Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
La previsione, contenuta nel settimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione, irrogativo di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo, assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro e al processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 21745 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
RA IO, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. AR, elettivamente domiciliato in Cerignola, Viale Roosevelt n. 5, presso l'avv. Domenico Farina, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI DI BARI, in persona del legale rappresentante, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Foggia n. 11/99 del 26 dicembre 1998 - 4 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 15 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Foggia, con sentenza del 4 gennaio 1999, rigettava l'opposizione di NG AR all'ordinanza dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di L. 78.750.000, per violazione del Regolamento CEE n. 2179/83, del D.M. 20 maggio 1986 e dell'art. 4 D.L. 7 settembre 1987 n. 370 convertito nella L. 4 novembre 1987 n. 460, per avere denaturato vino da tavola con una percentuale di cloruro di litio inferiore a quella prescritta.
L'opponente aveva dedotto l'omessa comunicazione a lui dell'inizio delle operazioni d'accertamento e l'illegittima modalità di prelevamento del campione, mentre l'Ispettorato aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il pretore, ritenuti infondati i motivi di opposizione, la rigettava senza dare lettura del dispositivo in udienza.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con tre motivi l'AR.
L'Ispettorato Centrale Repressione frodi di Bari si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo di ricorso, pregiudiziale agli altri, è dedotta la nullità della sentenza di merito per mancata lettura del dispositivo in udienza, imposta dal 7^ comma dell'art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'immediata lettura del dispositivo all'udienza di discussione, assolve all'esigenza d'assicurare subito la definizione del giudizio e rende immodificabile la decisione, per cui è elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua omissione determina nullità di quest'ultima, analogamente a quanto previsto nel rito del lavoro e nel processo penale (così ex coeteris, di recente S.U. 14 dicembre 1998 n. 12544, Cass. 28 aprile 1999 n. 4267 e 2 marzo.1999 n. 1740). L'accoglimento del terzo motivo processuale assorbe le questioni sostanziali dei primi due motivi di ricorso e comporta la cassazione della sentenza pretorile con rinvio al Tribunale di Foggia in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per la disciplina delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia in composizione monocratica, anche per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001