Sentenza 22 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G IN0 0688/02 E R A D E T N ME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO - CONTRIBUIT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: leoxnonining Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 11859/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 76 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Consigliere Ud. 15/06/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COND. VIA ENNIO BONIFAZI 95 ROMA, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. Luciano IACOBELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo ABATE ADRIANO, che lo difende, studio dell'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NC TA, LIBERATORI MARIA RITA, LIBERATORI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO 2001 VITTORIO LELLI, difesi dall'avvocato STEFANO - 1019 FIORENTINI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 133/98 del Giudice conciliatore di ROMA (uff.3°), (rg.311/95) depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Paolo Vittorio LELLI, per delega dell'Avv. FIORENTINI, depositata in udienza, difensore de resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
W udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 25.3.1995 il Giudice ingiungeva а ON BO,Conciliatore di Roma RI RI ER e FA ER il pagamento in favore del Condominio di via Ennio Bonifazi 95 in Roma della somma di lire 89.500 oltre accessori in quanto proprietari del posto auto contraddistinto con il numero 7 facente parte del suddetto edificio condominiale. Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione deducendo il difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore del Condominio opposto ed inoltre il proprio difetto di legittimazione facenti parte dipassiva in quanto soggetti non tale Condominio. Si costituiva in giudizio il Condominio di via Bonifazi 95 in Roma contestando il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Il Giudice Conciliatore adito con sentenza del 22.7.1998, in accoglimento della opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo sopra menzionato;
a tal riguardo rilevava che, mentre gli opponenti avevano documentalmente provato di aver acquistato delle porzioni immobiliari comprese nel Condominio di via Mattia Battistini 82 in Roma al 3 quale avevano sempre versato le relative quote, per opposto nulla aveva altro verso il Condominio provato in ordine alla sua costituzione;
in proposito riteneva che la delibera relativa a tale costituzione, ammesso che fosse stata adottata, avrebbe dovuto essere approvata alla unanimità in quanto incidente sui millesimi di proprietà di ciascun condomino come stabiliti dal regolamento di condominio originario, osservava inoltre che gli aderito al nuovo ente di opponenti non avevano richieste erano riferite a gestione, che le somme periodi comunque antecedenti alla costituzione del nuovo condominio, e che in ogni caso l'opposto non aveva provato la sua legittimazione a richiedere il pagamento delle quote. Avverso tale sentenza il Condominio di via Bonifazi 95 in Roma ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;
resistono con controricorso ON BO, RI RI ER e FA ER i quali successivamente hanno presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura conferita all'avvocato Adriano Abate. L'eccezione è infondata. Deve premettersi che la procura rilasciata dal ricorrente al suddetto difensore a margine del ricorso per cassazione è caratterizzata dalla seguente formulazione: "delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento ed atti inerenti conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione con esplicita delega a svincolare le somme pignorate e l'eventuale giudizio di opposizione con facoltà di dichiarare ("rectius" chiamare) in giudizio terzi svolgendo nei confronti di questi domande anche autonome, riconvenzionali nonché concedendo espressa facoltà di transigere e rinunciare agli atti e non anche disgiuntamente agli avvocati ...". Orbene, pur rilevando la genericità delle espressioni contenute nella suddetta procura e la mancanza in essa di uno specifico riferimento al giudizio di cassazione, deve comunque ritenersi la sua validità alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza a tal fine la della procura, idonea alposizione topografica tempo stesso a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di 5 rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. S.U. 10.3.1998 n.2642); pertanto la procura apposta a margine o in calce al ricorso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto stesso, assumendo così il carattere di specialità, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass.
5.4.2000 n.4171; Cass. 25.1.2001 n.1058). Ciò premesso, si rileva che con l'unico articolato motivo di ricorso proposto il Condominio di via Bonifazi 95 in Roma denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1100 1138 1139 C.C. e 113 c.p.c., ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente assume anzitutto che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che per la costituzione del Condominio di via Bonifazi 95 in Roma Occorresse il consenso unanime di tutti i partecipanti alla concessione, posto che in base agli articoli 1100 e seguenti C.C. ed in particolare agli articoli 1117 e seguenti C.C. 6 l'esistenza di un condominio è conseguenza diretta dell'avvenuta realizzazione di un edificio i cui piani (o le cui porzioni di piano) sono oggetto di proprietà da parte di una pluralità di soggetti, a prescindere dalla volontà dei singoli condomini. Il ricorrente lamenta inoltre l'omessa valutazione da parte del Giudice Conciliatore del regolamento di condominio approvato dall'assemblea il 9.3.1995 avente lo scopo di disciplinare l'uso dei boxes auto costruiti con concessione edilizia del 20.4.1991 e della annessa area esclusiva avente accesso da via Bonifazi 95; il suddetto condominio, costituente una entità nuova ed autonoma, era limitato ai soli proprietari di boxes e dei posti auto scoperti con accesso da via Bonifazi 95; la maggioranza prescritta dall'art. 1136 secondo comma C.C. con la quale era stato approvato il regolamento di condominio era legittima, contenendo quest'ultimo norme destinate a disciplinare l'utilizzazione delle cose comuni e non delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva. Infine nessun rilievo avrebbe dovuto essere attribuito alla circostanza dell'acquisto, da parte e di di ON BO, di RI RI ER porzioni immobiliari FA ER, di 7 comprese nel Condominio di via Battistini 82, quest'ultimo una entità distinta dal essendo Condominio di via Bonifazi 95. La censura è infondata. Come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha escluso la legittimazione passiva degli opponenti al decreto ingiuntivo emesso il 25.3.1995 per il pagamento di quote condominiali relative al Condominio di via Bonifazi 95 in Roma avendoli ritenuti estranei a quest'ultimo. In proposito il ricorrente assume di aver basato la sua pretesa sulla delibera del 9.3.1995 con la quale era stato approvato il regolamento del Condominio di via Bonifazi 95 in Roma limitatamente alla disciplina dei boxes e dei posti auto scoperti siti nell'area avente accesso dalla suddetta via Bonifazi 95. In tale contesto, poiché la censura sollevata dal ricorrente si risolve in un vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione dell'oggetto della menzionata delibera assembleare, costituiva suo onere specificare compiutamente il contenuto di tale documento, eventualmente anche mediante la sua trascrizione;
tale esigenza appare nella 8 fattispecie ancor più evidente, considerata la pregressa esistenza del Condominio di via Mattia Battistini 82 (al quale gli attuali controricorrenti hanno sempre versato le quote condominiali per le porzioni immobiliari in esso ricomprese, secondo quanto statuito dalla sentenza impugnata non oggetto di censure in proposito) e dunque la necessità dell'esame del contenuto della delibera del 9.3.1995 onde apprezzare la decisività ○ meno del suddetto documento al fine della sussistenza del credito fatto valere con il И procedimento monitorio;
pertanto il Condominio di via Bonifazi 95 ha disatteso il consolidato orientamento di questa Corte per il quale, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, come appunto un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (0 insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove occorra, mediante integrale latrascrizione della medesima nel ricorso risultanza che egli assume decisiva e non valutata 9 о insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per consentito il controllo deve essere cassazione, alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (vedi tra le tante pronunce in tal senso Cass.
1.2.1995 n.1161; Cass.
5.4.1997 n.2965; Cass.
2.11.1998 n.10913). Deve inoltre rilevarsi che l'infondatezza del ricorso discende comunque dalla considerazione che non è stata censurata in tale sede l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale le somme richieste con il procedimento monitorio si riferiscono ad un periodo di tempo antecedente alla costituzione del Condominio di via Bonifazi 95; si tratta invero di una statuizione idonea a sorreggere autonomamente la ritenuta infondatezza della pretesa creditoria oggetto della controversia. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 286.500 per (E 147,96) 10 spese e lire 900.000 per onorari. (E 464,81) Così deciso in Roma il 15.6.2001. Vineum Mana come extrame Sprastant IL CANCELLERE C1 Francesc CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 E Francesc atania N O I Z A R T S I G E R A D C E T N E S G E 11=