, per la Corte, non trovavano più giustificazione nell'ordine di esecuzione, che a causa dell'estinzione delle pena avrebbe dovuto essere revocato. In un ulteriore caso si è ritenuto dovuto il risarcimento a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, e ciò anche se il giudice dell'esecuzione non l'aveva ancora म applicato;
l'ordine di esecuzione è stato illegittimo o erroneo (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014 - dep. 10/07/2014, Riva, Rv. 262240). Il dato comune a queste due ultime pronunce sembra essere quello della significatività dell'illegittimità (originaria о sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione, in consonanza con quanto puntualizzato dai Giudici della Consulta. Ma ancor più pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014 - dep. 05/05/2014, Truzzi, Rv. 259210, relativa ad un'ipotesi nella quale il ricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata perché l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena. Proprio in quest'ultima sentenza si rammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale sia stato evidenziato che "la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata". Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016 - dep. 14/11/2016, Pittau, Rv. 268617, per la quale "la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione". Interessante notare, per quanto appresso si dirà, che nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata. Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordine di esecuzione doveva essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo.
4.3. Orbene, questo Collegio ritiene di dover dare continuità al secondo degli orientamenti appena rammentati. A ben vedere il principio secondo il quale il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della 4 H sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva. Infatti, si trae dalla motivazione del Giudice delle Leggi la convinzione che questi abbia limitato la portata della declaratoria di incostituzionalità all'ipotesi di una pena definitivamente inflitta inferiore a quella espiata. Ma così non pare a questo Collegio. Il giudice remittente si era trovato a decidere il caso di una detenzione che era stata illegittimamente disposta sull'erroneo presupposto della definitività della condanna. Non si vede come tanto significhi una limitazione della portata della pronuncia di incostituzionalità, che d'altro canto ha trovato la forma che segue: "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione". Anzi, proprio tale dispositivo sembra attesti che le vicende dell'esecuzione non sono in alcun modo estranee all'orizzonte della riparazione dell'ingiusta detenzione. Per altro verso, l'orientamento che qui si critica lascia intravedere una qual certa sovrapposizione tra i piani della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena. Infatti, nel vigente sistema processuale che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio, non paiono coincidenti i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio). Né va ignorato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel simile caso ES
contro
Italia, ha ritenuto ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, era rimasta sine titulo (Cedu, sentenza 24 marzo 2015, ES c. Italia, causa n. 39824/07). La Corte di Strasburgo ha precisato che “l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (UE c. Francia (dec.), n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e AN KA c. Turchia (dec.), n. 73561/01, 2 ottobre 2001). Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne (Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, HI AT c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e DE IO AD c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013)". Ha quindi osservato che "ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (paragrafi 30 e 31 supra), le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di 5 th buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione anticipata. Tuttavia, questa libertà di valutazione non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge (paragrafo 31 supra)". Di conseguenza ha ritenuto la violazione dell'art. 5 § 1 a) perché il ES aveva espiato una pena di durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto (in un primo tempo negategli per un errore nelle annotazioni del certificato del casellario giudiziale).
4.4. Il ricorrente adotta quindi una interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. che non può essere condivisa. Anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata, si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge) 4.5. Tuttavia la Corte di Appello non ha svolto alcuna indagine in merito alla illegittimità (sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione. Dalla più volte citata pronuncia costituzionale non è derivata una modifica della fattispecie dalla quale scaturisce il diritto all'indennizzo, se non nell'ambito oggettivo di applicazione, che è venuto a ricomprende anche l'ordine di esecuzione illegittimo. Giova rammentare che l'insegnamento delle S.U. è che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. Fermo restando che, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, l'operatività di tale condizione non potrà essere riscontrata nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Permane quindi la necessità che non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, che sia stato concausa dell'errore nel quale è caduta l'A.G. Siffatto comportamento va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi. In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso dolosamente o colposamente a determinare il - - ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena. Secondo la giurisprudenza di legittimità il procedimento per la concessione della libertà anticipata è disciplinato dall'art. 69-bis dell'O.P., che costituisce lex specialis rispetto alla generale disciplina del procedimento di sorveglianza. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata è adottato, su istanza dell'interessato, sempre de plano < senza la presenza delle parti » (art. 69-bis, comma 1, Ord. pen.); in prima istanza è escluso in radice il rito della camera di consiglio partecipata;
il contraddittorio è eventuale e differito, essendone contemplata la instaurazione solo in caso di impugnazione, davanti al giudice ad quem (art. 69-bis, comma 4, Ord. pen.); e, al riguardo, la impugnazione specificamente prevista dalla legge è costituita dal reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 69-bis, comma 3, Ord. Pen.) (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017 - dep. 21/07/2017, Santin, Rv. 270717). Andrà quindi considerata se si è realizzata una ordinata sequenza procedimentale, contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili nella decisione dell'istanza e nella emissione del connesso ordine di esecuzione ritardi non giustificabili;
e ancora, andrà accertato se eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell'istante.
5. In conclusione, l'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Alla Corte territoriale va demandato anche la regolazione delle spese tra le parti inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro cui demanda pure la regolazione delle spese tra le parti inerenti al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/9/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere на Depositata in Cancelieria متاسهل Oggi, 21 DIC. 2017 Funzionario Oudiziaric Patrizia Ciorra