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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32407 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32407 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di revisione avanzata da EL RE relativa alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trento il 6 maggio 2019, confermata dalla Corte di Appello di Trento il 7 febbraio 2020 e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello (Sez. 3, n. 34647/2021 del 28/05/2021). La condanna definitiva è stata pronunciata per i seguenti reati: 1) reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché - al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto ovvero di consentire ad altri l'evasione - quale titolare dell'omonima impresa individuale, RE aveva occultato o comunque distrutto, in tutto o in parte, ventuno fatture di acquisto intracomunitario di autovetture relative all'anno 2011, una fattura di acquisto nazionale e nove fatture di vendita nazionale di autovettura relative all'anno 2011, due fatture di acquisto intracomunitario di autovettura relative all'anno 2012 (questi fatti erano contestati come accertati in Trento il 07/09/2011 con condotta perdurante); 2) reato di cui all'art. 4, d.lqs. n. 74 del 2000, perché, nella già indicata qualità, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, RE aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (questi fatti erano contestati come commessi in Trento il 03/10/2012, data di presentazione della dichiarazione). L'istanza di revisione è stata proposta sostenendo l'inconciliabilità tra quanto stabilito con la sentenza di condanna sopra indicata e quanto stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila il 4 ottobre 2017, con la quale RE è stato assolto dalla seguente imputazione: «reato previsto e punito dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di "agenti e rappresentanti di prodotti vari" , partita IVA 019618220675, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava tutte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. In Teramo il 27 luglio 2011». Per come formulata, l'istanza di revisione sembra essere stata proposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; nella stessa, però, si fa espresso riferimento all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. deducendo l'esistenza di prove nuove non valutate nel corso del giudizio. 2 2. L'istanza di revisione è stata respinta dalla Corte di appello di Trieste sia con riferimento alla inconciliabilità tra la sentenza di condanna e quella di assoluzione che con riferimento alla asserita esistenza di prove nuove idonee a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento. Con riferimento alla pretesa inconciliabilità tra le due sentenze - dopo aver rilevato che tale inconciliabilità potrebbe riferirsi solo alla condanna per il reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - la Corte territoriale osserva che la sentenza di assoluzione era già divenuta irrevocabile il 28 maggio 2021 (quando la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da RE contro la sentenza di condanna). Sottolinea che il tema dell'ipotizzato contrasto tra le due decisioni era già stato affrontato nella prospettiva dell'art. 649 cod. proc. pen. e risolto in senso negativo dalla Corte di legittimità, sicché non può essere riproposto nel giudizio di revisione non essendo consentito in questo giudizio (cui non si può far assumere l'improprio ruolo di ulteriore grado di •mpugnazione ordinaria) lamentare nuovamente quanto già interamente dedotto nel giudizio concluso con la condanna. Con riferimento all'asserita esistenza di prove nuove idonee a determinare il proscioglimento del condannato, la Corte territoriale osserva: - che, come risulta dalla sentenza di assoluzione, «buona parte delle scritture contabili e in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'imputato relative agli anni 2009, 2010 e 2011» fu esibita alla Guardia di Finanza il 13 giugno 2013 dal rag. Vincenzo Pepe (commercialista incaricato da RE della tenuta delle scritture contabili), ma tale circostanza non costituisce prova nuova, perché è stata valutata nella sentenza di condanna ed è stata ritenuta ininfluente in ragione del fatto che tra le scritture contabili esibite non c'erano le fatture indicate nel capo 1), e le stesse non furono rinvenute presso lo studio del commercialista;
- che il documento del Ministero delle infrastrutture e trasporti depositato a sostegno dell'istanza - dal quale emerge che, con la partita IVA di RE, non erano mai stati importati i telai oggetto delle fatture di acquisto del 2012 - non è idoneo a determinare il proscioglimento, atteso che le due fatture relative agli acquisti intracomunitari del 2012 (indicate al capo 1) sono state rinvenute a seguito di mutua assistenza amministrativa e trasmesse alla Agenzia delle Dogane di Trento assieme alle visure camerali e alla copia del documento di identità di RE e, «in tale quadro probatorio, la circostanza che poi i telai oggetto delle fatture non siano stati immatricolati in Italia non appare rilevante per escludere l'esistenza dei documenti contabili contestati» 3 - che, con riferimento al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, l'istante ha dedotto esclusivamente errori di calcolo e di valutazione compiuti dai giudici di merito nell'affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, pertanto, con riferimento a tale capo di imputazione, l'istanza è stata proposta per ragioni che non rientrano in nessuno dei casi tassativamente previsti dall'art. 630 cod. proc. pen. 3. Contro l'ordinanza il condannato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. La difesa osserva che il documento acquisito presso il Ministero delle infrastrutture in data 3 settembre 2022 costituisce una prova sopravvenuta idonea a dimostrare che RE non ha mai acquistato le due vetture oggetto delle fatture relative all'annualità 2012. Secondo la difesa tale documento dimostra che le fatture del cui occultamento o distruzione RE è stato ritenuto responsabile non furono mai emesse (e non potevano quindi essere distrutte o occultate). La difesa sostiene che, a tale documento, la Corte territoriale ha illogicamente opposto un accertamento eseguito dalla Agenzia delle Dogane che sarebbe inidoneo a contrastarne il valore probatorio. Per quanto attiene alla contestazione dell'art. 4 d.lqs. n. 74/2000, la difesa osserva che la fattispecie in esame subordina la sussistenza del reato al superamento di una doppia soglia di punibilità per cui l'ammontare dell'imposta evasa deve risultare superiore a 150.000 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve superare il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione ed essere comunque superiore ai 3 milioni di euro. Sostiene che, nel caso di specie, il superamento di tali valori è stato ritenuto esistente affidandosi all'accertamento eseguito dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Trento che hanno operato con metodo induttivo e compiuto numerosi errori di calcolo che avrebbero potuto essere evitati se ci si fosse avvalsi di un perito, ciò che, invece, non è avvenuto. Sostiene che in questa prospettiva, la consulenza tecnica di parte, che ha approfondito analiticamente tutti i conteggi, dovrebbe essere considerata «prova nuova» essendo tali tutte le prove non acquisite, ovvero acquisite, ma non valutate nel precedente giudizio, indipendentemente dal fatto che ciò possa essere dipeso da comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. A sostegno di tale interpretazione il ricorrente cita Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 2200443. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all'esito di un nuovo e diverso giudizio;
ma in tanto il giudizio può essere "nuovo" in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). A questo proposito è stato opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, 5 rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum"» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). 3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati quando ha ritenuto che non potesse essere considerata "prova nuova" una consulenza tecnica di parte volta ad evidenziare la presenza di errori nella sentenza di primo grado (confermata in appello) e nel verbale di accertamento predisposto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ed infatti, dalla lettura della sentenza n. 34647 del 28/05/2021 con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha respinto il ricorso proposto da EL EA contro la sentenza della Corte di appello di Trento del 7 febbraio 2020 emerge che, nel giudizio concluso con la sentenza di condanna, la questione era stata sollevata: sia sostenendo che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Trento avevano proceduto sulla base di un metodo induttivo;
sia sostenendo che errori di metodo avevano determinato errori di calcolo. Le deduzioni formulate nel corso del giudizio, dunque, coincidevano nella sostanza con quelle contenute nell'istanza di revisione e non possono essere considerate "nuove" sol perché, in sede di richiesta di revisione, sono state supportate da una consulenza tecnica di parte. In punto di metodo, infatti, la citata sentenza n. 34647/21 della terza sezione di questa Corte aveva già rilevato (pag. 12 della motivazione) che «lungi dal ricorso a presunzioni tributarie, il fatto-reato contestato al capo 2) della rubrica si basa su un elemento di prova ben preciso: la presentazione di modelli INTRA attestanti la mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime del margine e, dunque, di un regime impositivo più favorevole». Quanto agli ipotizzati errori di calcolo, si deve sottolineare che, come risulta dalla sentenza n. 34647/21, i motivi di ricorso con i quali si deduceva il travisamento della prova riguardo all'ammontare dell'imposta evasa e al complessivo importo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sono stati valutati inammissibili non soltanto perché si trattava di motivi in fatto, ma anche perché quei motivi non erano stati dedotti in appello e, dunque, non potevano essere proposti «per la prima volta [...] nemmeno sotto il profilo del travisamento della prova» in sede di legittimità. In altri termini, a sostegno della istanza di revisione, sono stati sviluppati temi che avrebbero potuto (e dovuto) essere fatti valere nel corso del giudizio concluso con la condanna sviluppando censure che dovevano essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione. 6 Non fornisce argomenti di segno contrario - come il ricorrente vorrebbe sostenere - la sentenza delle Sezioni unite n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, secondo la quale «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel prècedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario». Nel caso in esame, infatti, la prova nuova che dovrebbe portare al proscioglimento del condannato è una consulenza tecnica contabile. Non si tratta, dunque, di una prova dichiarativa della quale il giudice non poteva avere conoscenza, né dello sviluppo di una prova scientifica fondato su metodiche e tecniche innovative, ma di una analisi di dati esistenti, tesa ad ottenere un risultato diverso rispetto a quello accertato con sentenza definitiva. In altri termini, con l'istanza di revisione, il ricorrente mira ad ottenere una ripetizione di calcoli già compiuti - e già valutati idonei all'affermazione della penale responsabilità - e chiede che, nel giudizio di revisione, si proceda a una nuova e diversa valutazione di prove già assunte nel giudizio concluso con la condanna. Chiede, infatti, l'esame del proprio consulente, cui dovrebbe seguire una perizia contabile, senza considerare che tale mezzo di prova è stato implicitamente ritenuto superfluo dal Tribunale e dalla Corte di appello che avrebbero potuto disporre d'ufficio una perizia anche in assenza di richiesta in tal senso. A questo proposito si deve osservare che la potenziale necessità di una perizia contabile era conseguenza inevitabile del contenuto dell'imputazione, sicché l'argomento, utilizzato dalla difesa, secondo il quale la revisione non è esclusa quando la mancata conoscenza della prova è imputabile a negligenza del condannato non ha alcuna pertinenza col caso in esame. Va ricordato in proposito che, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili» (da ultimo: Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592; Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, 7 Del Papa, Rv. 281740), ma non può certo costituire "prova nuova" una diversa valutazione di dati che erano già conosciuti e per la ricostruzione dei quali, nel corso del giudizio, ci si è avvalsi delle specifiche competenze dei funzionari della Agenzia delle Entrate. 4. L'ordinanza impugnata non contesta che il documento acquisito presso il Ministero delle infrastrutture in data 3 settembre 2022 costituisca prova sopravvenuta. Secondo la Corte territoriale, però, questo documento non dimostra che le due fatture relative ad acquisti intracomunitari del 2012 indicate al capo 1) non siano mai state emesse dal condannato, ma soltanto che le autovetture la cui compravendita è oggetto di quelle fatture, non furono immatricolate in Italia come provenienti da importazione. Ne trae la conclusione che questo nuovo elemento non sarebbe idoneo a scalfire la prova, acquisita in giudizio, dell'esistenza delle due fatture, che furono rinvenute «a seguito di mutua assistenza amministrativa» e furono trasmesse alla Agenzia delle Dogane di Trento «assieme alle visure camerali e alla copia del documento di identità di RE EL», ciò che induce ad escludere potesse trattarsi di fatture false. L'argomentazione non è contraddittoria né manifestamente illogica, ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia della revisione. Come la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, infatti, «anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779). 5. Alla luce di tali considerazioni l'ordinanza impugnata non può essere censurata neppure quando sostiene che era già stata dedotta (e non può essere considerata dunque prova nuova) la circostanza (riferita nella sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila) che «buona parte delle scritture contabili e in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'imputato relative agli anni 2009, 2010 e 2011» sia stata esibita alla Guardia di Finanza il 13 giugno 2013 dal rag. Vincenzo Pepe (commercialista incaricato da RE della tenuta delle scritture contabili). Tale circostanza, infatti, è stata valutata nella sentenza di condanna, secondo la quale il riferimento a «buona parte delle scritture contabili» relative agli anni 2009, 2010 e 2011 è generico e non consente di ritenere che tra queste vi fossero le fatture indicate nel capo 1) 8 A i k2bi dell'imputazione sicché deve prendersi atto che tali fatture non sono state rivenute presso lo studio del commercialista. 6. Quanto all'ipotizzato contrasto di giudicati, si deve rilevare che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, «in tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. s, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060). Tanto premesso si osserva che, come risulta dalla lettura della sentenza n. 34647/2021 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal RE contro la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Trento il 7 febbraio 2020 (pagg. 7 e ss), nel giudizio di cui si chiede la revisione, la questione della corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e quelli giudicati con sentenza definitiva di assoluzione della Corte di appello di L'Aquila era stata sollevata, sotto il profilo della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in termini identici a quelli oggi proposti e fu respinta, dapprima dalla Corte d'Appello e poi nuovamente dalla Corte di Cassazione. Ne consegue che la questione era già stata interamente dedotta nel corso del giudizio concluso con la sentenza di condanna;
su di essa si è formato il giudicato e sul punto non sono stati dedotti argomenti nuovi che consentano di far ricorso al rimedio straordinario della revisione. Ed invero, come giustamente rilevato dalla sentenza Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060 (pag. 4 della motivazione), nel giudizio di cognizione «è consentito, a particolari condizioni, opporre il "deducibile"» ma non è «compatibile con la struttura del mezzo lamentare nuovamente il già interamente "dedotto" nel giudizio di condanna, visto che, altrimenti, la revisione si troverebbe ad assumere l'improprio ruolo di ulteriore grado di impugnazione ordinaria». 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 9 Il/P-residente spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigliery e nsore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32407 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Trieste ha respinto la richiesta di revisione avanzata da EL RE relativa alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trento il 6 maggio 2019, confermata dalla Corte di Appello di Trento il 7 febbraio 2020 e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello (Sez. 3, n. 34647/2021 del 28/05/2021). La condanna definitiva è stata pronunciata per i seguenti reati: 1) reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché - al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto ovvero di consentire ad altri l'evasione - quale titolare dell'omonima impresa individuale, RE aveva occultato o comunque distrutto, in tutto o in parte, ventuno fatture di acquisto intracomunitario di autovetture relative all'anno 2011, una fattura di acquisto nazionale e nove fatture di vendita nazionale di autovettura relative all'anno 2011, due fatture di acquisto intracomunitario di autovettura relative all'anno 2012 (questi fatti erano contestati come accertati in Trento il 07/09/2011 con condotta perdurante); 2) reato di cui all'art. 4, d.lqs. n. 74 del 2000, perché, nella già indicata qualità, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, RE aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (questi fatti erano contestati come commessi in Trento il 03/10/2012, data di presentazione della dichiarazione). L'istanza di revisione è stata proposta sostenendo l'inconciliabilità tra quanto stabilito con la sentenza di condanna sopra indicata e quanto stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila il 4 ottobre 2017, con la quale RE è stato assolto dalla seguente imputazione: «reato previsto e punito dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di "agenti e rappresentanti di prodotti vari" , partita IVA 019618220675, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava tutte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. In Teramo il 27 luglio 2011». Per come formulata, l'istanza di revisione sembra essere stata proposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; nella stessa, però, si fa espresso riferimento all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. deducendo l'esistenza di prove nuove non valutate nel corso del giudizio. 2 2. L'istanza di revisione è stata respinta dalla Corte di appello di Trieste sia con riferimento alla inconciliabilità tra la sentenza di condanna e quella di assoluzione che con riferimento alla asserita esistenza di prove nuove idonee a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento. Con riferimento alla pretesa inconciliabilità tra le due sentenze - dopo aver rilevato che tale inconciliabilità potrebbe riferirsi solo alla condanna per il reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - la Corte territoriale osserva che la sentenza di assoluzione era già divenuta irrevocabile il 28 maggio 2021 (quando la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da RE contro la sentenza di condanna). Sottolinea che il tema dell'ipotizzato contrasto tra le due decisioni era già stato affrontato nella prospettiva dell'art. 649 cod. proc. pen. e risolto in senso negativo dalla Corte di legittimità, sicché non può essere riproposto nel giudizio di revisione non essendo consentito in questo giudizio (cui non si può far assumere l'improprio ruolo di ulteriore grado di •mpugnazione ordinaria) lamentare nuovamente quanto già interamente dedotto nel giudizio concluso con la condanna. Con riferimento all'asserita esistenza di prove nuove idonee a determinare il proscioglimento del condannato, la Corte territoriale osserva: - che, come risulta dalla sentenza di assoluzione, «buona parte delle scritture contabili e in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'imputato relative agli anni 2009, 2010 e 2011» fu esibita alla Guardia di Finanza il 13 giugno 2013 dal rag. Vincenzo Pepe (commercialista incaricato da RE della tenuta delle scritture contabili), ma tale circostanza non costituisce prova nuova, perché è stata valutata nella sentenza di condanna ed è stata ritenuta ininfluente in ragione del fatto che tra le scritture contabili esibite non c'erano le fatture indicate nel capo 1), e le stesse non furono rinvenute presso lo studio del commercialista;
- che il documento del Ministero delle infrastrutture e trasporti depositato a sostegno dell'istanza - dal quale emerge che, con la partita IVA di RE, non erano mai stati importati i telai oggetto delle fatture di acquisto del 2012 - non è idoneo a determinare il proscioglimento, atteso che le due fatture relative agli acquisti intracomunitari del 2012 (indicate al capo 1) sono state rinvenute a seguito di mutua assistenza amministrativa e trasmesse alla Agenzia delle Dogane di Trento assieme alle visure camerali e alla copia del documento di identità di RE e, «in tale quadro probatorio, la circostanza che poi i telai oggetto delle fatture non siano stati immatricolati in Italia non appare rilevante per escludere l'esistenza dei documenti contabili contestati» 3 - che, con riferimento al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, l'istante ha dedotto esclusivamente errori di calcolo e di valutazione compiuti dai giudici di merito nell'affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, pertanto, con riferimento a tale capo di imputazione, l'istanza è stata proposta per ragioni che non rientrano in nessuno dei casi tassativamente previsti dall'art. 630 cod. proc. pen. 3. Contro l'ordinanza il condannato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. La difesa osserva che il documento acquisito presso il Ministero delle infrastrutture in data 3 settembre 2022 costituisce una prova sopravvenuta idonea a dimostrare che RE non ha mai acquistato le due vetture oggetto delle fatture relative all'annualità 2012. Secondo la difesa tale documento dimostra che le fatture del cui occultamento o distruzione RE è stato ritenuto responsabile non furono mai emesse (e non potevano quindi essere distrutte o occultate). La difesa sostiene che, a tale documento, la Corte territoriale ha illogicamente opposto un accertamento eseguito dalla Agenzia delle Dogane che sarebbe inidoneo a contrastarne il valore probatorio. Per quanto attiene alla contestazione dell'art. 4 d.lqs. n. 74/2000, la difesa osserva che la fattispecie in esame subordina la sussistenza del reato al superamento di una doppia soglia di punibilità per cui l'ammontare dell'imposta evasa deve risultare superiore a 150.000 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve superare il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione ed essere comunque superiore ai 3 milioni di euro. Sostiene che, nel caso di specie, il superamento di tali valori è stato ritenuto esistente affidandosi all'accertamento eseguito dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Trento che hanno operato con metodo induttivo e compiuto numerosi errori di calcolo che avrebbero potuto essere evitati se ci si fosse avvalsi di un perito, ciò che, invece, non è avvenuto. Sostiene che in questa prospettiva, la consulenza tecnica di parte, che ha approfondito analiticamente tutti i conteggi, dovrebbe essere considerata «prova nuova» essendo tali tutte le prove non acquisite, ovvero acquisite, ma non valutate nel precedente giudizio, indipendentemente dal fatto che ciò possa essere dipeso da comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. A sostegno di tale interpretazione il ricorrente cita Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 2200443. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all'esito di un nuovo e diverso giudizio;
ma in tanto il giudizio può essere "nuovo" in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). A questo proposito è stato opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, 5 rispetto al risultato finale del proscioglimento;
ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum"» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). 3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati quando ha ritenuto che non potesse essere considerata "prova nuova" una consulenza tecnica di parte volta ad evidenziare la presenza di errori nella sentenza di primo grado (confermata in appello) e nel verbale di accertamento predisposto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Ed infatti, dalla lettura della sentenza n. 34647 del 28/05/2021 con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha respinto il ricorso proposto da EL EA contro la sentenza della Corte di appello di Trento del 7 febbraio 2020 emerge che, nel giudizio concluso con la sentenza di condanna, la questione era stata sollevata: sia sostenendo che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Trento avevano proceduto sulla base di un metodo induttivo;
sia sostenendo che errori di metodo avevano determinato errori di calcolo. Le deduzioni formulate nel corso del giudizio, dunque, coincidevano nella sostanza con quelle contenute nell'istanza di revisione e non possono essere considerate "nuove" sol perché, in sede di richiesta di revisione, sono state supportate da una consulenza tecnica di parte. In punto di metodo, infatti, la citata sentenza n. 34647/21 della terza sezione di questa Corte aveva già rilevato (pag. 12 della motivazione) che «lungi dal ricorso a presunzioni tributarie, il fatto-reato contestato al capo 2) della rubrica si basa su un elemento di prova ben preciso: la presentazione di modelli INTRA attestanti la mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime del margine e, dunque, di un regime impositivo più favorevole». Quanto agli ipotizzati errori di calcolo, si deve sottolineare che, come risulta dalla sentenza n. 34647/21, i motivi di ricorso con i quali si deduceva il travisamento della prova riguardo all'ammontare dell'imposta evasa e al complessivo importo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sono stati valutati inammissibili non soltanto perché si trattava di motivi in fatto, ma anche perché quei motivi non erano stati dedotti in appello e, dunque, non potevano essere proposti «per la prima volta [...] nemmeno sotto il profilo del travisamento della prova» in sede di legittimità. In altri termini, a sostegno della istanza di revisione, sono stati sviluppati temi che avrebbero potuto (e dovuto) essere fatti valere nel corso del giudizio concluso con la condanna sviluppando censure che dovevano essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione. 6 Non fornisce argomenti di segno contrario - come il ricorrente vorrebbe sostenere - la sentenza delle Sezioni unite n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, secondo la quale «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel prècedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario». Nel caso in esame, infatti, la prova nuova che dovrebbe portare al proscioglimento del condannato è una consulenza tecnica contabile. Non si tratta, dunque, di una prova dichiarativa della quale il giudice non poteva avere conoscenza, né dello sviluppo di una prova scientifica fondato su metodiche e tecniche innovative, ma di una analisi di dati esistenti, tesa ad ottenere un risultato diverso rispetto a quello accertato con sentenza definitiva. In altri termini, con l'istanza di revisione, il ricorrente mira ad ottenere una ripetizione di calcoli già compiuti - e già valutati idonei all'affermazione della penale responsabilità - e chiede che, nel giudizio di revisione, si proceda a una nuova e diversa valutazione di prove già assunte nel giudizio concluso con la condanna. Chiede, infatti, l'esame del proprio consulente, cui dovrebbe seguire una perizia contabile, senza considerare che tale mezzo di prova è stato implicitamente ritenuto superfluo dal Tribunale e dalla Corte di appello che avrebbero potuto disporre d'ufficio una perizia anche in assenza di richiesta in tal senso. A questo proposito si deve osservare che la potenziale necessità di una perizia contabile era conseguenza inevitabile del contenuto dell'imputazione, sicché l'argomento, utilizzato dalla difesa, secondo il quale la revisione non è esclusa quando la mancata conoscenza della prova è imputabile a negligenza del condannato non ha alcuna pertinenza col caso in esame. Va ricordato in proposito che, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili» (da ultimo: Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592; Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, 7 Del Papa, Rv. 281740), ma non può certo costituire "prova nuova" una diversa valutazione di dati che erano già conosciuti e per la ricostruzione dei quali, nel corso del giudizio, ci si è avvalsi delle specifiche competenze dei funzionari della Agenzia delle Entrate. 4. L'ordinanza impugnata non contesta che il documento acquisito presso il Ministero delle infrastrutture in data 3 settembre 2022 costituisca prova sopravvenuta. Secondo la Corte territoriale, però, questo documento non dimostra che le due fatture relative ad acquisti intracomunitari del 2012 indicate al capo 1) non siano mai state emesse dal condannato, ma soltanto che le autovetture la cui compravendita è oggetto di quelle fatture, non furono immatricolate in Italia come provenienti da importazione. Ne trae la conclusione che questo nuovo elemento non sarebbe idoneo a scalfire la prova, acquisita in giudizio, dell'esistenza delle due fatture, che furono rinvenute «a seguito di mutua assistenza amministrativa» e furono trasmesse alla Agenzia delle Dogane di Trento «assieme alle visure camerali e alla copia del documento di identità di RE EL», ciò che induce ad escludere potesse trattarsi di fatture false. L'argomentazione non è contraddittoria né manifestamente illogica, ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia della revisione. Come la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, infatti, «anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779). 5. Alla luce di tali considerazioni l'ordinanza impugnata non può essere censurata neppure quando sostiene che era già stata dedotta (e non può essere considerata dunque prova nuova) la circostanza (riferita nella sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila) che «buona parte delle scritture contabili e in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'imputato relative agli anni 2009, 2010 e 2011» sia stata esibita alla Guardia di Finanza il 13 giugno 2013 dal rag. Vincenzo Pepe (commercialista incaricato da RE della tenuta delle scritture contabili). Tale circostanza, infatti, è stata valutata nella sentenza di condanna, secondo la quale il riferimento a «buona parte delle scritture contabili» relative agli anni 2009, 2010 e 2011 è generico e non consente di ritenere che tra queste vi fossero le fatture indicate nel capo 1) 8 A i k2bi dell'imputazione sicché deve prendersi atto che tali fatture non sono state rivenute presso lo studio del commercialista. 6. Quanto all'ipotizzato contrasto di giudicati, si deve rilevare che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, «in tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. s, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060). Tanto premesso si osserva che, come risulta dalla lettura della sentenza n. 34647/2021 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal RE contro la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Trento il 7 febbraio 2020 (pagg. 7 e ss), nel giudizio di cui si chiede la revisione, la questione della corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e quelli giudicati con sentenza definitiva di assoluzione della Corte di appello di L'Aquila era stata sollevata, sotto il profilo della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in termini identici a quelli oggi proposti e fu respinta, dapprima dalla Corte d'Appello e poi nuovamente dalla Corte di Cassazione. Ne consegue che la questione era già stata interamente dedotta nel corso del giudizio concluso con la sentenza di condanna;
su di essa si è formato il giudicato e sul punto non sono stati dedotti argomenti nuovi che consentano di far ricorso al rimedio straordinario della revisione. Ed invero, come giustamente rilevato dalla sentenza Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060 (pag. 4 della motivazione), nel giudizio di cognizione «è consentito, a particolari condizioni, opporre il "deducibile"» ma non è «compatibile con la struttura del mezzo lamentare nuovamente il già interamente "dedotto" nel giudizio di condanna, visto che, altrimenti, la revisione si troverebbe ad assumere l'improprio ruolo di ulteriore grado di impugnazione ordinaria». 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 9 Il/P-residente spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigliery e nsore