Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla sua proposizione, comporta che alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, ne' alla sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 22747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22747 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Domenico CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 12/6/2002 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d'Assise di S. Maria C. V., con provvedimento 16/5/2001, fissava al 30/09/2002 la sentenza del termine di custodia cautelare relativo alla fase del giudizio di primo grado, che si celebrava a carico di RI IN, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (doppio del termine ordinario di fase, aumentato di ulteriori sei mesi ex art. 303/1 lett. n. n. 3 bis c.p.p.). La stessa Corte d'Assise, con ordinanza 24/1/2002, disattendeva la richiesta di revoca del citato provvedimento.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 12/6/2002, decidendo ex art.310 c.p.p., rigettava l'appello proposto dall'imputato e confermava la decisione della Corte d'Assise di S. Maria C. V..
Avverso la pronuncia del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 304/6 c.p.p.: nella determinazione del termine massimo di fase, non andava computato quello di cui al n. 3 bis dell'art. 303/1 lett. b c.p.p.;
la diversa interpretazione data dal Tribunale poneva una questione di costituzionalità della norma in relazione agli art. 3 e 13 della Costituzione.
Il ricorso, a prescindere dall'esame della censura in esso articolata, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Ed invero, nelle more del presente giudizio di legittimità, il IN, in data 29/9/2002, è stato rimesso in libertà, così come risulta dalla informativa del D.A.P. in atti. È venuto meno, quindi, qualunque interesse all'individuazione del giorno di scadenza del termine custodiale relativo alla fase del giudizio di primo grado.
Poichè il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria d'inammissibilità non seguono nè condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 MAGGIO 2003.