Sentenza 10 aprile 2017
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2017, n. 28750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28750 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2017 |
Testo completo
28750-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 471/2017 MAURIZIO FUMO -Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.8688/2017 - Rel. Consigliere - UMBERTO LUIGI SCOTTI EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Udit i difensor Avv.; - udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2016, notificata il 24/1/2017, il Tribunale di Venezia, Sezione del riesame, ha respinto la richiesta di riesame avanzata dall'indagato ID SK, cittadino albanese, confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 3/12/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, che aveva ritenuto la sussistenza nei suoi confronti di gravi indizi della detenzione di un documento valido per l'espatrio falsificato (art.497 bis cod.pen.), di resistenza a pubblico ufficiale in concorso (art. 81,110 e 337 cod.pen.) e di lesioni aggravate in concorso (art.81,110,582,585, comma 1, in relazione all'art.576, comma 1, n.1 e n.5 bis, 61 n.2 cod.pen.).
2. Ha proposto ricorso ex art.311 cod.proc.pen. il difensore di fiducia dell'indagato, avv. Fabio Pinelli, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 292, comma 2, lett.c), cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza del requisito di attualità del pericolo di commissione di reati della (dh stessa specie ex art.274, lett. c). Secondo il ricorrente la valutazione del requisito di attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, introdotto dalla Novella di cui alla legge 67 del 2015, era stata compiuta dal Tribunale solamente in modo apparente, senza interrogarsi sulla ragionevole possibilità di presentazione prossima di occasioni di delinquere. La carenza di attualità era dimostrata, come allegato con la presentazione dei motivi nuovi ex art.309, comma 6, cod.proc.pen., dal provvedimento di carcerazione per esecuzione di pene concorrenti da cui il SK era stato colpito sino al luglio del 2019, sicché il pericolo di delinquere era escluso se non in caso di liberazione del ricorrente ora detenuto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento al rapporto tra la detenzione e il requisito di attualità del periculum;
entrambi i provvedimenti, l'ordinanza applicativa e la decisione in sede di riesame, avevano prospettato il rischio di reiterazione in termini meramente ipotetici, e per definizione quindi non attuali, in rapporto all'avverarsi della condizione della remissione in libertà del SK. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi, separatamente proposti per violazione di legge e vizio motivazionale, sostanzialmente articolano una doglianza unitaria, circa la mancanza di attualità dell'esigenza cautelare special-preventiva di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., in ragione della concomitante sottoposizione dell'indagato SK a detenzione carceraria in espiazione di pena ad altro titolo. Essi possono quindi essere esaminati congiuntamente.
1.1. Il ricorso è palesemente infondato. Giova premettere che il ricorrente neppure contesta le evidenti ragioni poste dal Tribunale a sostegno del ravvisato rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, apprezzato in termini di «indubbia capacità a delinquere e di sconcertante pervicacia criminale» (precedenti penali, tutti recenti, relativi a reati della stessa natura di quelli per cui si procede;
ricorso a cieca violenza nei confronti delle forze dell'ordine per impedire il compimento di atti d'ufficio; possesso di documento falso valido per l'espatrio, denotante contatti attivi con circuiti illegali); neppure è contestata la motivazione addotta in punto inadeguatezza di misure cautelari meno severe.
1.2. La tesi sostenuta dal ricorrente é manifestamente infondata;
la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel ritenere, con orientamento condiviso da questo Collegio, che lo stato di detenzione per altra causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164; Sez. 5, n. 4344 del 01/07/1998, Mallardo F, Rv. 211980; Sez. 1, Sentenza n. 3875 del 26/06/1995 Rv. 202199 Bellinvia).
1.3. Sotto altro e concorrente profilo e avuto riguardo alla recriminazione ricorrente circa il carattere condizionato» del rischio prospettato, del asseritamente confliggente con il requisito di attualità, occorre considerare, in aggiunta alle precedenti osservazioni, che il ricorrente non sfugge alla seguente 2 alternativa: non ha interesse all'accoglimento della sua richiesta di annullamento della misura cautelare, dovendo rimanere in stato di detenzione ad altro titolo, oppure ricorre effettivamente l'esigenza cautelare perché il venir meno del titolo detentivo per qualsiasi possibile causa (come si è detto, ragionevolmente ipotizzabile) automaticamente schiuderebbe lo spazio per l'insorgenza del pericolo di reiterazione.
2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
3. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, delle norme di attuazione e coordinamento del codice di rito copia del provvedimento deve essere trasmessa, a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui dell'art.94, comma 1- ter delle norme di attuazione e coordinamento del cod.proc.pen. Così deciso il 10/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti Maurizio Fumo wкутом ехнізі DEPOSITATA IN CANCELLERMA addl 09 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmes La te 3