Sentenza 4 novembre 2020
Massime • 1
In tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia (cd. DASPO), disposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova.
Commentario • 1
- 1. DASPO per tifosi con fumogeniPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2020, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2020 |
Testo completo
017 7 1 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da z. 1403 Grazia Lapalorcia Sent. n. sez... -- Presidente - CC - 04/11/2020 Donatella Galterio - Consigliere - R.G.N. 11319/2020 Giovanni Liberati - Consigliere - - Consigliere - Luca Semeraro Gianni Filippo Reynaud Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN CO RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2020 del G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. DEPORTATAL CANCELLTOPA 1 8 GEN 2021 ILCA صلاحLuana R RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha convalidato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a RO AN CO, destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto.
2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989, a mezzo del difensore fiduciario il predetto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della citata legge ed il vizio di motivazione. Si lamenta, in particolare, da un lato, che non vi è certezza circa la partecipazione del ricorrente all'episodio di aggressione di un tifoso laziale che ha fondato il provvedimento;
d'altro lato, che non può in ogni caso affermarsi che detto episodio sia stato realizzato "in occasione e a causa" di una manifestazione sportiva, così come richiesto dall'art. 6 I. 401 del 1989. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo l'orientamento di questa Corte da tempo consolidato, tra i presupposti che il giudice ordinario deve accertare per convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, vi è l'attribuibilità al destinatario del provvedimento delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110). Nella citata decisione delle Sezioni unite che, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato questi principi - successivamente sempre ribaditi (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186) - si legge che «dal riconoscimento che il provvedimento che obbliga alla presentazione presso l'ufficio di polizia incide sulla libertà personale e dall'esistenza della riserva assoluta di giurisdizione prevista, per i provvedimenti che hanno queste caratteristiche, dall'art. 13 della Costituzione, non può che derivare che il controllo di legalità devoluto al giudice della convalida debba essere esteso alla verifica dell'esistenza di tutti presupposti previsti dalla legge e 2 M anche a quelli che la natura di misura di prevenzione richiede» (Sez. U., sent. n 44273 del 2004). Citando anche pronunce della Corte costituzionale che avevano ritenuto l'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, I. 401 del 1989, stante il sostanziale controllo giurisdizionale sulla misura limitativa della libertà personale (Corte cost., sentt. nn. 136 del 1998 e 512 del 2002), le Sezioni unite hanno precisato che, con particolare riguardo al caso in cui la misura di prevenzione trovi fondamento nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. a), I. n. 401 del 1989, il controllo del giudice non ha le caratteristiche della plena cognitio. Ciò, del resto, sarebbe impossibile in considerazione della struttura (meramente cartolare) e dei ristretti tempi imposti per il giudizio, che invece si confanno ad una valutazione di carattere indiziario rispetto alla fondatezza della denuncia di aver partecipato attivamente o mediante incitamento e induzione, secondo - quanto richiesto dalla disposizione - «a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazione sportive» (art. 6, comma 1, lett. a, I. 401 del 1989). Nella motivazione della citata decisione delle Sezioni unite, al proposito si legge che «il giudice della convalida non potrà sottrarsi ad un minimo di valutazione indiziaria quando il provvedimento sia adottato non a seguito di una condanna ma di una semplice denunzia o a seguito della constatazione che la persona abbia preso parte ad una delle manifestazioni di "tifo violento" descritte nel primo comma dell'art.
6. Sembra evidente che in questi casi, ove la persona interessata contesti di aver preso parte a questi fatti, il controllo di legalità del gip richieda l'accertamento dell'esistenza del fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura e la riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma» (Sez. U., sent. n 44273 del 2004; parla di accertamento di un "fumus" di attribuibilità delle condotte anche Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258828). Una successiva pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, resa con riguardo alla validità della richiesta di convalida del provvedimento del questore di comparizione periodica all'ufficio di polizia, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., ha ritenuto sufficiente che da essa risulti che è stata effettuata dal pubblico ministero una sommaria delibazione sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della misura di prevenzione (Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232713).
2. Questi principi, del resto, sono perfettamente aderenti al sistema normativo che disciplina le misure di prevenzione personali, genus al quale quella di specie appartiene, secondo un pacifico orientamento da tempo 3 consolidato (cfr. Sez. 6, n. 1155 del 20/03/1996, Rv. 205661; Sez. 1, n. 42744 del 15/10/2003, Malfa, Rv. 226362). Ed invero, quando i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza personale si fondino su elementi di fatto riconducibili all'attribuzione al destinatario di certe condotte delittuose, la legge esige che tale giudizio sia condotto in termini di accertamento di un mero compendio indiziario. Inequivoche, sul punto, sono, ad. es., molte delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che individuano i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria con riguardo alla mera qualità di "indiziati" di taluni reati (cfr. le lett. b, d, i-bis, i-ter della citata disposizione), ovvero dell'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso (art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. 159/2011; sul concetto di "appartenenza", non equivalente a quello di partecipazione, v. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). La stessa valutazione di carattere indiziario è richiesta con riguardo alla possibilità di applicare tali misure nei riguardi di soggetti cui possono attribuirsi condotte in qualche modo legate alla violenze commesse in occasione o a causa di manifestazioni sportive, giusta la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), d.lgs. 159/2011, che si riferisce «alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401». La diversa, meno stringente, locuzione utilizzata da quest'ultima disposizione per consentire l'adozione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive laddove si parla di soggetti "denunciati", piuttosto che "indiziati" si giustifica rispetto alla natura meramente amministrativa di tale misura interdittiva. Per le ragioni più sopra esposte, tuttavia, allorquando si tratti invece di valutare la legittimità dell'eventuale, aggiuntiva, misura di prevenzione personale dell'obbligo di comparizione personale presso gli uffici di polizia, da convalidarsi dall'autorità giudiziaria, il riferimento circa l'attribuibilità della condotta andrà invece compiuto nei più rigorosi termini di quella valutazione "indiziaria" in via generale necessaria ma al contempo sufficiente per l'applicazione di altre consimili - - misure. Del resto, il minus a questi fini richiesto in termini di accertamento dell'illiceità della condotta rispetto a quanto necessario per l'affermazione di sussistenza di un reato trova adeguata, ragionevole, compensazione nel necessario accertamento del requisito della attuale pericolosità sociale del destinatario della misura, in via generale previsto dall'art. 6 d.lgs. 159 del 2011 4 R/ (cfr., quanto alle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. 159/2011, in termini generali: Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135; in relazione agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ex multis, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; con specifico riguardo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria stabilito nel DASPO: Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110; Sez. 3, a n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010; Beani, Rv. 247186). Su questo piano si è rilevato - il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell'interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 7 CEDU). Deve concludersi, pertanto, che il giudice della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia disposto nei riguardi del destinatario di un provvedimento amministrativo di DASPO, motivato dalla denuncia di aver preso parte a manifestazioni di tifo violento considerate nell'art. 6, comma 1, lett. a), l. 401 del 1989, deve effettuare una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità al medesimo della condotta ascritta, non potendo arrestarsi alla constatazione dell'avvenuta denuncia e non essendo necessario, per contro, che argomenti la prova della sussistenza del fatto al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Ciò premesso, reputa il Collegio che, nell'evocare la necessità di un giudizio in termini di "certezza", il ricorso sia infondato, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ad entrambi i presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti.
3.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, va osservato che, tenendo conto della domanda posta dal gruppo di giovani che affrontò i malcapitati romani all'uscita da un ristorante genovese poco dopo la mezzanotte del 23 febbraio vale a dire se fossero "laziali" e della immediata aggressione che seguì alla - risposta affermativa, è del tutto logica e corretta la conclusione, tratta dal g.i.p, 5 circa la riconducibilità della violenza all'incontro calcistico che quello stesso giorno si sarebbe disputato tra GE e Lazio. La dinamica descritta consente infatti di qualificare la condotta aggressiva come commessa "a causa di manifestazioni sportive", tra queste rientrando non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Rv. 267362; Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244). A differenza degli artt. 6 bis e 6 ter I. 401 del 1989 - che, disciplinando condotte commesse "in occasione" di manifestazione sportive, richiedono che esse si estrinsechino, nelle ventiquattrore precedenti o successive, nei luoghi in cui le stesse si svolgono, o comunque in quelli interessati alla sosta, al transito, al trasporto delle persone che vi assistono o partecipano o nelle immediate adiacenze di essi -, il precedente art. 6, comma 1, lett. a), dando appunto rilievo anche a condotte comunque commesse "a causa" di manifestazioni sportive, non ne circoscrive la rilevanza a seconda dei luoghi, né dello iato temporale rispetto alle stesse (nella specie, comunque, certamente contenuto nelle ventiquattrore precedenti).
3.2. Quanto al fumus di attribuibilità della condotta anche all'odierno ricorrente, la motivazione è del pari esistente e non manifestamente illogica, specificandosi che, subito dopo l'aggressione, in una limitrofa via, la pattuglia di polizia aveva individuato un gruppo di giovani che si davano alla fuga e tra questi fu fermato e identificato RO AN CO, pacificamente appartenente alla "frangia più intransigente della tifoseria genoana", che già in precedenza aveva preso parte attiva ad episodi di violenza a causa di manifestazioni sportive ed era stato destinatario di DASPO e che fu trovato in possesso di un coltello di genere proibito, di cui aveva tentato di disfarsi. Indipendentemente dalla mancanza di prova che fosse quello il coltello utilizzato per il ferimento alla gamba del tifoso laziale, il compendio indiziario descritto nell'ordinanza rende ragione della verifica circa la sussistenza dei presupposti della misura di prevenzione richiesta dalla norma quali più sopra identificati.
4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Gianni Filippo Reynaud lefolored Y M IL CA