Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente è da escludere che quest'ultimo debba essere gravato della condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 30669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30669 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 17/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 925
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 005606/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MITRI CLAUDIO, N. IL 17/06/1965;
avverso ORDINANZA del 09/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
OSSERVA
Va tuttavia dato atto che, con dichiarazione del 29.3.2006, l'Avv. Antonio Lucio Abbondanza, difensore di fiducia dell'indagato, ha dichiarato di rinunciare all'udienza perché la materia del contendere è cessata. Con successiva dichiarazione del 9.5.2006 il medesimo difensore ha comunicato che la sentenza è divenuta irrevocabile onde è venuto meno il motivo di ricorso. In considerazione di tale ultima dichiarazione, deve darsi atto che è venuto meno l'interesse alla pronuncia.
L'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 589 c.p.p.. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità, dovrebbe conseguire l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, la giurisprudenza ha in altre simili occasioni ritenuto che tale disposizione si adatta all'ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perché manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;
diversamente, quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla stessa Corte (sent. n. 324 del 24.10.2000, rv. 216449, Zamparmi), oppure è venuto meno l'interesse ad impugnare, per vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà del ricorrente medesimo, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nel caso di specie, quindi, posto che la rinuncia è stata determinata da una circostanza sopravvenuta, cui non ha dato causa il ricorrente, si ritiene che a questo non debbano far carico ne' le spese processuali ne' la prevista ammenda.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2006