Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 9131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9131 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9131/2026 Roma, li, 09/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 48/2026 UP 14/01/2026 R.G.N. 29045/2025
ES GN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
RITENUTO IN FATTO
1. LO EN, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 29 gennaio 2015 che, decidendo in sede di rinvio per effetto di annullamento di questa sezione del 17 novembre 2016, n. 54191, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce del 20 ottobre 2000, divenuta irrevocabile l'8 gennaio 2001. 1.1. Più precisamente, la Quinta sezione di questa Corte aveva annullato l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, per omessa notifica al FA del parere del Pm.
2. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge relativamente alla violazione del diritto di difesa, per mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore. Sostiene il difensore del ricorrente che il giorno precedente l'udienza aveva inviato certificato medico indicante retticolite ulcerosa ed esito di chemioterapia adk del retto con diarrea profusa ed irrefrenabile, con prognosi di trenta giorni. La Corte di appello, sul rilievo che la malattia aveva effetti perduranti tali da essere incompatibili con la pronta definizione del processo, aveva rigettato l'istanza sul duplice rilievo che: --a) l'istanza era stata presentata tardivamente;
- -b) era imposta la nomina del sostituto processuale, tenuto conto della delicatezza della questione trattata.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge per vizi di costituzione del giudice oltre che apparente parzialità della Corte di appello di Potenza. La difesa evidenziava che il presidente del collegio (dott. Cataldo Carmine Collazzo) in qualità di relatore aveva già deciso precedenti istanze di ricusazione presentate nei confronti di giudici che avevano deciso nell'ambito del presente processo di revisione ovvero in giudizi connessi e collegati. Da tali premesse, la difesa ha concluso che il dott. Collazzo risulta aver già manifestato una forma di convincimento o comunque avuto una pre-cognizione qualificata degli atti del procedimento in una precedente fase decisoria, idonea a minare la serenità e l'imparzialità richieste per il giudizio di revisione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrete si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che l'inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali.
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Invero, la difesa sottolinea che la istanza era fondata sull'art. 630, lett. c, cod. proc. pen. e che l'stanza stessa era stata già valutata positivamente quanto alla sua ammissibilità, sicché la subordinazione della rilevanza della confessione del BA alla sua condanna irrevocabile ha comportato il riesame della ammissibilità della richiesta di revisione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrete si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che l'inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali. La Corte di appello erroneamente ha escluso la novità e/o la decisività delle prove addotte, in specie con riferimento alla confessione di AB DI EN ED rispetto alla quale è irrilevante la circostanza che è stato assolto per non aver commesso il fatto.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrete si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre che l'inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali. I giudici di merito hanno acriticamente recepito l'esito del processo concluso con l'assoluzione del BA, svalutando la sua confessione.
3. Con requisitoria scritta del 27 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 4 gennaio 2026, la difesa del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, insisteva per l'accoglimento
del ricorso.
Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Preliminarmente deve darsi atto che la Sez. 1 di questa Corte con ordinanza del 13 gennaio 2025 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta personalmente dall'odierno ricorrente nei confronti dell'intero collegio.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Invero, è noto che l'art. 420-ter cod. proc. pen., nel disciplinare le conseguenze dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prevede che la patologia che costituisce impedimento legittimo sia, dunque, soltanto quella che impedisce fisicamente all'interessato di presentarsi all'udienza se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 7979
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del 28/01/2014, Rasile, Rv. 259287; Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012, Bracchi, Rv. 252318), situazione cui la giurisprudenza ha assimilato quella che comporti la possibilità di presentarsi in udienza senza consentire, però, una partecipazione vigile e attiva (Sez. 6, n. 43885 del 05/11/2008, Lamberti, Rv. 241913; Sez. 6, n. 12836 del 04/02/2005, Quistelli, Rv. 231720). Ai fini del legittimo impedimento, non possono assumere rilievo, per converso, patologie, anche gravi e fastidiose, che tuttavia consentirebbero all'interessato di presentarsi in udienza (Sez. 6, n. 4284 del 10/01/2013, G., Rv. 254896; Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133). Inoltre, l'onere di dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto incombe sul difensore nel solo caso di concomitante impegno professionale e non anche per ragioni di salute debitamente documentate (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267748 01; Sez. 6, n. 7997 del 17/06/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262389; Sez. 5, n. 29914 del 01/07/2008, Trubia, Rv. 240453; Sez. 6, n. 32699 del 11/04/2014, R., Rv. 262074; Sez. 1, n. 47753, del 09/12/2008, Fettah, Rv. 242489).
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In particolare, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina" (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapocchiello, cit.). Nella motivazione, le Sezioni Unite rappresentano che l'onere di nominare un sostituto non sussiste, "salvo che lo stato patologico sia prevedibile" (p. 10 del Considerato in diritto); precisano, inoltre, che "l'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione" (p. 11 del Considerato in diritto). Può, quindi, concludersi che l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento è giuridicamente doveroso quando la situazione addotta a base dell'istanza sia impeditiva non solo della partecipazione del professionista all'udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa. Pertanto, qualora la situazione addotta a base della richiesta di rinvio sia una condizione del tutto prevedibile, pur se seria ed attuale, obbliga in ogni caso l'instante (in assenza di altre iniziative da parte del suo assistito) alla nomina di un sostituto, non potendosi immaginare che una patologia a carattere potenzialmente permanente, quantomeno in relazione all'esposizione del rischio di aggravamento, possa "paralizzare l'attività processuale per un tempo
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
potenzialmente indefinito, se l'assistito non nomini altro difensore ovvero se non si abbia la revoca del difensore impedito ovvero se non intervenga la rinuncia di quest'ultimo al mandato professionale (Sez. 2, n. 23436 del 03/06/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 38475 del 31/05/2019, Gabrielli, Rv. 276761, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio in un caso in cui l'impedimento a comparire, riguardante un professionista in precedenza sottoposto a intervento chirurgico per una patologia cardiaca, si era manifestato a distanza di alcuni giorni dall'operazione, ma in tempo utile alla nomina di un sostituto processuale;
negli stessi sostanziali termini anche se con riferimento al legittimo impedimento dell'imputato; Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza difensiva di rinvio, in assenza di rappresentazione di uno stato di alterazione, conseguente a radioterapia, tale da impedire la partecipazione dell'imputato all'udienza). Ebbene, accedendo agli atti del procedimento (accesso cui questa Corte è tenuta attesa la natura processuale dell'eccezione, rispetto alla quale è giudice del "fatto": Sez. U, n. 42792 del 31/10/10/2001, dep. 2001, Policastro, Rv. 220092), si ricava che nel caso di specie i giudici di appello hanno dato atto che nelle udienze del 27 ottobre 2023, 17 gennaio 2024 (ove si fa riferimento a postumi di chemioterapia), 15 maggio 2024 (con certificato del 7 maggio 2024 in cui il medico attesta sindrome diarroica grave post chemioterapia) e 25 settembre 2024 (con certificato del 5 settembre 2024 in cui si attesta che il difensore è affetto da morbo di Crohn e steatosi epatica con diarrea persistente e resistente ai farmaci, esito della chemioterapia e radioterapia effettuata nel 2022 per adk del retto, dando atto di ben dieci ricoveri dal 29 novembre 2022 al 1° settembre 2024) erano state rinviate per ragioni di salute del difensore del ricorrente, sicché la patologia di cui è affetto il difensore presenta caratteri cronici o comunque pendenti nel lungo periodo, con la conseguenza che lo stato di salute rendeva del tutto prevedibile lo stesso impedimento. In altri termini, nella odierna fattispecie era assente il presupposto dell'imprevedibilità della condizione di impedimento per malattia, tenuto conto della condizione complessivamente considerata dello stato di salute del difensore (per come del resto attestato nel certificato del 5 settembre 2024 di ben dieci ricoveri dal 29 novembre 2022 al 1° settembre 2024). Da qui la doverosità, in una situazione del genere, di una sostituzione del difensore impedito per consentire la prosecuzione del processo, principio che si pone assolutamente in linea con l'insegnamento della sentenza IF Sarrapochiello" in assenza - come detto del presupposto dell'imprevedibilità della condizione di impedimento per malattia.
Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
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4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3. Il secondo motivo è inammissibile.
La difesa si duole della costituzione del collegio giudicante, dal momento che il Presidente Collazzo era stato relatore in due occasioni delle istanze di ricusazione presentate nei confronti di magistrati che avevano deciso nell'ambito del presente procedimento di revisione o in giudizi connessi e collegati. Da tale premessa, la difesa conclude nel senso che il Presidente del collegio giudicante risulta aver già manifestato una forma di convincimento o comunque avuto una pre-cognizione qualificata degli atti del procedimento in una precedente fase decisoria, idonea a minare la serenità e l'imparzialità richieste per il giudizio di revisione.
3.1. Nel loro complesso la disciplina dell'astensione e della ricusazione, per un verso, e quella dell'incompatibilità, per l'altro, concorrono a garantire, nel processo penale, il rispetto del principio del giudice terzo e imparziale (Corte cost., sentenza n. 283 del 2000). Il rapporto tra astensione/ricusazione e incompatibilità è stato fissato dalle sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, concernenti il possibile pregiudizio del giudice che abbia adottato una misura cautelare personale e che sia poi chiamato a pronunciarsi in un distinto giudizio (di applicazione di una misura di prevenzione o anche di accertamento della responsabilità penale del correo in un giudizio separato). Si è affermato che le situazioni pregiudicanti, che integrano il regime dell'incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen., operano all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e sono espressamente predeterminate dal legislatore in base alla presunzione che quelle funzioni e quegli atti tipicizzati siano oggettivamente incompatibili con l'esercizio di ulteriori attività giurisdizionali svolte nel medesimo procedimento. In caso di incompatibilità, l'atto o la funzione hanno di per sé un effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata esercitata. Invece i casi di astensione o ricusazione si ricollegano a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione di giudizio che possono anche preesistere, e anzi normalmente preesistono, al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d, e ed f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). L'effetto pregiudicante è eventuale e deve quindi essere accertato in concreto e, ove necessario, rimosso con l'obbligo, per il giudice, della dichiarazione di astensione e con la facoltà per le parti di ricusarlo ove egli non adempia a tale obbligo. Peraltro, con due distinte pronunce, la Corte costituzionale ha ampliato l'area applicativa sia dell'obbligo di astensione sia della facoltà di ricusazione.
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Dapprima, con la sentenza n. 113 del 2000 ha precisato che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. non possono non estendersi al pregiudizio che discende da attività processuali svolte in precedenza, così imponendo anche in tali situazioni l'obbligo di astensione;
tale disposizione pone una "norma di chiusura a cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle precedenti lettere e nelle quali tuttavia l'imparzialità del giudice sia da ritenere compromessa" in concreto. In seguito, con la sentenza n. 283 del 2000, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, così ampliando l'area della facoltà di ricusazione con una sorta di "disposizione di chiusura del sistema". Emerge, in tal modo, un sistema integrato mirato a realizzare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui sussista il rischio che possa risultare compromessa l'imparzialità del giudice. La tutela dell'imparzialità è appunto garantita "mediante una razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad assicurare il principio del "giusto processo" (sentenza n. 308 del 1997). Deve comunque ribadirsi che la disciplina del regime delle incompatibilità è di stretta interpretazione, in quanto diretta ad assicurare la serenità, l'obiettività e la terzietà del giudice in fattispecie tipiche, specificamente determinate. A differenza dell'astensione e delle esclusive ipotesi di ricusazione, infatti, il pregiudizio, svincolato dal contenuto concreto del provvedimento pregiudicante e di quello pregiudicato, non è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è ricollegato, iure et de iure, all'astratta incompatibilità delle funzioni. Di conseguenza, le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen. sono tassative, non sono suscettibili di interpretazione analogica e sono ancorate, non solo alle condizioni dell'idem iudex, eadem res e dell'idem reus, ma anche a quella, ineludibile, dell'eadem actio, con la conseguenza che il pregiudizio è tassativamente vincolato alla posizione del giudice che, nell'ambito dello stesso procedimento, non può essere chiamato, in fasi e in gradi diversi, a esprimere un duplice giudizio di merito sulla stessa regiudicanda. Ciò posto, non è ravvisabile alcuna incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver deciso sulle istanze di ricusazione presentate nei confronti di altri magistrati che hanno deciso nell'ambito del procedimento di revisione o in giudizi connessi o collegati, sia poi chiamato a decidere sulla richiesta concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza: per il principio di tassatività, infatti, mentre la norma prevede, espressamente, l'incompatibilità delle funzioni di
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
cognizione ordinaria con quelle della procedura di revisione, che è considerata, per determinazione tipica del legislatore, un grado e, quindi, un proseguimento del giudizio di responsabilità, in conseguenza della straordinaria impugnazione, alcuna sanzione è invece comminata alle funzioni svolte dallo stesso giudice in plurime procedure di ricusazione proposte nei confronti di altri giudici che sino occupati della medesima condanna passata in giudicato. Ora, alla luce di tali coordinate interpretative, sul rilievo che il dott. Collazzo non risulta aver preso parte al giudizio di cognizione, il fatto che egli abbia fatto parte di Collegi che hanno disatteso richieste di ricusazione nei confronti di magistrati che avevano deciso nell'ambito del presente procedimento di revisione o in giudizi connessi e collegati non determina alcun profilo di incompatibilità, stante la tassatività delle relative cause, tra cui appunto non rientra l'aver provveduto su istanza di ricusazione avanzata dal medesimo ricorrente in relazione alla stessa vicenda oggetto di condanna. Non si è dunque consumata alcuna violazione del paventato obbligo di
astensione.
Inoltre anche dopo la sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. deve rilevarsi che se l'effetto pregiudicante può derivare da un provvedimento diverso dalla sentenza e nell'ambito di un procedimento differente dal giudizio penale occorre pur sempre che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e dunque in un processo penale. Nella fattispecie, per contro, l'ipotesi di incompatibilità viene invocata in un procedimento di revisione sicché le norme di cui agli artt. 34 e ss. cod. proc. pen., non si attagliano a una procedura di revisione in quanto di per sé tassative ed eccezionali e dunque non suscettibili di estensione analogica, richiedendo che l'attività pregiudicata si concluda con la pronuncia di una sentenza e che il giudice, che già si è espresso indebitamente sui fatti oggetto di imputazione, sia chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato, circostanza non avvenuta nell'odierna fattispecie laddove la stessa difesa ha precisato che le decisioni assunte dal dott. Collazzo hanno riguardato istanze di ricusazione e non il merito diretto della revisione. Non può poi non rilevarsi che, ove pure una violazione di tal fatta si fosse consumata, il rimedio non sarebbe stato il ricorso per cassazione, invece ora esperito, ma l'attivazione, ormai tardiva, dello strumento della ricusazione, secondo il principio di diritto per il quale "l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di
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astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262302, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione del giudice). L'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen.; ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (in questi precisi termini la giurisprudenza formatasi anche nella vigenza del codice abrogato, Sez. 3, n. 376, del 17/11/1986, Rv. 174830; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419; (da ultimo, Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852), nella specie non proposta. Nel presente procedimento, il ricorrente non ha effettuato alcuna dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. Collazzo.
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4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto diretti a contestare la valutazione operata dai giudici di merito in merito alla valutazione delle prove nuove offerte e della confessione fatta da BA EZ EN ED, sono manifestamente infondati.
fase
4.1. Inammissibile il terzo motivo con il quale la difesa si duole che la sentenza gravata avrebbe operato una inammissibile regressione alla rescindente, rivalutando profili attinenti alla ammissibilità della istanza. Orbene, la Corte di appello non ha rivalutato l'ammissibilità della istanza di revisione, tanto che ha rigettato il ricorso, ritenendo che la confessione del BA era rimasta priva di riscontro probatorio, ma anche ove avesse dichiarato inammissibile l'istanza di revisione non avrebbe operato alcuna indebita regressione. Infatti, nella seconda fase, che si svolge nelle forme del dibattimento, è consentito alla Corte d'Appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, senza assumere le prove in essa indicate, senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, NO, Rv. 220441; ma già in precedenza Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, CO, RV. 210040).
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Invero, come insegnano le Sezioni Unite NO, la norma di cui all'art. 634 cod. proc. pen., che individua le cause di inammissibilità della istanza di revisione, non preclude di assumere la decisione di inammissibilità con sentenza definitoria del giudizio, una volta che questo sia stato disposto. La conclusione è sostenuta dall'analisi condotta ai paragrafi 9.2. e 9.3 della pronuncia delle Sezioni Unite NO, di seguito riassunta. La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa;
tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, non essendo richiesta una esplicita dichiarazione di ammissibilità. Torna applicabile la previsione dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. ("l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento") da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Pertanto, l'emissione del decreto di citazione a giudizio non osta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, posto che, per definizione, nessuna preclusione, né tantomeno alcun giudicato interno, potrebbe formarsi sul punto. Le Sezioni Unite NO definiscono costante la linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636. "E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio -dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase che si svolge nelle forme previste per il dibattimento è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito" (cfr. Sezioni Unite NO, cit.). "Pertinente appare, dunque, il richiamo all'art. 636, comma 1, cod. proc. pen. perché al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello;
con la conseguenza che l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra un'ipotesi di inammissibilità;
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il che, peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634) e le cause di inammissibilità dell'appello, si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento".
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Dunque, la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa risulti o manifestamente infondata o proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen., non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto" (cfr. Sezioni Unite NO, cit.). (...) 3.3. A tale riguardo va rimarcato che a differenza delle Sezioni Unite CO (Sez. U, n. 18 del 10 dicembre 1997, dep. 1998, Rv. 210040 01) - la sentenza delle Sezioni Unite NO (che comunque recepisce espressamente il principio già statuito dalla prima) interviene nel vigore della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. (a seguito della L. cost. n. 2 del 1999). In conclusione chiarito che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio continuare a distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria - va riaffermato il principio per cui la Corte di appello può rivalutare la richiesta di revisione e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (cfr. Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137).
4.2. Le Sezioni unite hanno chiarito, da una parte, che la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e, dall'altra, che la "ratio" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del favor innocentiae che permette di sacrificare il giudicato
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ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002 NO, cit.). In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio-dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., NO, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha spiegato come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale;
così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., NO., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Si è tuttavia aggiunto come proprio il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in
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giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
cui
4.3. In tale contesto si- colloca il principio secondo per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, NO, cit.; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Desollis, Rv. 275619, non massimata su questo specifico aspetto;
Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071), mentre non vi rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046). Quindi va ribadito anche in questa sede che per "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o superflue. Dunque, il requisito di novità delle prove non si misura solo sulla temporalità, ma anche sulla effettiva valutazione nel processo di cognizione. Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non "deducibile" - nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente "scoperta" successivamente ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata.
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La prova, tuttavia, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della "dimostratività", ai fini dell'accertamento, dell'errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve, dunque, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Un fattore obiettivo, un fatto accertato nella sua obiettività che disarticoli il corredo fattuale posto a fondamento della sentenza di condanna. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo"; nello stesso senso Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fedda, Rv. 281772). La previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile, cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto. In tale ambito, è inoltre "precluso ridiscutere di quanto già dedotto perché, diversamente, la revisione verrebbe surrettiziamente trasformata in un ulteriore mezzo di impugnazione ordinario, non previsto in quale tale" (così Sez. 1, n. 42704 del 13/09/2019, non mass., proprio in tema di addotto contrasto di giudicati su fatti vagliati in modo difforme in diverse sedi processuali;
confronta, negli stessi termini: Sez. 4, n. 32407 del 26/07/2023, non mass.). Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere, insomma, in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve
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constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 42859 del 07/07/2023, non mass.) e, a maggior ragione, non possono integrarla questioni già delibate dal medesimo giudice (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Rv. 267531). In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell'acquisizione di un dato probatorio certo, fondato.
4.4. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460); e che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Del, Rv. 281740), ma non quelle che costituiscono una mera diversa valutazione tecnico scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Spada, Rv. 282249). Qualora la richiesta di revisione sia fondata su una prova scientifica il necessario vaglio circa la sua "novità" deve articolarsi in cinque diversi momenti: --a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto;
--b) la valutazione della sua scientificità; --c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato;
--d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo;
--e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta (Sez. 1, n. 15139 del 08/03/2011, Ghiro, Rv. 249864).
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Pertanto, la prova scientifica è ammissibile nel giudizio di revisione anche quando si fonda su nuove tecniche o metodologie applicate a dati già acquisiti ma deve essere scientificamente accreditata e idonea a produrre nuovi elementi
fattuali.
5. Correttamente la Corte potentina ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto il nuovo metodo scientifico ed il principio tecnico sui quali si fondano gli esiti delle nuove metodologie relative alla valutazione in tema di false confessioni e suggestionabilità. In altri termini, la difesa ha indicato metodologie in alcun modo basate su nuove acquisizioni tecniche o metodologie ricostruttive, generalmente riconosciute, che consentano la revisione dei giudizi già espressi dai consulenti sentiti nel processo penale. Peraltro, le prove di cui il ricorrente chiedeva l'ingresso nel giudizio di revisione sono state in modo non illogico giudicate incongruenti e non persuasive ai fini della decisione sul giudizio di responsabilità della ricorrente. La Corte territoriale ha spiegato che trattasi di elementi che hanno formato già compiuto ed analitico esame, in sede dibattimentale, e che non sono stati in alcun modo pretermessi nella sentenza oggetto di revisione, ove si dà compiuto riscontro, in modo accurato, di tutto il compendio probatorio, nella sua completezza (facendo espresso rinvio ai punti da 7 a 35 indicati dal ricorrente ed ascolto relle registrazioni confessorie). E' da sottolineare, infatti, preliminarmente il limitato valore dimostrativo che si può annettere alla dichiarazione liberatoria postuma di un soggetto, che, singolarmente considerata, non è sufficiente come autonoma prova nuova. Il limitato valore dimostrativo della dichiarazione liberatoria postuma del coimputato nella fase della revisione si traduce nella inidoneità della prova invocata a costituire di per sé prova nuova sufficiente a condurre all'accoglimento della richiesta (Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Ornato, Rv. 281992: in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi). Invero, non ha pregio alcuno il rilievo difensivo relativo all'asserita responsabilità di BA EZ EN ED nell'omicidio della VI, per come dallo stesso ammesso, trattandosi di fonti probatorie ritenute inattendibili dalla Corte d'assise di Taranto che, infatti, ha assolto il predetto BA per non aver commesso il fatto.
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
In realtà la difesa svolge argomentazioni volte a contestare la condanna dell'imputato, sul rilievo che l'affermazione di responsabilità non troverebbe legittimazione su un accertamento rigoroso del suo coinvolgimento effettivo, così tentando di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti che attribuisca al BA - tuttavia assolto in via definitiva dalla relativa imputazione - la responsabilità dell'omicidio; trattasi, tuttavia, di modalità non consentite in sede di revisione del giudicato, che rappresenta uno strumento impugnatorio eccezionale, subordinato alle condizioni e finalità tassativamente indicate dalla legge. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nel processo già celebrato, che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, devono essere mantenuti. Invero, l'ammissione di prove testimoniali finalizzate esclusivamente ad una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni già apprezzate, senza fornire una conoscenza diretta dei fatti, finirebbe per privare di qualunque ambito operativo l'ipotesi di revisione relativa a condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, prevista dall'art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987; Sez. 4, n. 20382 del 10/04/2025, non massimata). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno precisato che la confessione stragiudiziale del BA in merito all'omicidio di VI AS SA è rimasta priva di riscontri probatori, non essendo attendibile, sicché lo stesso è stato prosciolto per non aver commesso il fatto. Correttamente la Corte d'Appello ha rilevato che gran parte delle doglianze difensive si sostanzino in una riproposizione di critiche relative all'impianto accusatorio originario. Tali argomentazioni, come rilevato dal provvedimento impugnato, non possono trovare ingresso in sede di revisione. Questo, per la sua natura straordinaria, non può essere surrettiziamente trasformato come detto - in un ulteriore mezzo di impugnazione ordinario, non essendo possibile ridiscutere motivi già esaminati nel corso del giudizio a monte. Le prove "nuove" segnalate dalla parte e dalla sua difesa sono risultate una mera differente auspicata rilettura e rivisitazione critica di elementi probatori già acquisiti nei precedenti gradi di giudizio. In conclusione, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che le prove, dedotte a fondamento dell'istanza di revisione, non erano idonee a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa ed hanno segnalato
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Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
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l'immediata inconferenza e non persuasività rispetto all'impianto probatorio già esistente, verificandone anche l'inidoneità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni e, dunque, l'affermazione di colpevolezza.
5. Va disposto l'oscuramento come da dispositivo, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma il 14/1/2026 Il Consigliere estensore Francesco Agnino
Il Presidente
SA LO
Firmato Da: SA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: ES GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886e97e4s249abd Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d