Art. 18.
(Pubblicazione dei bandi).
Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Esso diviene immediatamente obbligatorio dal momento di detta pubblicazione, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.
(Pubblicazione dei bandi).
Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Esso diviene immediatamente obbligatorio dal momento di detta pubblicazione, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.