Sentenza 15 gennaio 2002
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- 2. SU Penali Cassazione: omessa timbratura del cartellino segnatempoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2002, n. 39617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39617 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/01/2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio SENTENZA
BONADIO N. 45 dal Sig. per diritti € 6, 20 Composta dagli Ill.mi Sigg.: il 28 NOV. 2002 Dott. COCO SILVIO PRESIDENTE IL CANCELLIEREet, CONSIGLIERE 1. Dott. BATTISTI MARIANO REGISTRO GENERALE
N. 044582/2000 2. Dott.DE GRAZIA BENITO ROMANO 11
3. Dott. GALBIATI RUGGERO 11
4. Dott.BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul proced. proposto da :
N. IL 24/06/1963 1) RA TT
N. IL 23/10/1970 2) TA NT
N. IL 27/07/1960 3) AL NT
N. IL 18/09/1967 4) RI OA
N. IL 11/02/1974 5) AR MARIO
avverso SENTENZA del 24/03/2000
CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BATTISTI MARIANO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
-Ddir el artensort Av. Marallo Menne, for a 'facere Udito difensorl il ballo che be chinito l'acconfimento di scansi-
: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Il tribunale di Cosenza, con sentenza del 13
responsabilità, maggio 1999, affermava la penale tra gli altri, di: I VI OR RR, per il reato con-
tinuato, accertato in San NN in Fiore
dall'agosto 1995 al maggio 1996, di cessione a
NO LO, AS PE LO, NI Benincasa, in più occasioni, due volte alla set-
timana, di eroina per un quantitativo di grammi 10
per volta (capo 1); II NT SI, del reato continuato di cessione di eroina a NN Di ER in San
NN in Fiore il 26 ottobre, il 13, il 19 e
il 26 novembre 1996 (capo 7) e del reato continua-
to di cessione di marijuana o hascisc, in diverse
occasioni, a AS RI e NI Beninca-
sa: in San NN in Fiore nella primavera-e-
state 1996 (capo 8); III NT AL, del reato continuato di de-
tenzione, a fini di spaccio, di grammi 10 di eroi- na, di grammi 10 di cocaina, di grammi 200 di ha-
scisc e di grammi 600 di marijuana: in San Giovan-
ni in Fiore il 21 marzo 1997; IV - NO LO, del reato continuato di cessione di eroinà due volte la settimana per un
pari a 10 grammi per volta: in Sanquantitativo giovanni in Fiore dall'agosto 1995 al maggio 1996;
- RI AR, del reato di detenzione, a fini di cessione, di grammi 7 di eroina: in San Giovan-
ni in Fiore il 27 maggio 1997. 2 - Il tribunale, premesso che nel febbraio del
tossicodipen-1996, in San NN in Fiore, un dente era deceduto per overdose e che il fatto a-
veva suscitato reazioni nel paese, donde l'inten sificarsi delle indagini nel corso delle quali e-
rano stati effettuati appostamenti, intercettazio-
ni telefoniche e registrazioni visive e uno degli indagati, NO LO, aveva collaborato ri-
velando il nome e il ruolo, nel locale traffico degli stupefacenti, di un rilevante numero di per-
sone, poneva in evidenza che, in dibattimento, il
LO aveva ritrattato, ma, che, alla luce delle
2 precedenti, precise e dettagliate, dichiarazioni del collaborante, ritualmente contestate, la ri-
trattazione doveva ritenersi inattendibile.
a Nei confronti del RR v'erano, dunque, la ww chiamata in reità del LO, riscontrata dalle di-
chiarazioni di AN AG, moglie di quest'ulti-
mo, alcune inequivoche intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di un tossicodipendente, Gio-
vanni AQ, il quale aveva affermato di esse-
re al corrente che lo stupefacente fornitogli dal
LO proveniva da Isola Capo Rizzuto e che molto
probabilmente veniva recapitato al LO, suo for-
nitore, dal cognato, il RR, il quale si reca-
va continuamente nell'Isola..
b Gli atti offrivano, quanto al SI, per il reato contestato al capo 7), oltre alla chiamata י,
in reità del LO, il quale aveva collocato il
SI sullo stesso, rilevante, piano del cogna-
to RR, alcune intercettazioni di telefonate tra il SI e il Di ER che era colui cui il SI aveva ceduto lo stupefacente nel corso delle quali i due parlavano di "coscette di pollo" che il SI, macellaio, avrebbe do-
3 vuto fornire al Di ER, termine usato, secondo
il tribunale, in un contesto che celava le trat-
tative per la compravendita di stupefacenti.
Il Di ER, infatti, non avrebbe avuto alcuna
ragione di informarsi sulla marca" delle coscette né di dire, visto che le coscette erano destinate
ai gatti, che anche il padre e la madre si erano
accorti della diversa qualità della carne.
Per il capo 8), agli atti V'erano le dichiara-
zioni di uno degli acquirenti, il RI, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma le cui precedenti dichiarazioni e-
rano state ricche di dettagli sull'attività di
spacciatore del SI.
V'erano, inoltre, le dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti.
III Nei confronti del AL, cui si era pervenu-
ti anche a seguito delle dichiarazioni del LO,
v'era l'osservazione delle mosse del AL da par-
te dei carabinieri, i quali avevano colto l'impu-
tato mentre stava nascondendo un involucro conte-
4 nente gli stupefacenti descritti nel capo di impu-
tazione, e le ammissioni dello stesso AL.
Il notevole quantitativo di stupefacente rinve-
nuto, le diverse qualità dello stupefacente, la presenza, oltre allo stupefacente, di oggetti atti al confezionamento delle dosi, erano, poi, circo-
stanze che facevano escludere con certezza che 10
stupefacente fosse destinato all'uso personale. IV Quanto al LO, non poteva sostenersi che il reato continuato contestatogli fosse 10 stesso
già giudicato, con sentenza definitiva, dal tri-
bunale di Cosenza con sentenza del 28 novembre
1998 e ciò per la decisiva ragione che oggetto del precedente processo era stata la detenzione, ac-
certata in flagranza, in concorso con la moglie, di quaranta grammi di eroina, mentre oggetto del
presente processo era l'attività di spaccio, con-
fessata dallo stesso LO, per il periodo dall'agosto 1995 al maggio 1996.
Le dichiarazioni del LO avevano trovato ri-
scontro in alcune dichiarazioni di tossicodipen- denti che, in quel periodo, avevano acquistato
5 stupefacente dall'imputato.
V Contro l'AR, infine, v'era la constatazio-
ne dei carabinieri, i quali avevano seguito la vettura sulla quale si trovavano l'AR e il
RI, li avevano visti fermarsi in aperta cam-
pagna e rovistare nel terreno, nel quale i milita-
ri avrebbero rinvenuto un tubetto di medicinali contenente sette grammi di eroina.
L'AR, fermato, era stato trovato con la som-
ma di L. 1.500.000, il cui possesso l'imputato non aveva giustificato;
il RI, poi, aveva affer-
mato che quello stupefacente era dell'AR e Ma-
rio CA aveva dichiarato che l'AR spacciava al minuto per conto di NT SI. 3 La sentenza del tribunale veniva appellata e
la corte di appello di Catanzaro, con sentenza del
24 marzo 2000, confermava, quanto alla affermazione della penale responsabilità, la sen-
letenza del tribunale, limitandosi a riconoscere attenuanti generiche al RR e al SI, a
conseguentemente, la pena, rideterminare, che
%
per il anche all'AR, e a ritenere, riduceva
6 LO, la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e il reato di cui alla sentenza del 6 maggio 1997 della stessa corte di appello determinando 1 'aumento della pena in anni due di reclusione e in L. 10.000.000 di multa. La corte confermava, quanto al AL, la sen-
tenza impugnata. 4 I difensori ricorrono per cassazione. I - Il difensore del RR denuncia, "violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 210 e 238
c.p.p.", "carenza e illogicità della motivazione".
Deduce che la corte di merito, come già il tri-
bunale, ha ritenuto che valido riscontro delle di-
chiarazioni del LO fossero le dichiarazioni della moglie, AN AG, da quest'ultima rila-
sciate nel precedente processo conclusosi con la
sentenza del 26 novembre 1996 del tribunale di Cosenza - 6 maggio 1997 della corte di appello processo rispetto al quale il RR era comple- tamente estraneo, donde la violazione dell'art. zioni non utilizzabili, non essendo stata la Fra-
gale mai sentita nel presente processo.
Il LO, peraltro, aveva ritrattato per ben due volte indicando le ragioni della sua ritrattazio-
ne. Al di fuori di ciò, agli atti del processo non v'è nulla, ché le pretese intercettazioni telefo-
niche non esistono o non hanno alcuna valenza pro-
batoria e le dichiarazioni dello AQ sono me-
re affermazioni che non possono essere assunte ad
elementi di prova.
- Il difensore del SI denuncia mancanza I I
manifesta illogicità della motivazione", dedu- о cendo che non v'è prova che il Di ER non si fornisse di "coscette di pollo" dal macellaio Sil- letta e che, in ogni caso, risulta ultroneo con-
cludere a pié pari che l'allusione fosse riferita a qualcosa di contrario all'ordinamento ovvero, nello specifico, alla compravendita di sostanze stupefacenti.
Deduce, inoltre, che "il RI, imputato di un reato connesso, nulla di concreto è stato in grado di riferire in ordine all'attività di spac-
cio da parte del SI" e che "lo RA si è
limitato a riferire di essere al corrente che 'il
SI era dedito ad attività di spaccio'".
- Uno dei due difensori del AL denuncia, III
con il primo motivo, "violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 24 Costit, 125 comma 3, 148, 156, 552, 546,
lett. e), c.p.p., 171 e 178 lett. c), c.p.p., 73,
commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990", deducendo la nullità del capo di imputazione, "il quale risulta assai generico, lacunoso, tale da non consentire un'adeguata difesa all'imputato".
Denuncia, con il secondo motivo, e il problema del ricorsosollevato anche nella prima parte dell'altro difensore "violazione di legge in re-
lazione agli artt. 3 e 24 Costit, 601 c.p.p. e 438 succ. modificazioni c.p.p.", chiedendo "il rico-
noscimento degli effetti previsti per il giudizio abbreviato" e deducendo che "tale richiesta, con-
dizionata nel corso della udienza preliminare dal
consenso del p.m., ha inciso fortemente sulla scelta del rito voluta dall'imputato".
Deduce, ancora, che, "in caso di mancato ricono- scimento della diminuente in parola, sarebbe di tutta evidenza la violazione del principio costi-
tuzionale di uguaglianza in ordine all'applicazio-
ne dello jus superveniens, secondo cui la richie-
sta di abbreviato, nei procedimenti attualmente di competenza del giudice monocratico, e in mancanza
dell'udienza preliminare, può essere formulata al-
la prima udienza di comparizione".
Deduce, poi, che "l'imputato non è stato posto nella condizione di richiedere la diminuente pre-
vista in tema di giudizio abbreviato prima del
giudizio di appello non contenendo l'avviso dell'udienza dinanzi alla corte di appello l'av
vertimento che l'imputato avrebbe potuto richiede-
re, prima dell'udienza di comparizione, la defini-
zione del procedimento nelle forme previste per il rito abbreviato".
Eccepisce, in ogni caso, la illegittimità costi-
agli tuzionale dell'art. 438 c.p.p., in relazione artt. 3 e 24 Costit. non essendo stato previsto
10 che l'imputato dovesse essere posto nella condi-
zione di richiedere tempestivamente la definizione del procedimento nelle forme previste per il giu-
dizio abbreviato sin dal momento della notifica del decreto di citazione dinanzi alla corte di ap-
pello.
Denuncia,
-con il terzo motivo, denuncia pre-
nella seconda parte del ricorso sente anche difensore ¨“violazione di dell'altro legge e dell'obbligo di motivazione", deducendo che la sentenza "tesaurizza il mero dato ponderale della
sostanza, senza tenere logicamente conto che, in atti, non v'erano altri elementi oggettivi di se-
gno contrario, rispetto alla versione dell'imputa-
circa la destinazione della sostanza all'usoto,
strettamente personale.
Deduce, poi, che "la ritrattazione del LO era elemento suscettibile di diversa, più adeguata, a-
nalisi critica, risultando tuttora incomprensibili le ragioni che hanno consentito ai giudici di se- condo grado, così come al tribunale, di ritenere lo stesso imputato attendibile soltanto in fase di accusa e non in fase di ritrattazione".
11 Denuncia, con il quarto motivo e la denuncia è
terza parte del ricorso presente anche nella dell'altro difensore - "violazione di legge E
dell'obblio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 133, comma 5, d.p.r. 309/1990, 546, lett. e)
e 178 e ss. c.p.p.", deducendo che la diminuente del fatto di lieve entità è stata negata soltanto
considerazione del dato ponderale, mentre la in avrebbe dovuto tenere presente il dato corte dell'assenza di taglierini, bilancini, denaro e "
soprattutto, il comportamento esemplare tenuto dal
- tema, questo, trattato AL e, inoltre,
nell'altro ricorso www. avrebbe dovuto tenere nel do- vuto conto quell'indirizzo giurisprudenziale se-
condo cui l'attenuante va riconosciuta allorché il giudice accerti la sussistenza anche di un solo elemento positivo, purché non contrastata da alcu-
no degli altri".
Nella memoria si rileva che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, "né il
LO, né altre fonti di accusa hanno mai reso di-
chiarazioni accusatorie nei confronti del AL",
12 aggiungendosi che "il LO, nel corso dell'inter-
rogatorio del 27 settembre 1996, ha riferito di essere a conoscenza di un vasto traffico di stupe™
facenti in cui erano coinvolte numerose persone, tra queste, però, non viene mai specificato il
AL, del quale viene fatta menzione solo quando il LO parla in merito ai nascondigli utilizzati per occultare la sostanza stupefacente, tra i qua-
li viene indicato anche un cantiere di S. NN
in Fiore ove lavora il AL, notizia che il LO
ha detto di avere appreso in un bar".
nel primo IV ww Il difensore del LO denuncia,
motivo, 'mancanza di motivazione e manifesta illo-
gicità della stessa in ordine al non accoglimento della richiesta di proscioglimento ex art. 649
c.p.p.".
Deduce che la corte, "nell'affermare, sul punto,
che 'la specifica condotta criminosa per la quale il LO risulta già condannato con sentenza defi-
nitiva, unitamente alla moglie, costituisce uno degli episodi, anche se il più grave, della conti-
nuativa attività criminosa che forma oggetto del presente processo', non ha risposto se non in ma-
13 niera apodittica superficiale, discostandosi dalle obiettive emergenze processuali, quali l'a-
vere i due processi la stessa fonte di prova e l'avere il LO confessato tutto nel primo pro-
cesso, sicché la sentenza di quel primo processO
non poteva che comprendere l'oggetto della confes-
sione stessa".
Denuncia, con il secondo motivo, "mancanza di
motivazione e manifesta illogicità della stessa in ordine all'aumento per la continuazione", deducen-
do che la corte, se ha accolto la richiesta subor-
dinata di ritenere la continuazione, ha determina-
l'aumento della pena, a tale titolo, in anni to due di reclusione, aumento che non trova fondamen-
to in alcuna valida motivazione".
Denuncia, con il terzo motivo, mancanza di mo-
tivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, per non aver commesso il fatto, per quanto concer- ne i reati ascritti all'imputato", deducendo che
il LO, in dibattimento, ha ritrattato la con-
fessione che la corte non ha esaminato in manie-
ra approfondita.
14 - Il difensore dell'AR denuncia mancanza
"di motivazione", deducendo che la sentenza "appare inficiata da una fragilità assoluta, avendo dedi-
cato la corte di merito appena sette righe alla
colpevolezza dell'AR, ritenuta sol perché
l'imputato è stato trovato in compagnia di altro
soggetto, AS RI, nelle vicinanze di un
fondo ove venne rinvenuta la sostanza stupefacen-
te, della quale si discorre, e sol perché indosso
all'AR è stata trovata 'una ingente
- secondo il tribunale somma di denaro, di circa L.
1.500.000'.
Deduce, inoltre, che le dichiarazioni del Tale-
rico meritavano un vaglio più accurato avendo po-
tuto, tra l'altro, il dichiarante rendere quelle dichiarazioni spinto della necessità di preservare
喜 la sua persona da possibili ulteriori impatti pe-
nali".
Nella memoria si osserva che a ben vedere le dichiarazioni di AS RI e di RI Capu- to non riguardano né il possesso, né la finalità
sostanza stupefacente sequestrata, cioè nédella
il capo di imputazione, così come formulato, né le
15 finalità di detenzione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono manifestamente infondati. 1 I Se, nel ricorso proposto nell'interesse del
RR, merita attenzione la censura di ille-
gittima utilizzazione delle dichiarazioni rila-
sciate da AN AG, moglie del LO, nel pro-
cesso in cui era imputata, con il marito, di con-
corso nella detenzione di oltre quaranta grammi di eroina, processo, rispetto al quale il RR era estraneo, conclusosi con sentenza di del tutto definitiva, per entrambi i coniugi, la condanna,
inuti-fondatezza della censura e la conseguente lizzabilità di quelle dichiarazioni non è, però,
decisiva, nella corretta logica della sentenza im-
pugnata, ai fini della affermazione della respon-
sabilità dell'imputato, facendo leva questa affer-
mazione sulle dichiarazioni del LO riscontra-
te, non solo dalle dichiarazioni della AG, ma intercettazioni telefoniche e dalleda dichiara-
zioni dello AQ.
16 inutilizzabilitàа Quanto al tema della delle dichiarazioni della AG richiamate sia dal tribunale, sia dalla corte di appello - è da rim "
levare che quelle dichiarazioni sono state acqui-
site ai sensi dell'art. 238, comma 1, c.p.p., il quale, come è noto, dispone che "è ammessa l'ac-
quisizione di verbali di prove di altro procedi-
mento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento" e le dichiarazioni erano state rilasciate dalla AG
dibattimento, nel dibattimento di un distintoin
processO. inI l comma 2-bis dell'art. 238, soffermandosi,
particolare, sui verbali di dichiarazioni dispone- va, però, prima della modifica introdotta
9 L. 1 marzo 2001, n. 63 e, nel pro- dall'art.
cesso in esame, le due sentenze di merito sono del
13 maggio 1999, quella del tribunale, e del 24
marzo - che,2000, quella della corte di appello
"nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 sono 4-
tilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assun-
zione", salvo il caso, regolato dal successivo
17 comma 3, della irripetibilità dell'atto, a meno che la irripetibilità, verificatasi per fatti @
circostanze sopravvenute, non fosse prevedibile.
Le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. e la AG era persona imputata di reato collegato, nel senso che la pro-
---
va del reato a lei contestato avrebbe potuto inci- dere sulla prova del reato contestato al Ferraro
in questo processo non erano, quindi, utilizza-
-
bili se non rilasciate alla presenza del difenso re, a meno che non ne fosse possibile la ripeti-
zione e, quindi, a meno che non fossero ripetute,
nel dibattimento in cui venivano acquisite, nel
contraddittorio delle parti.
E le cose continuano a stare negli stessi termi-
ni anche oggi alla luce della diversa formulazione delll'art. 238, comma 2-bis, il quale prevede la
utilizzabilità dei verbali di dichiarazioni di al-
tro procedimento penale, rese nell'incidente prom batorio o nel dibattimento, soltanto se alla prova ha assistito il difensore dell'imputato, non limi-
tando, però, la disciplina in esso dettata alle
dichiarazioni rilasciate dalle persone indicate
18 nll'art. 210 c.p.p., ma estendendola a tutti i verbali di dichiarazioni, rese in altro procedi-
mento penale, in quelle due sedi.
Nei motivi di appello il problema non era stato sollevato;
ma, la inutilizzabilità, come prevede il comma 2 dell'art. 191 c.p.p., è rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento..
delleCiò puntualizzato, la inutilizzabilità
dichiarazioni della AG non è per nulla deci-
siva, come si è già accennato, e ciò perché le
prime dichiarazioni del LO, che il tribunale ha attentamente e lungamente vagliato, dimostrando la inattendibilità della ritrattazione, sono state riscontrate, secondo le sentenze di merito, da
intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dello AQ. In quelle prime dichiarazioni il LO aveva detto che, nel periodo in cui egli si era dedicato all'attività di spaccio, in concorso con altri,
dall'agosto 1995 al maggio 1996 il suo fornitore era stato il RR, il quale acquistava lo stu-
pefacente o a Crotone o a Capo Rizzuto.
19 Ebbene, il tribunale ha riportato, anzitutto,
il contenuto di una conversazione telefonica che ha interpretato e il testo trascritto nella sen- tenza si presta indubbiamente, sul piano logico,
alla - nelche ne è stata data interpretazione consapevolezza e della stizza del senso "della
RR per quanto stava avvenendo in paese nel traffico degli stupefacenti e costituisce un ri-
scontro alle rivelazioni del LO riguardo al ruolo svolto dal cognato, in quel traffico, nel
paese".
Questa conversazione telefonica, intercettata il
18 aprile 1996, rappresenta, dunque, certamente,
ri- come l'hanno stimata i giudici di merito, un scontro individualizzante delle dichiarazioni del
LO sull'attività di spaccio del RR in San
NN in Fiore e ciò perché all'imputato è sta- to contestato, come si è appena ricordato, di a- t vere ceduto stupefacente, tra gli altri, al LO
dall'agosto 1995 al maggio 1996 e quella conversa-
zione telefonica, come risulta dalla sentenza del
tribunale, è del 18 aprile 1996.
C - Le dichiarazioni dello AQ, poi, si muo-
20 vono nella stessa direzione delle dichiarazioni
LO, come i giudici di merito hanno dimo- del strato.
Se si riflette, invero, che il LO ha affer-
mato che si forniva dal cognato, il quale era so- lito acquistare anche ad Isola Capo Rizzuto, e
che lo AQ ha detto di sapere che lo stupefa-
cente vendutogli dal LO proveniva da Isola Capo
Rizzuto e non ha detto, stando alla sentenza del tribunale, di averlo saputo dal LO aggiungen-
do che il RR vi si recava spesso e al LO
è stato contestato l'acquisto, due volte la setti-
di 10 grammi di eroina per volta non può mana,
-
riconoscersi che le dichiarazioni dello Ia- non quinta sono tutt'altro che irrilevanti, come crede il ricorrente, costituendo, invece, come corretta-
mente hanno ritenuto i giudici di merito, un pun-
il quale, giova ricordarlo, nontuale riscontro
-
deve essere una prova autonoma - delle dichiara-
zioni del LO.
I I Il ricorso del SI è privo del requisi-
to della specificità quanto al capo 7) e manife-
stamente infondato quanto al capo 8).
21. a Il tribunale e la corte di appello hanno rite-
nuto la responsabilità del SI, relativamente al reato continuato di cessione di stupefacente al Di ER, argomentandola da una intercettazio- ne telefonica, nella quale il Di ER chiedeva al SI, macellaio, di cedergli delle "coscet-
te di pollo".
I giudici di merito hanno interpretato la con-
versazione, oggetto della intercettazione, osser-
vando che i due interlocutori, parlando di "co-
scette di pollo", che il Di ER ha affermato,
in dibattimento, essere destinate ai gatti, hanno usato espressioni, quali la "marca" e la " qua-
lità" delle coscette, chiamate dal SI 'so-
stanza", che nulla hanno a che fare con le "
CO- scette di pollo" e che sono proprie, invece, del linguaggio adoperato nelle trattative telefoniche per la compravendita di stupefacente.
D'altro canto, hanno osservato i giudici di me-
rito, se le "coscette" erano destinate ai gatti,
come il Di ER aveva detto in dibattimento, non comprendeva perché nella conversazione inter- si cettata il Di ER avesse detto che anche la
22 mamma, il padre ed altra persona si erano accorte della diversa qualità delle 'coscette". Ora, il ricorso, nel contestare la interpreta-
zione di quella conversazione telefonica, nulla di specifico, però, obietta, per dimostrarne l'illo-
gicità, ai rilievi, specialmente ai primi, del tribunale fatti propri dalla corte di appello.
b Per il reato sub 8) cessione di stupefacen-
Do-te, in più occasioni, a AS RI e a menico Benincasa più che correttamente il tribu- nale e la corte di appello si sono avvalsi delle
precedenti dichiarazioni dello stesso RI, il quale in dibattimento si è avvalso della facoltà
di non rispondere, delle precedenti dichiarazioni dello RA, che in dibattimento ha affermato di non aver mai rilasciato quelle dichiarazioni,
delle dichiarazioni di NT SI, omonimo dell'imputato, deceduto, e di NN AQ,
irreperibile.
Il tribunale e la corte hanno posto in evidenza che il RI, nelle precedenti dichiarazioni, aveva ammesso di aver acquistato dal SI, in
23 diverse circostanze, quasi una volta la settimana o ogni quindici giorni, quantitativi di marijuana e di hascisc indicando il prezzo e abbondando in particolari sulle modalità della consegna, sicché
non può sostenersi, come si fa nel ricorso, che
"il RI nulla in concreto è in grado di rife-
rire in ordine alla attività presunta di spaccio del SI".
I giudici di merito si sono avvalsi delle prece-
denti dichiarazioni del RI e dello Strafa-
in applicazione dell'art. 513, comma 3, ulti- ce
-
ma parte, c.p.p., che, disciplinando l'ipotesi in
cui le dichiarazioni siano state rilasciate, nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, dalle persone indicate nell'articolo
210, comma 1, c.p.p., dispone che "qualora il di-
chiarante si avvalga della facoltà di non rispon-
dere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti".
La norma, come è noto, è stata dichiarata costi-
tuzionalmente illegittima, con sentenza del 2 no-
vembre 1998, n. 361, "nella parte in cui non pre-
24 vede che, qualora il dichiarante rifiuti o comun™
que ometta di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue pre-
dichiarazioni, in mancanza dell'accordocedenti
delle parti si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4
c.p.p.".
La norma, poi, dell'art. 500, comma 2-bis, nel-
la formulazione anteriore alla sostituzione in virtù dell'art. 16 L. 1 marzo 2001, n. 63, preve- deva che "le parti possono procedere alla conte-
stazione quando il teste rifiuta o comunque omet-
te, in tutto o in parte, di rispondere sulle cir-
costanze riferite nelle precedenti dichiarazioni"
e il comma 4 disponeva che, "quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'atten-
dibilità".
I giudici di merito hanno ritenuto di poter rav-
visare questi ulteriori elementi nelle precedenti
25 dichiarazioni dello RA, in quelle dello Ia-
quinta e di SI NT, delle quali ultime
due è stata data lettura ai sensi dell'art. 512
e in quelle, precedenti alla ritrattazio- c.p.p.,
ne, del LO, dichiarazioni, tutte, dalle quali l'imputato emerge come "autore di una cospicua at-
tività di spaccio di stupefacenti".
Queste dichiarazioni confermano, anzitutto,
che il SI era dedito ad attività di spaccio. Nel momento, però, in cui, per un verso, vi si fanno i nomi di determinati acquirenti e, per al- tro verso, e soprattutto, vi si dice che questa attività di spaccio era cospicua tanto che il
LO, come ha messo in risalto il tribunale,
"nello specificare il ruolo assunto dall'imputato nello svolgimento dell'attività di spaccio in San Giovanni in Fiore, collocava il SI sullo stesso piano del cognato RR"
- raggiungono
0, quanto meno, non escludono, sul piano logico,
anche quelle persone, cui ha fatto riferimento il
RI, non note allo RA e agli altri data anche la particolare intensità della condotta di spaccio, ed è noto che la valutazione del giudice
26 di merito può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputa-
to riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona. III I ricorsi proposti nell'interesse del AL
sono manifestamente infondati.
a La censura di nullità del capo di imputazione e, quindi, del decreto che dispone il giudizio della generi-sul presupposto della lacunosità,
cità, dello stesso, tali da non consentire un uti- le esercizio del diritto di difesa, non può non essere disattesa alla luce della giurisprudenza,
sul punto, di questa suprema corte. Secondo questa giurisprudenza, infatti, "la
nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto della impu-
tazione e la genericità o la semplice indetermi-
natezza della imputazione rientrano tra le ipotesi di mancata enunciazione del fatto deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il ter-
mine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491,
comma 1, c.p.p.%; poiché, invero, la predetta omis-
27 sione non attiene né all'intervento dell'imputato,
né alla sua assistenza o rappresentanza, la nul-
lità che ne deriva non può ricomprendersi tra quelle di ordine generale di cui all'art. 178
come, invece, mostra di ritenere il lett. ww c )
tra le altre, la lett. c) citando,ricorrente bensi tra quelle relative previ- dell'art. 178
-
ste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita a pena di preclusione Su-
bito dopo compiuto per la prima volta l'accerta-
mento della costituzione delle parti" (Cass., 6
febbraio 1996, Pellegrino).
E' da rilevare, comunque, che di questo tema non v'è traccia nei motivi di appello. b Il problema del "riconoscimento degli effetti del giudizio abbreviato" non risulta minimamente accennato nei motivi di appello e, del resto, non
ve n'è alcuna menzione neppure nella sentenza del
tribunale, segno evidente che, risolto ilnegativamente in sede di udienza preliminare,
problema non è stato riproposto al giudice del
dibattimento ed è noto che, secondo la giurispru-
denza di questa suprema corte, "la questione rela-
28 tiva al mancato accoglimento della richiesta di
giudizio abbreviato, senza dubbio prospettabile come motivo di appello della sentenza di primo grado che non abbia applicato la riduzione di pena in ragione della ritenuta non definibilità in al-
lora del processo allo stato degli atti, è impro-
ponibile per la prima volta in cassazione (Cass.,
25 novembre 1993, Erpete).
C Nel motivo si censura la sentenza anche per avere la corte di appello ritenuto attendibile il
LO.
Ma, prescindendo da tutto ciò che sulla attendi-
bilità del primo LO le sentenze di merito hanno posto in evidenza se ne è parlato già trattando
- del Ferraro e se ne parlerà ancora esaminando la
- è proprio il ricor- posizione dello stesso LO
rente che, nella memoria, finisce con il ritenere attendibile il LO.
Nella memoria, invero, il ricorrente, dopo aver detto che il LO, nell'interrogatorio del 27 settembre 1996, aveva riferito di essere a cono-
scenza di un vasto traffico di stupefacenti cui
29 erano coinvolte molte persone, senza, però, fare
il nome del AL, ha aggiunto che "di quest'ulti-
mo viene fatta menzione solo quando il LO parla in merito ai nascondigli utilizzati per occultare
la sostanza stupefacente, tra i quali viene indi-
cato anche un cantiere di S. NN in Fiore ove lavorava AL NT". Ebbene, la sentenza del tribunale, a pag. 28,
tratta proprio delle rivelazioni del AL in or-
: dine a questo nascondiglio rilevando che i carabi-
nieri, sulla scorta delle dichiarazioni del LO,
"eseguirono una serie di servizi di appostamento,
riprese videoregistrate", servizi che, il 18 con febbraio 1997, "consentirono loro di cogliere il
AL mentre stava deponendo una busta in un luogo posto in uno spiazzo sopraelevato rispetto agli uffici del cantiere ed, eseguita lì una perquisi-
zione, rinvenivano sotto terra un fusto di metallo all'interno del quale vi erano diversi involucri contenenti, uno, dieci grammi di eroina, un altro
grammi di cocaina, una busta con duecento dieci grammi di hascisc e, infine, un altro involucro con seicento grammi di marijuana, sostanze che il
AL ammetteva subito di esserne il detentore",
30 sostanze la cui detenzione è stata contestata al
AL in questo processo.
Se la corte di merito ha escluso con succinta d sia che lo stupefacente fosse desti- motivazione all'uso personale, sia che potesse ricono- nato scersi l'attenuante del fatto di lieve entità,
vero, però, che il tribunale si è soffermato Su
questi punti con dovizia di considerazioni, sicché
deve dirsi che le due sentenze di merito hanno da-
adeguata e puntuale ragione delleto conclusioni cui sono pervenute e quanto alla destinazione del-
le sostanze all'uso personale e quanto al diniego circostanza attenuante del fatto di lievedella entità.
laRicordato che al AL è stata contestata detenzione di 10 grammi di cocaina, di dieci gram-
mi di eroina, di 200 grammi di hascisc e di 600
grammi di marijuana, il tribunale ha scritto, in-
fatti, che "il notevole quantitativo di droghe rinvenute, le diverse tipologie di sostanze stupe-
facenti celate, la presenza oltre che della SO-
stanza stupefacente anche di oggetti atti al con-
fezionamento di dosi, quali un bilancino di preci-
31 sione contenuto in una custodia di legno, un col-
tello d cucina, un paio di forbici, uno scalpelli-
no e un rotolo di nastro adesivo trasparente, in-
ducono a ritenere che la sostanza stupefacente fosse conservata dal AL allo scopo di confezio-
nare delle dosi da cedere a terzi, ché appaiono credibili le affermazioni dell'imputato, il poco quale ha inverosimilmente sostenuto di avere ac-
quistato per proprio uso personale la droga rinve-
nuta".
- ha proseguito il"Le dichiarazioni del AL
oltre che per i motivi già specificatitribunale
appaiono assolutamente incredibili per altre ra-
gioni, non risultando, in primo luogo, agli atti
lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e, in
secondo luogo, tenuto conto delle condizioni eco-
nomiche certo non floride del AL, appare assai difficile che quest'ultimo abbia potuto investire notevoli risorse economiche solo per fare scorta
di ben quattro tipi diversi di stupefacente da
consumare personalmente in un aro di tempo proba- bilmente abbastanza ampio, tanto da poter anche
determinare il deterioramento specie della sostan-
za stupefacente di tipo leggero".
32 A queste considerazioni, ineccepibili sul piano logico-giuridico, seguono, nella sentenza del
tribunale, quelle sul diniego della attenuante
del fatto di lieve entità, che sono state riprese dalla corte di appello con il richiamo di quella giurisprudenza della corte di cassazione che e-
sclude possa riconoscersi detta attenuante allor-
quando uno soltanto dei parametri indicati
73, comma 5, D.P.R. 309/1990nell'art. porti ad
che la lesione del bene giuridico pro- escludere tetto sia di lieve entità.
-Può aggiungersi, sul punto una volta preso at-
to che il AL deteneva ben quattro qualità di
stupefacente in quantitativi che i giudici di me-
rito a ragione hanno giudicato tutt'altro che irm che, sulla attenuante del fatto di rilevanti lieve entità, sono intervenute le ss.uu. di questa suprema corte con la sentenza 21 giugno 2000, Pri-
mavera, affermando che "la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto
può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato quantitativo, sia dal dato qualitativo,
sia dagli altri parametri richiamati dalla dispos-
33 izione, con la conseguenza che, anche ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla leg-
ge, diventa irrilevante la eventuale presenza de-
gli altri“.
IV Il ricorso proposto nell'interesse del LO
è manifestamente infondato. a Iniziando dal terzo motivo - con il quale si
denuncia la mancanza di motivazione della sentenza
"in ordine alla richiesta di assoluzione"
- non risponde al vero che la sentenza impugnata abbia
蒼
riservato al tema della ritrattazione delle prece-
denti dichiarazioni soltanto la proposizione, ci-
tata nel motivo, in cui la corte ha detto che "i riscontri numerosi alla confessione del primo Lom
ria, della cui sicura attendibilità si è ampiamen-
te detto, sviliscono le doglianze dello stesso
t circa il mancato approfondimento della sua ritrat-
tazione, peraltro valutata dal giudice a quo con
dovizia di particolari". La corte di merito, invero, a pag 3 aveva già osservato che "è pienamente condivisibile la pre-
messa in motivazione della sentenza gravata in
34 ordine al vaglio dell'attendibilità intrinseca ed
estrinseca del primo LO rispetto a quello delle sia per la precisione dei riferimritrattazioni, menti e per gli evidenziati riscontri del primo rispetto alla genericità del secondo, sia per il momento storico in cui si collocano le ritratta-
zioni, coincidente con quello ella fine della col-
laborazione".
La corte, in questa proposizione, ha richiama-
to la sentenza del tribunale, la quale, dedicando al tema maggiore spazio, ha sottolineato, anzi-
tutto, che il LO aveva ritrattato affermando di avere accusato, in precedenza, il cognato, il
RR, per risentimento, perché allorquando e-
gli e la moglie, AN AG, erano detenuti, per stati colti nella flagranza del reato di essere illecita detenzione di oltre quaranta grammi di
eroina, detenzione per la quale avevano riportato condanna definitiva, il RR si era disinteres-
sato dei loro figli. Il tribunale, poi, ha vagliato criticamente la
ritrattazione osservando che le precedenti di-
chiarazioni del LO erano state dettagliate e
35 precise avendo riferito il chiamante anche de-
terminati fatti, risultati avvenuti, che avevano
avuto come protagonisti il RR e la moglie,
mentre altrettanto non poteva dirsi della ritrat-
la cui giustificazione era da ritenersi tazione,
irragionevole, sia per la fragilità dei motivi di
risentimento, sia perché il LO non si era limi- tato a chiamare in reità soltanto il cognato, ma
dichiarazioni,aveva indicato, in quelle stesse come coinvolte nel traffico degli stupefacenti,
molte altre persone nei confronti delle quali non
aveva detto di nutrire risentimenti.
"Comunque, ha precisato il tribunale aldilà intrinsecadi ogni valutazione sull'attendibilità delle rivelazioni rese dal LO in ordine alle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti in
San NN in Fiore, ciò che induce certamente a prestare fede a quanto dichiarato in prima battuta dal collaborante è la messe di riscontri esterni raccolta dagli inquirenti a conferma delle accuse
del LO".
"Invero, www ha puntualizzato il tribunale sia
gli esiti delle intercettazioni, disposte a carico del RR, del SI, del AS e dello
soprattutto, le testimonianze,Spadafora, sia,
rese dai tossicodipendenti 'clienti' dei soggetti indicati dal collaborante, costituiscono piena conferma delle dichiarazioni accusatorie rese dal
LO e, unitamente alle stesse, rappresentano a
carico degli imputati, un quadro probatorio assai
significativo". Trattando del RR sono stati sottoposti a
vaglio i riscontri costituiti da intercettazioni e da dichiarazioni concludendosi per la correttezza logico-giuridica dell'iter delle due sentenze. ra-Il tribunale e la corte, dunque, hanno dato gione del giudizio di attendibilità delle prece-
denti dichiarazioni del LO, hanno spiegato, con rigore logico, le ragioni della inattendibilità
2 ritrattazione, sicché è da escludere chedella l'esame della ritrattazione non sia stato "appro-
fondito".
b Il primo motivo è manifestamente infondato.
I l tribunale ha spiegato con abbondanza di
37 rilievi perché non poteva essere accolta la
eccezione di ne bis in idem e né i motivi di ap-
si sono misu-pello, né il ricorso per cassazione rati con quei rilievi succintamente ripresi dalla
corte di appello.
"L'arresto dei coniugi LO, avvenuto nel giu-
gno 1996, perché trovati in possesso di oltre qua- ranta grammi di eroina, costituì l'occasione così il tribunale per il LO per riflettere
sulla propria condizione e per decidere di avviare una collaborazione con gli inquirenti, decisione poi revocata".
"Dunque, nel corso del procedimento riguardante la contestazione del reato relativo alla detenzio-
ne a fini di spaccio unicamente del quantitativo sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di del collaborante e della AG, il LO non si
limitò ad ammettere le proprie responsabilità, ma precisò anche le modalità con le quali si era da
tempo occupato di una continuativa attività di spaccio unitamente al cognato RR, al fratello
AS e a NI AS".
38 "L'oggetto del presente procedimento rappresentato, per l'appunto, non dalla detenzione di specifiche quantità di sostanze stupefacenti rinvenute dalle Forze dell'Ordine, ma dalla conti-
nuativa attività di spaccio svolta dal LO nel
periodo dall'agosto 1995 al maggio del 1996, pe-
riodo nel quale, come lo stesso LO ha dichiara-
to, questi riceveva dal cognato RR circa die-
ci grammi di eroina a settimana.
La spiegazione del tribunale, fatta 'sostanzial-
mente propria dalla corte di appello, non potrebbe essere più corretta sul piano fattuale e sul piano logico e nel ricorso ben poco si obietta a tutto
non l'affermazione, di poca rilevanza logi-ciò se ca, che il reato, oggetto del primo processo,
l'intera attività svolta dal LO nell'arco di nove mesi hanno la stessa fonte di prova, circo-
stanza che non significa affatto che in quel primo processo sia stata presa in esame l'intera atti-
vità del LO in materia di stupefacenti.
C - Il secondo motivo è manifestamente infondato,
determinazioneavendo la corte dato ragione della dell'aumento della pena, a titolo di continuazio-
7
39 ne, nella misura di anni due di reclusione e di L
10.000.000 di multa, ponendo l'accento sul "mutato comportamento processuale del LO in dibatti-
mento" e non v'è alcuna contraddizione nel notare,
come ha fatto la corte di merito, che l'intera at-
tività del LO è emersa nel primo processo gra- zie alla confessione dell'imputato e che, peral-
tro, la misura della pena doveva essere di tre an-
ni grazie anche al mutato comportamento processua-
Z
le in dibattimento, grazie, cioè, alla inattendi-
bile ritrattazione, al negativo comportamento pro-
cessuale, che il giudice di merito può legittima-
mente valutare ai fini della determinazione della sanzione. V - Il ricorso proposto nell'interesse dell'AR
è manifestamente infondato.
-La corte di appello è stata non v'è alcun dub- :
un po' troppo sintetica nello spiegare le bio ragioni del rigetto dell'appello dell'AR, es-
sendosi limitata a porre in evidenza che "le di-
obiettivo ri- chiarazioni del RI, trovano ingiustificato nell'accertato possesSO scontro della somma di denaro da parte dell'appellante,
40 senza ignorare che l'AR viene inserito dal Ca-
puto tra gli spacciatori per conto del Silletta,
insieme al Posterà e al Marino".
Nel ricorso si contestano non poco le dichiara-
zioni del RI la cui attendibilità viene ne-
gata.
E' da ricordare, quanto al RI, se ne
-
già parlato esaminando il ricorso del SI
che questi, in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere, donde, come si è già
513, messo in evidenza, l'applicazione dell'art.
comma 3, ultima parte lettura delle dichiarazio-
- qualemi precedentemente rese dal dichiarante risulta dalla modifica introdotta dalla Corte Co-
stituzionale con la sentenza, già ricordata, del
2 novembre 1998, n. 361.
Il tribunale, dunque, ha preso in considerazione le precedenti dichiarazioni, ricche di particola-
ri, tra cui il particolare che 10 stupefacente,
rinvenuto dai carabinieri là dove i due l'AR www erail Talerico erano stati visti rovistare, e dell'AR, il quale aveva confidato al RI
41 che avrebbe consegnato quei circa sei grammi di eroina ad uno spacciatore al quale era solito con-
segnare stupefacente. Il positivamentetribunale, una volta valutata l'attendibilità o la credibilità del RI, per ritenere quelle dichiarazioni come prova dei fat-
ti affermati avrebbe dovuto indicare gli altri e-
lementi che ne confermavano l'attendibilità, che confermavano, cioè, certa la detenzione di quello stupefacente, che 10 stesso fosse detenuto dall'AR a fini di spaccio.
Il tribunale ha trovato questi altri elementi che, come è noto, non debbono consistere in prove autonome, essendo sufficiente che siano idonei а
convalidare aliunde l'attendibilità della dichia-
sia nelle dichiarazioni del CA,razione - il
quale ha parlato dell'AR come di uno spaccia-
tore per conto del SI, sia nel possesso, da parte dell'AR, nel momento in cui è stato fer-
mato, della somma di L. 1.000.000, rispetto alla
quale il tribunale ha osservato che, volendo acce-
dere alla tesi che quella somma serviva all'impu-
acquistare una vettura, anche se latato per - vettura che l'AR avrebbe dovuto acquistare era risultato essere stata rottamata poco dopo "ri-
maneva il sospetto su quel possesso da parte di
persona, come l'AR, disoccupata", apparendo poco verosimili le dichiarazioni dell'imputato se-
condo il quale il denaro gli era stato regalato da un parente".
Le dichiarazioni del CA e il possesso, non spiegato e una persona senza.convincentemente lavoro come l'AR avrebbe dovuto essere convin-
cente nella sua spiegazione -, di quella somma di
denaro, certamente non ingente, ma altrettanto certamente non irrisoria, sono stati ritenuti, a
buon diritto, riscontri delle dichiarazioni del Talerico per concludere per la destinazione allo
spaccio di quello stupefacente: quelle dichiara- zioni e quel possesso si muovono, infatti, sul
piano logico, nella stessa direzione delle dichia-
razioni del RI.
Nella memoria si eccepisce che "le dichiarazioni.
di AS RI e di RI CA non riguar-
dano né il possesso, né la finalità della sostanza stupefacente sequestrata, cioè né il capo di impu- tazione, così come formulato, né le finalità di detenzione".
sen-Il rilievo appare, dopo quanto si è detto, za alcun fondamento perché il RI nelle di-
chiarazioni, riportate dal tribunale nella senten-
il passo è giàza, ha dichiarato, tra l'altro, -
stato citato che "l'AR gli aveva confidato l'intenzione di cedere a OM TI anche l'eroina trovata in quella occasione dai militari"
e l'eroina trovata, risulta chiaramente dalle due
sentenze di merito, è quella descritta nel capo di imputazione.
w Tutto ciò premesso, i ricorsi vanno dichiarati 2 -
w w
inammissibili.
P.Q.M.
,
La corte di cassazione :
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2000. L'estensore
Mariana
Il presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 2.2 NOV. 032
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Maria Angelilli
45 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
238 c.p.p. per essere state utilizzate dichiara-