Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14996 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14996/ 0 3 Composta dagli Il mi Si g. Oggetto ONORARI DI Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente AVVOCATO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere R.G. N. 11155/01 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - 30424 Cron. Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere- 3969 Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 16/04/2003 SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA NOVARA FRANCESCA, elettivamente 10, presso l'avvocato VINCENZO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAMMARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ROSA PATRIGNANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EA, elettivamente domiciliato in ROMA MAGADDINO PROVINCE 37, presso l'avvocato CARLO V. LE DELLE QUATTRINO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA MAGADDINO, giusta procura a ANTONIO BAJOCCHI, margine;
2003 - resistente 1060/2 avverso la sentenza n. 213/01 del Tribunale di TRAPANI, " 59 depositata il 28/02/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale MASSIMO FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, ex art. 375 c.p.c., in camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le pronunce conseguenziali;
Svolgimento del processo 1 FR NO, con citazione 16 aprile 2000 proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo di lire 4.551.195, oltre accessori, notificatole dall'avv. Andrea Magaddino per onorari professionali a lui spet- tanti. La NO proponeva opposizione che il Giudice di pace adito rigettava. Contro tale sentenza la NO proponeva appello e il Tribunale di Trapani, con sen- tenza depositata il 28 febbraio 2001, revocava il de- creto ingiuntivo e condannava la NO al pagamento della minor somma di lire 3.385.195, oltre accessori, nonché alle spese del giudizio di appello. La NO, con atto notificato all'avv. Magaddino il 18 aprile 2001, ricorre a questa Corte formulando un unico motivo di impugnazione. L'avv. Magaddino resiste con un con- -troricorso non notificato alla controparte qualifica- 2 to come atto di costituzione depositato in cancelle- ria il 31 maggio 2001. Il ricorso stato fissato per l'esame in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e il P. G. ha concluso per la sua manifesta infondatezza. Motivi della decisione 1 Il controricorso deve essere dichiarato inammis- sibile non risultando notificato al ricorrente e anche tardivamente depositato, mentre quale atto di costitu- zione deve ritenersi valido ai soli fini di ottenere l'avviso di udienza e legittimare il difensore a depo- sitare memoria. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. deducendosi che la ricorrente non aveva mai contestato il diritto dell'avv. Magaddino agli onorari richiesti, ma solo la loro misura e aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado di reiezione dell'opposizione avverso il decreto ingiunti- vo quantificativo degli onorari chiedendone la revoca. Tale appello era stato accolto, con la revoca del de- creto ingiuntivo e la determinazione di un minore im- porto di onorari. Ne deriverebbe che erroneamente il Tribunale ha confermato la condanna alle spese del giu- dizio di primo grado ed ha condannato l'appellante alle spese del giudizio di appello. 3 Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo un principio ampiamente consolidato, in tema di spese processuali la soccombenza va intesa in senso globale e unitario, in relazione all'esito finale della lite, non frazionandosi secondo l'esito delle va- rie fasi del giudizio, e va parimenti inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in parte, al pagamento delle spese, mentre qualora ricorra una reciproca soccombenza è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di giudizio di cassazione, decidere se debba farsi luogo a compensazione parziale o totale (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; 2 agosto 2002, n. 11597; 10 settembre 2001, n. 11543; 5 dicembre 2001, n. 12295; 14 dicembre 2000, n. 15787). Nel caso di specie l'esito finale del giudizio ha visto la soccombenza dell'odierna ricorrente, che vi ha dato luogo non corrispondendo in alcuna misura le somme domandate con il decreto ingiuntivo opposto, ritenute dovute con la sentenza di appello, ancorché in misura ridotta rispetto a quella indicata nel decreto ingiun- tivo. Il giudice di appello, revocando il decreto in- giuntivo ingiuntivo opposto, ha statuito che non erano dovute le spese in esso liquidate, e in applicazione del sopra indicato principio ha esattamente proceduto 4 لة الدار alla liquidazione, in favore della parte in cui favore pronunciava sentenza di condanna della controparte, delle spese del giudizio di primo grado (nella stessa misura determinata da quel giudice) e del giudizio di -appello, non ritenendo con valutazione incensurabile -in questa sede di procedere, neanche in parte, a com- pensazione. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Compen- sa le spese. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il consigliese estename Il Presidente Pute (Rosar(Rosario)De Musis)Jaanus Jel rettза IL CANCELLIERE Somewes Karzaley CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Cancelleria 8 OTT. 2007 il IL CANCEL 5