Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 1
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale un'espressione intrinsecamente offensiva, anche se di uso corrente nel linguaggio moderno, ha una valenza obiettivamente denigratoria e minatoria, e non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze che, esulando dai limiti della critica anche accesa, siano tali da incidere in senso negativo sul consenso che il pubblico ufficiale deve avere nella società. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna che, nel corso dell'intervento dei Carabinieri all'interno di un locale, a seguito di una lite tra gli avventori, aveva rivolto agli operanti la frase "io vado dove voglio, vaffanculo").
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- 1. Art. 341-bis - Oltraggio a pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalità la pena da 15 giorni a 3 anni di reclusione stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella versione in vigore dal 2009 fino all'entrata in vigore del “decreto sicurezza” dell'estate 2019, che ha innalzato il minimo a 6 mesi (Corte costituzionale, sentenza 284/2019). Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è richiesto che l'offesa arrecata al prestigio del pubblico ufficiale sia tale da avere determinato un turbamento del pubblico ufficiale, né presuppone che sia commessa con violenza o minaccia, essendo solo richiesto che l'offesa sia rivolta al …
Leggi di più… - 2. Oltraggio a pubblico ufficiale: sentenze e cosa èLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2016, n. 51613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51613 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 6 1 3 / 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1720 Vincenzo Rotundo - Presidente - Andrea Tronci -UP 08/11/2016 R.G. N. 32511/2016 Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE UT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2016 della Corte d'appello di Venezia di visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. UT NE ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Federico Vianelli, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna a lui inflitta il 4 luglio 2011 dal Tribunale di Treviso, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso il 6 dicembre 2009. A sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento, il ricorrente denuncia:
1.1. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 522 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di rispondere in merito alla eccepita violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione 1 e condanna, dedotta sul presupposto che l'imputazione si riferiva all'offesa dell'onore e del prestigio di un solo appartenente all'Arma dei Carabinieri e non, come ritenuto, ad entrambi i militari operanti;
1.2. l'errata applicazione di legge penale in relazione all'art. 341-bis cod. pen., dovendosi escludere la valenza offensiva della frase "io vado dove voglio, vaffanculo", facendo in ogni caso difetto l'elemento soggettivo del reato, in quanto si tratta di un cittadino straniero con difficoltà linguistiche;
1.3. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in merito alla sollecitata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
1.4. il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che i Giudici della cognizione hanno trascurato di considerare la giovane età, lo stato di incensuratezza e la condizione di straniero alloglotta dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al terzo motivo concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2. E' palesemente destituita di fondamento la prima eccezione con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., per difetto di correlazione fra contestazione e sentenza.
2.1. Ricorre, invero, la violazione del principio invocato dalla difesa allorquando il giudice pronunci condanna in relazione ad una fattispecie concreta, nella sua dimensione storico-fattuale, diversa da quella descritta nel decreto che dispone il giudizio ovvero risultante all'esito delle contestazioni suppletive. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre infatti una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 2 2.2. Di tali principi ha fatto buon governo la Corte territoriale veneta là dove - in risposta all'analoga censura mossa con l'atto d'appello - ha osservato che risulta "del tutto irrilevante che l'imputato si sia riferito ad uno solo o per tutti i pubblici ufficiali presenti: ciò che conta è che lo stesso abbia pronunciato la frase ritenuta offensiva la loro presenza e sia stata da loro percepita, riferibile, in ogni caso alla onorabilità anche del corpo di appartenenza degli stessi". Non è revocabile in dubbio che l'imputato sia stato compiutamente posto in grado di comprendere il tenore dell'imputazione e, dunque, di difendersi dall'accusa di avere pronunciato una frase oltraggiosa all'indirizzo dei pubblici ufficiali. Non ricorre pertanto la violazione del principio invocato dall'impugnante.
3. Non coglie nel segno neanche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, del reato di all'art. 341-bis cod. pen.
3.1. In linea generale, va evidenziato che il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 341-bis cod. pen., è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, anche violenta o minacciosa, che rivesta valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale. In caso di oltraggio commesso rivolgendo una frase al pubblico ufficiale, le espressioni utilizzate devono essere connotate da un'obbiettiva idoneità offensiva e, pertanto, essere tali da recare nocumento a quella particolare forma di decoro e di rispetto che deve circondare quanti esercitano una pubblica funzione. Secondo i principi fissati da questo giudice di legittimità, ai fini della valutazione in punto di idoneità offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti del pubblico ufficiale, non ci deve limitare a valutare il mero significato obiettivo delle parole, ma si deve tenere conto anche dei criteri etico sociali comunemente condivisi e, soprattutto, della evoluzione del linguaggio nella società. Il che peraltro non significa che l'obiettiva capacità offensiva delle parole possa ritenersi elisa dalla facilità con cui nella società contemporanea vengono abitualmente usate espressioni volgari (Sez. 6, n. 11396 del 18/10/1994, Chiavarini, Rv. 199378) 0 dal fatto che una data locuzione ricorra frequentemente nel linguaggio comune, potendo questa integrare il reato allorchè sia inserita in un contesto che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima per le funzioni del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 413 del 29/11/1988 Strati Rv. 180174). Ed invero, il diritto di libera manifestazione del pensiero presidiato dalla Carta Fondamentale non è incondizionato ma è soggetto ai limiti della continenza e dell'ordine pubblico, il che esclude che il delitto di oltraggio possa ritenersi 3 scriminato dall'esercizio del diritto di critica allorchè esso si esplichi mediante l'uso di parole obbiettivamente offensive e denigratorie dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, in cui si incarna la considerazione della pubblica amministrazione funzionale al buon andamento della stessa, bene giuridico anch'esso di rilievo costituzionale. È ovviamente richiesta la prova del nesso funzionale, e cioè che l'offesa sia stata posta in essere mentre il soggetto passivo stava compiendo un atto del suo ufficio e che essa sia strettamente connessa all'esercizio delle funzioni e, dunque, abbia la propria scaturigine nell'atto d'ufficio che il pubblico ufficiale stava ponendo in essere. Il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sanziona infatti non una qualunque critica anche accesa verso i pubblici ufficiali mediante l'articolazione di frasi dal contenuto denigratorio, bensì solo e soltanto la condotta ingiuriosa che in quanto connotata dal requisito della pubblicità, dalla presenza dell'offeso pubblico ufficiale e soprattutto da una relazione diretta rispetto all'espletamento della pubblica funzione - sia tale da minare la dignità sociale del pubblico ufficiale e, attraverso di esso, la considerazione della pubblica amministrazione che impersonifica in quel momento. Infine, va rilevato che il legislatore del 2009, nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale, ha richiesto ai fini della incriminazione che - diversamente dall'ipotesi abrogata con la legge n. 205/1999 - l'offesa sia connotata dal requisito della pubblicità, e cioè avvenga in un luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ed in presenza di più persone. Sebbene non sia previsto dall'art. 341-bis cod. pen. mentre l'ipotesi previgente lo richiedeva - espressis verbis -, l'offesa deve inoltre avvenire anche in presenza del pubblico ufficiale, requisito che si desume, seppure implicitamente, dalla previsione che la condotta oltraggiosa deve essere compiuta "mentre" il pubblico ufficiale che riceve l'offesa "compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni", contemporaneità che resterebbe priva di significato ove l'offesa perseguita non fosse immediatamente percepita dal pubblico ufficiale intento a svolgere l'attività d'ufficio.
3.2. Fissati i principi che devono guidare la soluzione del caso di specie, ritiene il Collegio che correttamente la Corte territoriale abbia stimato la frase "io vado dove voglio, vaffanculo", anche considerato "il contesto di aspra contrapposizione in cui è stata pronunciata" "di chiaro ed evidente contenuto offensivo dell'altrui reputazione ed onorabilità". Tale parola volgare, sebbene di uso corrente nel linguaggio usato nella società moderna, anche valutata nel contesto complessivo della proposizione, ha senza dubbio una valenza obiettivamente denigratoria e minatoria verso l'esercente la pubblica funzione, non può giudicarsi espressione di mera critica, 4 anche accesa, o di villania, ma è tale da incidere in senso negativo sul consenso che il pubblico ufficiale deve avere nella società. D'altra parte, da quanto si evince dalla lettura delle sentenze di merito e dal tenore della stessa contestazione, la frase veniva pronunciata dall'NE durante il compimento di un atto d'ufficio (intervento dei Carabinieri all'interno di un locale pubblico a seguito di una lite fra gli avventori), con un chiaro nesso funzionale fra offesa e contemporaneo esercizio della funzione pubblica richiesto dall'incriminazione, nei termini richiesti e sanzionati dall'art. 341-bis.
4. Come anticipato, è invece fondato il quarto motivo col quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, comunque, della mancanza di motivazione al riguardo.
4.1. Mette conto rilevare che la difesa aveva richiesto l'applicazione dell'istituto in sede di conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte d'appello. Nella sentenza impugnata, non solo manca un'espressa risposta al riguardo, ma la ricorrenza dei presupposti dell'invocata causa di non punibilità non può essere esclusa neanche implicitamente dal complessivo corredo argomentativo della sentenza ed, in particolare, dalle considerazioni svolte in punto di denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, in tale sede, il Giudice del gravame ha erroneamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato come evincibili dal certificato penale in atti, mentre non solo il certificato penale risulta nullo, ma la stessa sentenza di primo grado - appunto confermata dalla Corte d'appello aveva applicato al prevenuto la sospensione condizionale e la non menzione, che l'incensuratezza presuppone.
4.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.
5. L'ultimo motivo è assorbito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma l'8 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Vincento Rotundo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2016 GUDIZIARIIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CAS Piera Esposito E T O N