Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 2 1 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA OM DEL PO OLO LA CORTE SUPREMA DT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Jonna Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 16948/99 Cron.·3027 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 356 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere - Ud. 09/11/01 Consigliere-Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LO;
RECTE SRL in persona del suo EL t v Unico Sig.ra EL LO;
VETTORI Amm.re A ¨d Vettori Robicity, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FORNITURE DITTA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliati UFFICIO COPIE Richiesta copie studio in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1.55 MARIA GRAZIA LE, che li difende unitamente all'avvocato SIEGFRIED BRUGGER, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrenti €1.55 1.3000
contro
CANCELLERIA S.A.I.E.L. SRL, SOC.ATESINA IMPIANTI ELETTRICI, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ZANI G717825 elettivamente domiciliato in ROMA VIA G2001 GIAN PAOLO, 1492 PAISIELLO 49, dell'avvocato presso lo studio -1- GIANFRANCESCO MANUNZA, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PICCOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 138/98 della Corte d'Appello di TRENTO Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il 11/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato AR AZ LE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -1- - RICORSO N. 16948/99 EL+2-SAIEL PAGAMENTO SOMMA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO S.A.I.E.L. Srl il 27 giugno 1991 la Con atto notificato giudizio, dinanzi al Tribunale di conveniva in condannare al Bolzano, NZ TO per sentirla pagamento della somma di L.
8.093.008 per opere di impiantistica elettrica eseguite negli anni 1989 e 1990 su conforme incarico della convenuta e nell'alloggio della medesima, opere in relazione alle quali essa attrice aveva ottenuto soltanto un acconto di L.
2.000.000. che si procedesse chiedeva Costituitasi, la TO unitariamente nei confronti di tutti i committenti nei confronti dei quali pendevano distinte azioni,e tutti i convenuti citati, oltre alla TO, la Recte Srl e la ditta individuale Vettori Forniture di Vettori Roberto, contestavano ых sia il complessivo importo richiesto dalla S.A.I.E.L., sia il н fatto che i lavori apparivano eseguiti in contrasto con la normativa CEE. Espletate prove per interrogatorio e per testi, nonchè una CTU, mentre parte attrice , dato atto che le erano stati corrisposti acconti per complessive L.26.688.500,chiedeva che le venisse versato dai convenuti, in solido o pro-quota, il residuo di L.
8.810.790 al netto di IVA, ovvero in estremo subordine, l'importo di cui ai conteggi e riparti della CTU, con interessi legali dal 22 novembre 1990 al saldo, i convenuti ,premesso che controparte aveva percepito dalla ditta Vettori l'importo di L.24.688.500 e dalla TO quello di 13.911.000, per totale, quindi, di L. un L.38.599.500, instavano per la restituzione in loro favore della somma di L.
2.033.078. Il Tribunale, con sentenza 26.4-3.5.96, condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di L. 8.471.912 , rigettava le domande riconvenzionali e compensava parzialmente tra le parti le spese di lite. ர கா Proposto gravame dalla soccombente la Corte d'appello di Trento, con sentenza 19.11.97-11.6.98, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la TO, la Recte Srl e la ditta Vettori Forniture sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la S.A.I.E.L. Srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1199,2702 e 2732 CC, nonchè nullità della sentenza per omessa pronuncia su più punti decisivi della controversia e motivazione illogica e travisata. Rileva la ricorrente che avendo 10 scritto del 28.3.1990 tutti gli aspetti e le caratteristiche , anche estrinseche e formali, della "quietanza di pagamento" quale prevista e descritta dall'art. 1199 cc, l'averne fatto nella gravata sentenza una mera "specifica di pagamento" era stata una evidente forzatura, assolutamente clamorosamente in e contrasto con il tenore ed il significato evidentissimi della dichiarazione medesima. In sostanza la Corte del merito aveva pedissequamente replicato la decisione di prime cure senza confrontarsi con le decisive argomentazioni e con i decisivi documenti dimessi nella sede di gravame di merito, senza alcuna originale logico giuridico svolto perenunciazione del percorso pervenire a tale conferma. Puntualizza la S.A.I.E.L. che l'errore dei giudici d'appello (e prima ancora del Tribunale) era di non aver capito che la citazione separata ad opera di essa attuale ricorrente nasceva, non da mera comodità, ma proprio da una diversità di rapporti, quale consacrata nella stipulazione contrattuale versata in atti,tal che carente ed illogica era l'adottata motivazione (escludente l'autonomia della quietanza in discorso) secondo cui "era perfettamente indifferente 3 imputare i pagamenti ad uno od all'altro dei committenti, tenuti separati solo per necessità contabili di entrambe le parti". Osserva infine che nessuna parola aveva speso la Corte 'ammessa da Brancalion territoriale sulla circostanza S.A.I.E.L., di aver rappresentante della Ivo, legale del rilascio della quietanza percepito, in occasione medesima, una certa somma di danaro che nemmeno ricordava ,il che, anche in considerazione del fatto che il Vettori aveva parlato di importo tra i 4 ed i 6 milioni, avrebbe comportato non la demolizione "in toto" del documento, ma quantomeno un congruo diffalco. Il ricorso è infondato. Nel confermare la statuizione del giudice di prime cure secondo cui la scrittura del 28 marzo 1990 attestante il pagamento di oltre 13 milioni ad opera della TO aveva valore di mero ed esclusivo riepilogo parziale di somme sino a quel momento versate non potendo in alcun modo esser conteggiato come "posta autonoma", ha affermato la Corte del merito: -Il Tribunale era giunto a tale conclusione muovendo, oltre che dalle dichiarazioni processuali del geometra Vettori,più volte caduto in contraddizione, dalla iniziale e logica accesa fase , nella secondo cuiconsiderazione in ipotesi solarmente preprocessuale, tale pagamento "così attestato", non risultava in alcun estratto conto delle committenti. -Tale considerazione (escludente un ipotizzabile carattere simulato alla "quietanza" in discorso, che così rivestiva, ripetesi, valore non di attestazione di fatto autonomo, ma di dichiarazione di scienza relativa a pagamenti già in precedenza quietanzati a mezzo fatture) appariva logicamente supportata dal contegno complessivo delle parti che non era possibile avessero minutamente e dettagliatamente contestato contabilmente ed anche tecnicamente l'opera in sede stragiudiziale e giudiziale, per rammentarsi per la prima --4 volta ed in sede di precisazione delle conclusioni proprio di quella che era la posta più importante, ed idonea а trasformare un saldo passivo incerto nell'ammontare, in un saldo certo per l'importo di oltre due milioni. -Il documento del 28 marzo 1990, lungi dall'attestare il fatto storico di un importo di 13 milioni, in una 。 più al di là ed indipendentemente dalle soluzioni, incassato quietanze versate in atti, altro significato, quindi, non poteva avere l'attestazione che, dei pagamenti se non effettuati dalle committenti, tutte strettamente collegate tra loro (moglie, marito e società del marito, lavori in alloggio fruito da moglie e marito), l'importo suindicato andava riferito alla TO, in un contesto poi caratterizzato dalla perfetta indifferenza per la S.A.I.E.L. di imputare i pagamenti ad una о all'altra delle committenti, tenute н separate solo per necessità contabili di entrambe le parti e о conseguentemente separatamente citate, con procedimenti successivamente riuniti per volontà delle committenti medesime, ad ulteriore dimostrazione della sostanziale unitarietà del rapporto. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni , nelle quali non è dato rilevare le denunciate violazioni di norme del codice civile, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla statuita qualificazione dello scritto in data 28.3.90 non quale attestazione di un autonomo e distinto pagamento, ma qu ale mera dichiarazione di scienza relativa a pagamenti, già avvenuti, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto insindacabile nella attuale sede di legittimità, anche in ralazione alla valutazione del raccolto materiale probatorio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna delle ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5- La Corte, rigetta condanna leil ricorso e ricorrenti, in pagamento, in favoresolido, al S.A.I.E.L. srl, delle della r u S spese del giudizio, chepresente liquida in (€ 515,46)L. 306.100 (€ 158, 14h) ..oltre a L. 1.000.000 515 onorari. Roma 9 novembra 2001. Menstic est. мул 4 5 6 T 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 2 LE ER 0 , 6 6 TOT. 149,77 30 GEN. 2002 80651810 167,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 12.1.2012 serie 4 al n. 2167 versate 167,77 delle Entrate di Roma 2 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)