Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 30669
CASS
Sentenza 17 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente è da escludere che quest'ultimo debba essere gravato della condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod.proc.pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 30669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30669
    Data del deposito : 17 maggio 2006

    Testo completo