Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un "fumus" di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l'applicazione di questa misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la convalida dell'ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all'interno del campo di gioco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2013, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - N. 1854
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 17105/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIPODI Domenico, n. Delianuova il 17.5.1982;
avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento n. 4306/12 emesso in data 12.12.2012 ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, il Questore di Reggio Calabria disponeva, nei confronti di TRIPODI Domenico, n. Delianuova il 17.5.1982, il divieto di accesso, per anni 2, ai luoghi in cui si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica A.S.D. Deliese, nonché ai luoghi dove si svolgano incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, partite giocare dalla Squadra Nazionale d'Italia, partite di Coppe Nazionali ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche con la prescrizione di presentarsi, in occasione di manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica della A.S.D. Deliese, presso la Stazione Carabinieri di Delianuova (RC) mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo regolamentare e un quarto d'ora prima della fine del secondo tempo regolamentare (imposizione per anni 2, decorrente dalla data della prima gara successiva a quella di notifica del provvedimento).
Il predetto provvedimento è stato notificato al PO in data 20.12.2012, ore 17.10, con l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie al giudice competente per la convalida. Il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida del provvedimento nel termine di 48 ore dalla notifica dello stesso.
L'interessato non ha inteso far pervenire memoria nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento.
Il g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 22 dicembre 2012 (h. 17.20), intervenuta quindi prima del decorso delle successive 48 ore, ha convalidato il provvedimento del questore.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con sei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in sei motivi, il ricorrente lamenta il difetto ed irragionevolezza della motivazione in ordine alla previsione di un doppio obbligo di presentazione, sostenendo che non sarebbe chiaro in relazione a quali incontri ciò debba avvenire. Inoltre lamenta il difetto di motivazione in ordine ai presupposti impositivi della misura anche sotto il profilo delle ragioni di necessità ed urgenza della misura.
2. Il ricorso è infondato.
Il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 22 dicembre 2012 ha convalidato il provvedimento del questore che imponeva al PO la presentazione presso l'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della società Deliese, in due occasioni per ogni incontro, ivi comprese le partite amichevoli, per anni due.
Nel provvedimento è ben chiaro che gli obblighi imposti si riferiscono alla attività sportiva della ASD Deliese. Innanzi tutto, tenendo conto della notifica del provvedimento questorile, la convalida da parte del g.i.p. è rituale per aver rispettato i termini individuati dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che tra la notifica e la convalida è intervenuto un termine superiore ad ore 48 e non eccedente le 96 ore. Quanto alla motivazione sulla ricorrenza del presupposto della necessità, questa può dedursi dalla stessa gravità della condotta tenuta dal PO. In particolare, trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, atteso che la misura maggiormente restrittiva del secondo comma si giustifica quando, per le peculiarità del caso, la prima misura appaia non del tutto sufficiente, e ciò non soltanto nell'ipotesi in cui il divieto di accesso agli stadi risulti essere stato violato, ovvero senza che sia necessario l'accertamento dello specifico reato previsto dal medesimo art. 6, comma 6 (che sanziona il contravventore alle due misure previste dai precedenti commi 1 e 2).
Va poi ribadita la legittimità la motivazione per relationem del provvedimento di convalida quando effettuata attraverso il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero;
ciò che mostra che il g.i.p. ha valutato e condiviso le argomentazioni recate negli atti richiamati.
Nel caso di specie il Gip ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale, ricordando con ampia motivazione come il ricorrente si sia reso responsabile di atti di violenza in quanto aveva partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, fatto aggravato dalla sua qualifica di dirigente.
In particolare il g.i.p. ha osservato che il giorno 11/11/2012, presso lo stadio comunale di Locri, in occasione dell'incontro di calcio tra l'A.c. Locri e la A.S.D. Deliese, intorno al minuto 47 del secondo tempo regolamentare, in occasione di uno scontro di gioco tra due avversari in prossimità della zona centrale del campo si creava un acceso diverbio tra giocatori;
ripreso il gioco, la squadra di casa a seguito di una rapida azione realizzava la rete della vittoria;
tuttavia dirigenti e calciatori di riserva della DELIESE, ritenendo che la ripresa del gioco avrebbe dovuto esser assegnata alla loro squadra - per una prassi invalsa nelle gare calcistiche, reputando, dunque, assolutamente scorretto il comportamento tenuto dai calciatori della compagine avversaria, facevano ingresso in campo ed aggredivano verbalmente e fisicamente i giocatori della squadra avversaria e l'arbitro. Nella confusione che si era venuta a creare gli operanti notavano il PO che si portava dalla panchina all'interno del rettangolo di gioco e - nonostante i ripetuti inviti da parte delle Forze dell'Ordine di allontanarsi - inveiva con parole ingiuriose e minacce contro l'arbitro.
Tale condotta - ha ritenuto il g.i.p. con valutazione di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivata - è riconducibile alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, atteso che con il proprio comportamento l'indagato in occasione di manifestazioni sportive ha senza dubbio incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014