TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
13 gennaio 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 430 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. . Parte_1 C.F._1
(avv. AGNELLO FRANCESCO )
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a
Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via
Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: Revoca assegno mensile di assistenza l.118/71.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza L.18/71 negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data della revoca .
A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito del giudizio di revisione emesso con provvedimento dell' di Agrigento del 08 CP_1
novembre 2021, comunicatogli in data 16 dicembre 2021, veniva revocato l'assegno mensile di assistenza, precedentemente concesso con decreto di omologa del 10 marzo 2020 proc. n. 2929/2018; che conseguentemente veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo e veniva nominato CTU il dott. che aveva erroneamente, ritenuto, che la Per_1
ricorrente avesse diritto all'assegno mensile di assistenza solo a decorrere dalla data del 30 agosto 2022 ; che, pertanto veniva effettuato il dissenso in data 16 febbraio 2023 e proponeva il presente giudizio;
che il C.T.U. in sede di A.T.P. non aveva correttamente valutato dal punto di vista medico-legale le patologie di cui parte ricorrente era affetta. Chiedeva , pertanto, previa acquisizione del fascicolo di A.T.P., disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento per A.T.P. e del presente ricorso di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Indi veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del Presidente di Sezione dott. Marco Salvatori del 5 luglio 2024 la presente causa unitamente a quelle di cui al ruolo di udienza del 10 luglio 2024 veniva a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario assegnata alla scrivente che fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé.
All'odierna udienza del 13 gennaio 2025 le parti discutevano la causa ed il
Giudice decideva la stessa mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto .
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la
3 richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie, in esame, il requisito sanitario previsto dalla norma citata risulta soddisfatto. Infatti, la disposta consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (vedi relazione del consulente tecnico) determinano il raggiungimento dell'inabilità necessaria per accedere al beneficio richiesto fin dalla data di revoca del beneficio.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio Dr.ssa nominato Persona_2
nel presente giudizio ha accertato , previo esame della perizianda che la stessa è “…. invalidità nella misura dell'82% a decorrere dalla data di sospensione del beneficio ..” e pertanto, è “…….in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, che dovrebbe essere ripristinato dalla data di sospensione. ….” dell' 8 novembre 2021 .
(Cfr. C.T.U. in atti).
Ebbene, è sufficiente leggere l'elaborato peritale per accorgersi che esso contiene una analisi accurata dello stato di salute della parte ricorrente
(anamnesi), della documentazione medica clinica, e che la stessa riporta fedelmente attraverso un accurato esame obiettivo tutte le patologie delle quali è affetta parte ricorrente, elementi questi che hanno indotto il C.T.U.
a concludere che la stessa è “ invalidità nella misura dell'82% a decorrere dalla data di sospensione del beneficio ..”
L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte CP_1
ricorrente le spese processuali della fase dell'A.T.P. e di quella della presente come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
4 La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, accoglie il ricorso dichiara che è invalida nella misura dell' 82% ed in Parte_1
quanto tale è in possesso dei requisiti sanitari occorrenti per il riconoscimento della assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 a decorrere dalla sua sospensione avvenuta in data 8 novembre 2021.
Condanna l al pagamento delle spese di lite della fase dell' a.t.p. e CP_1
della presente fase che si liquidano in complessivi €. 2.000,00, oltre il 15% per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 13 gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
5