Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
La costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (dell'altezza variabile tra m. 2,80 e 5,20 e della lunghezza di m. 84), dotato di pilastri e di fondazioni, non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell' art. 4 del D.L.. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493, come sostituito dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/1999, n. 11126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11126 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Pietro GIAMMANCO Presidente del 17/6/1999
Dr. IC QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 2277
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 295/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1^) AZ EL, nato il [...] a [...];
2^) EL TR LI, nata il [...] a [...];
3^) AZ CO AS, nato il [...] a [...];
contro la sentenza del Pretore di Torino - Chieri 1^ ottobre 1998 n.115, che ha dichiarato HE ZO colpevole del reato p. e p. dall'art. 20 lett. a) L. 29 febbraio 1985 n. 47, accertato in Baldissero Torinese in data di poco anteriore al sopralluogo del 5 luglio 1996, contestato al capo a), e del reato p. e p. dall'art.14 in relaz. agli artt. 1 e 4 L. 5 novembre 1971 n. 1086, accertato in Torino in data di poco antecedente al sopralluogo del 5 luglio 1996 (permanenza cessata il 29 luglio 1996), contestato al capo d); e EL AS MA e ZO IC AS colpevoli del reato p. e p. dall'art. 20 lett. a) L. 29 febbraio 1985 n. 47, accertato in Baldissero Torinese in data di poco anteriore al sopralluogo del 5 luglio 1996, contestato al capo a), condannando il primo, con attenuanti generiche e continuazione, alla pena di L. 3 milioni di ammenda, e i secondi, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 2.300.000, e li ha assolti dai reati p. e p. b) dall'art. 20 lett. b) L. 29 febbraio 1985 n. 47, accertato in Baldissero Torinese in data di poco anteriore al sopralluogo del 30 settembre 1996 e c) dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431, accertato in Baldissero Torinese in data compresa fra il periodo immediatamente antecedente al 5 luglio e il 30 settembre 1996.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannati con la sentenza sopra indicata quali colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati per aver abusivamente costruito - la EL AS e HE ZO come proprietari dell'immobile sito in Strada Superga, e IC AS ZZ come direttore dei lavori - in zona sottoposta a vincolo idrogeologico - HE ZO in violazione delle norme sulle costruzioni in cemento armato - un muro di contenimento terra sul fronte della strada privata con elementi prefabbricati, pilastri e fondazioni in c.a. in totale difformità dalla concessione, i due ZO e la EL AS propongono ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
tutti
- violazione dell'art. 20 L. 1985 n. 47 in quanto il fatto per cui era stata pronunciata condanna riguardava difformità assai lievi, oggetto di variante in corso d'opera ex art. 15 L. 1985 n. 47, resa necessaria per evitare movimenti franosi del terreno sovrastante non prevedibili al momento della relazione del progetto;
HE ZO erronea applicazione dell'art. 14 L. 1971 n. 1086 perché il muro di contenimento realizzato era esente da denuncia in quanto eseguito mediante la mera collocazione contro terra di strutture prefabbricate in c.a..
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata è stata già affrontata l'eccezione relativa alla variante in corso d'opera, riproposta dagli imputati in sede d'impugnazione, ed è stata correttamente respinta perché la difformità del muro rispetto al progetto approvato, comportando modifica della sagoma e restrizione della superficie soprastante, non rientra tra le varianti suscettibili di approvazione ai sensi dell'art. 15 L. 28 febbraio 1985 n. 47. Pertanto il motivo d'impugnazione comune a tutti i ricorrenti risulta del tutto inattendibile per l'evidente insussistenza della presunta violazione di legge che ne costituisce il fondamento. Ugualmente infondato è il motivo proposto dal solo ZO, smentito dagli accertamenti eseguiti in corso di causa. Infatti, la costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento di notevoli dimensioni (dell'altezza di m. 5,20 per un tratto della lunghezza di m. 30,50; variabile da m. 5,20 a m. 2,80 per un tratto della lunghezza di m. 13; di m. 2,80 per un tratto della lunghezza di m. 41), che restringe la superficie soprastante ed è dotato di pilastri e di fondazioni, sotto il profilo urbanistico non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori ai sensi dell'art. 4 D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493, integralmente sostituito dall'art. 2 c. 60 L. 23 dicembre 1996 n. 662, perché - come il Giudice di primo grado ha esattamente ritenuto - non rientra nella tipologia architettonica prevista nell'art. 2 cit.; e per l'aspetto edilizio deve ritenersi compreso nella previsione dell'art. 1 L. 5 novembre 1971 n. 1086 per le sue caratteristiche di opera in conglomerato cementizio e armature che assolve a una funzione statica.
Di conseguenza, anche la violazione di legge lamentata con questo motivo d'impugnazione appare destituita di fondamento.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999