Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di ricusazione del giudice, non può ravvisarsi una indebita manifestazione del convincimento del giudice nell'adozione della motivazione del decreto che decida sulla richiesta di giudizio immediato inoltrata dal p.m., atteso che il carattere indebito della manifestazione può ritenersi soltanto quando essa consista in una evitabile anticipazione di giudizio e non anche quando il giudice nella motivazione indichi doverosamente le ragioni poste alla base della decisione adottata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2000, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 25/10/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " NO DE " N. 3909
3. " ADOLFO DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. " IO ST RÒ " N. 7260/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Venezia in data 16.12.1999, con la quale veniva rigettata richiesta di ricusazione inoltrata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
Ricorre il P.G. presso la Corte d'Appello di Venezia avverso, ordinanza in data 16.12.10,99, con la quale la predetta Corte d'Appello ha rigettato richiesta di ricusazione del g.i.p. del Tribunale per i minorenni di Venezia, inoltrata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. Il g.i.p. aveva rigettato in precedenza una richiesta di giudizio immediato proposta nei confronti del minore HE NT dal p.m.; il quale ultimo aveva reiterato la richiesta, proponendo contemporaneamente richiesta di ricusazione per il caso in cui il giudice non avesse ritenuto di astenersi (ciò che non era avvenuto). Osservava la Corte che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 37 c. 1 lett. b) c.p.p., invocato dal ricusante, perché non vi era stata da parte del giudice alcuna indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti costituenti oggetto dell'imputazione; ed invero, lo stesso aveva espresso tale convincimento nella debita sede e attraverso la motivazione del provvedimento adottato. Di incompatibilità, poi, si sarebbe potuto parlare soltanto ove lo stesso giudice fosse stato chiamato a tenere l'udienza preliminare, in contravvenzione del divieto introdotto dall'art. 171 d.l.vo n. 51/1998 (attualmente c. 2 bis dell'art. 34 c.p.p.).
Deduce il ricorrente erronea applicazione (rectius, inosservanza) dell'art. 37 c. 1 lett. b) c.p.p.: a suo avviso la norma, come immediatamente desumibile dal suo tenore letterale e come già ritenuto da questa Corte (Sez. V, 5.5.1999, n. 213537 CED), trova applicazione anche quando il convincimento sia stato indebitamente manifestato dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni e attraverso un provvedimento di sua competenza. I rilievi del ricorrente sono manifestamente infondati, per le ragioni indicate dal P.G. presso questa Corte. Esclusa qualsiasi ipotesi di incompatibilità, che potrebbe riguardare soltanto la futura ed eventuale udienza preliminare, non può ad ogni evidenza ravvisarsi, da parte del giudice, indebita manifestazione del proprio convincimento nell'adozione della motivazione del decreto che decida sulla richiesta di giudizio immediato inoltrata dal p.m.; e tanto meno nella valutazione negativa sul requisito dell'evidenza della prova, che rappresenta il presupposto fondamentale del rito alternativo, come tale soggetto a pregiudiziale ed obbligatoria verifica da parte del giudice investito della richiesta. Ed infatti, il carattere "indebito" della manifestazione può ravvisarsi soltanto quando essa consista in una evitabile anticipazione di giudizio;
e non può in alcun caso ritenersi nella motivazione con la quale il giudice indichi, come d'obbligo, le ragioni poste alla base della decisione adottata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2000