Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
L'esecuzione domiciliare della pena in luogo dell'espiazione in carcere, a norma dell'art.1 legge n. 199 del 26 novembre 2010, attiene alle modalità esecutive della condanna e la sua negazione non configura, pertanto, alcuna illegittima violazione della libertà personale del condannato, sia per la disciplina europea, sia per l'ordinamento interno. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il permanere dell'interesse al ricorso avverso il rigetto della richiesta di esecuzione domiciliare della pena in capo a condannato che, nelle more del giudizio di legittimità, aveva cessato l'espiazione della condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 15747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15747 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 223
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 26369/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 21/05/2013 nel proc. n. 1150/2013;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
1. LA LO, agente della polizia di Stato, è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, giusta sentenza del Tribunale di Ferrara del 6 luglio 2009, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 10 giugno 2011, irrevocabile dal 21 giugno 2012, perché riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 589, 51, 55 e 113 c.p., per avere colposamente determinato, insieme ai colleghi, GA NI, AN EN e LA UC, a causa della gestione mal ponderata dei poteri attribuiti agli agenti di polizia in adempimento dei doveri di istituto, la morte del diciottenne RO IC, il 25 settembre 2005, in Ferrara.
L'RO era stato sorpreso, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
il giovane aveva accennato una mossa di karatè (sforbiciata andata a vuoto) all'indirizzo dei quattro poliziotti, i quali, armati di manganelli, lo avevano percosso con botte e calci e, quando il giovane era ormai a terra, lo avevano sottoposto ad una forte pressione sotto il peso del loro corpo per immobilizzarlo, continuando a percuoterlo, al punto di provocare all'RO uno stato prolungato di ipossia posizionale, lo schiacciamento del cuore tra le strutture della colonna vertebrale e dello sterno, con lacerazione dei vasi intramiocardici ed esito letale. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna - investito del reclamo proposto dal LA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della sede, in data 29 marzo 2013, con la quale era stata respinta la richiesta di esecuzione domiciliare della residua pena detentiva di sei mesi - con provvedimento del 21/27 maggio 2013 ha rigettato il medesimo reclamo, sulla base della ritenuta natura di misura alternativa alla detenzione in carcere dell'esecuzione domiciliare della pena non superiore a diciotto mesi, ai sensi della L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, come modificata dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modif., nella L. 17 febbraio 2012, n. 9.
Ad avviso del Tribunale l'esecuzione domiciliare, come tutte le misure alternative all'espiazione della pena in carcere, postulava la meritevolezza del beneficio da parte del condannato, in funzione della sua idoneità a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale dello stesso. E il Tribunale, confermando il giudizio negativo già espresso dal Magistrato, ha ritenuto che i risultati dell'osservazione del LA da parte dei tecnici del trattamento, in assenza di segni concreti di effettiva resipiscenza, non consentivano di apprezzare il superamento di una radicata cultura della violenza sfociata nel delitto commesso, oltremodo deprecabile poiché praticata da pubblici ufficiali istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza collettiva.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LA tramite il difensore per denunciare la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 199 del 2010, art. 1, con succ. mod., cit. Quest'ultima norma imporrebbe, in presenza dei requisiti oggettivi da essa previsti, l'applicazione dell'esecuzione domiciliare della pena a prescindere dalla valutazione della sua meritevolezza soggettiva, coerentemente alla lettera e alla finalità perseguita dalla L. n. 199 del 2010, cit., di riduzione della popolazione carceraria, come del resto già correttamente ritenuto dalla magistratura di sorveglianza con riguardo ai colleghi del LA, condannati con la medesima sentenza per concorso nello stesso delitto e già ammessi all'esecuzione domiciliare delle rispettive pene residue.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuta la fondatezza della tesi in diritto del ricorrente con riguardo alla non discrezionalità dell'esecuzione domiciliare, in assenza delle condizioni ostative previste dalla L. n. 199 del 2010, cit., art. 1, comma 2, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Nelle more il LA ha terminato di espiare la pena e il difensore ha depositato memoria, in data 3 gennaio 2014, nella quale manifesta il perdurante interesse del ricorrente alla decisione dell'attuale ricorso, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, poiché il riconoscimento della violazione della L. n. 199 del 2010, art. 1, costituirebbe presupposto per ottenere dalla Corte Edu (Corte Europea dei diritti dell'uomo) la declaratoria del suo diritto ad una riparazione da parte dello Stato italiano, per violazione degli artt. 5 e 6 della Cedu (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), avendo il ricorrente subito ingiusta privazione della sua libertà per omessa ammissione alla stessa forma di alternativa espiazione domestica già applicata a favore dei coimputati, come lui condannati per lo stesso fatto, sulla base di una decisione iniqua e neppure imparziale a suo sfavore. Ha insistito, pertanto, nel rispetto dell'art. 111 Cost., ed in sintonia coi principi affermati nelle sentenze della Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, inficiata dalla dedotta violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. L'art. 5 della Cedu prevede il diritto di ogni persona vittima di arresto o detenzione, in violazione di una delle disposizioni del medesimo articolo, ad una riparazione, ma tale non è la situazione in cui versa il ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per cooperazione colposa in omicidio.
L'esecuzione domiciliare della pena in luogo dell'espiazione in carcere, a norma della L. n. 199 del 2010, art. 1, con succ. mod., attiene alle modalità esecutive della condanna e la sua negazione non configura, pertanto, alcuna illegittima violazione della libertà personale del condannato sia per la disciplina Europea, sia per quella interna.
In particolare, secondo l'art. 5, par. 1, della Cedu, la privazione della libertà personale può avvenire nei casi e modi previsti dalla legge, come elencati nelle lettera da a) ad f) della medesima norma, tra cui quello della detenzione in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
mentre il diritto alla riparazione, di cui al successivo par. 5, spetta solo alla persona che sia stata vittima di arresto o di detenzione in violazione delle disposizioni del medesimo art. 5 della Cedu.
Nella disciplina interna, poi, stante la tassativa formulazione dell'art. 314 c.p.p., primi tre commi, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il relativo diritto è riconosciuto a favore di chi sia stato definitivamente prosciolto con le formule enunciate dalla stessa norma, qualora l'interessato non via abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (comma 1); al prosciolto per qualsiasi causa e anche al condannato che, nel corso del processo, siano stati sottoposti a custodia cautelare, nel caso in cui, con decisione irrevocabile, sia accertato che il provvedimento di applicazione della misura era stato emesso o mantenuto in violazione delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., (comma 2); al destinatario di provvedimento di archiviazione ovvero di sentenza di non luogo a procedere alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 314 (comma 3).
Nel caso di specie, risultando il LA condannato con sentenza irrevocabile e reclamante solo sulle modalità di esecuzione della pena subita, non ricorre con ogni evidenza alcuna delle suddette ipotesi, previste dalla Cedu e dal codice di procedura penale, abilitanti alla riparazione per l'ingiusta detenzione, con la conseguente sopravvenuta carenza di un interesse concreto e attuale del LA, il quale ha terminato di espiare la pena nelle more del presente giudizio, alla decisione del ricorso.
2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dall'art. 591 c.p.p., comma 1, e art. 606 c.p.p., comma 3, non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6^, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2^, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014