Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
Non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. Pertanto è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 20520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20520 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 390
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 32510/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso straordinario proposto nell'interesse di:
CO EL NA IA, N. IL 12.6.1955 a Potenza;
avverso la sentenza pronunziata il 3 novembre 2005 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentiti per il ricorrente gli avvocati Criscuoli Adolfo e Armando Veneto, che hanno illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, depositata il 14.2.2006, la Prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di EL NA IA CO avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Potenza che, riformando la sentenza ampiamente liberatoria di primo grado, aveva condannato il CO alla pena di nove anni e due mesi di reclusione e 29.000,00 Euro di multa - con applicazione della libertà vigilata per un anno e statuizioni conseguenti in tema di spese processuali - affermandolo responsabile dei reati, avvinti dalla continuazione, di partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso (ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 3 e 4, così riqualificato il fatto di partecipazione esterna originariamente contestato al EL al capo B, in relazione al capo A), di detenzione e porto di armi, munizioni ed esplosivi (capo AQ), di detenzione illegale di stupefacente (capo DDD) e dichiarando prescritto, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, i reati di detenzione e porto di esplosivo contestati al EL al capo AP.
2. Ha proposto ricorso straordinario il difensore del CO denunziando errore di fatto, riferito a "tutte le statuizioni di rigetto dell'impugnativa proposta alla Suprema Corte" a seguito delle quali era divenuta definitiva la condanna per i reati ai capi B, AQ e DDD e la declaratoria di estinzione per prescrizione per il reato al capo AP, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e i provvedimenti conseguenti.
2.1. Nell'ambito dei motivi (formalmente 10, variamente articolati in sottocensure e sottomotivi) denunzia una serie di errori "aventi natura meramente percettiva", "sviste materiali e disattenzioni" riferiti ad atti oggetto del giudizio di legittimità (ricorsi, sentenza di primo grado) che, si sostiene, avrebbero influito sul processo formativo della volontà del Giudice e sulla conseguente sua decisione. Sollecita peraltro l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento ad atti probatori.
2.2. In particolare:
2.2. 1. Primo motivo.
2.2. 1.1. Sostiene il ricorrente che relativamente al reato al capo B) nella sentenza impugnata si darebbe "per esistente una imputazione...inesistente e per esistente una imputazione effettivamente mossa cfr.... pagina 17, paragrafo 6;... lettera B... in sentenza Corte d'SS... pagine 7-8... Corte d'SS d'Appello, pagina seconda...: cfr. infra, paragrafo".
2.2. 1.2. Sostiene il ricorrente che a pag. 4 della sentenza impugnata si darebbe per esistente il fatto che le intimidazioni furono "spinte fino all'omicidio", in contrasto con quanto deciso dalla Corte d'SS di Potenza in relazione all'assoluzione di "taluno dei coimputati" per l'omicidio Loconsolo.
2.2. 1.3. Sostiene il ricorrente che a pag. 4 della sentenza impugnata si riferisce che VA LA sarebbe stato "già aderente all'associazione sino al 1991" e che egli sarebbe "rimasto in contatto con alcuni esponenti della stessa fino all'ottobre 1994, data di inizio della sua collaborazione con la giustizia...". A pag. 8 si dice che i reati per il quale il VA LA aveva riportato condanne da parte della Corte di SS di Appello di Potenza erano stati commessi tutti, "ad eccezione della detenzione del fucile a canne mozze,...in epoca precedente al 1991, cioè prima del suo distacco dall'associazione mafioso de qua, intervenuto - come si è detto - nel corso del 1994". Di contro nella sentenza di secondo grado si affermavano, con riguardo alla militanza criminale del LA VA nell'associazione "cose varie e contraddittorie", sulle quali erano state sviluppate censure in sede di ricorso "non percepite", ma soprattutto non si affermava "mai" che il LA VA si fosse allontanato dalla organizzazione criminale soltanto nel 1994, tanto che proprio con detta sentenza era stato assolto della Corte di SS di Appello dall'accusa di partecipe all'associazione a delinquere per i fatti successivi al 1991.
2.2.1.4. Sostiene il ricorrente che alla pagina 5 (ai: recte: a5), la sentenza impugnata scriverebbe che nella sentenza di secondo grado era stata ritenuta provata la persistenza dell'organizzazione a delinquere oltre il 1991, "... dal rinvenimento, nell'agosto 1995, di un piccolo arsenale di armi e di una ingente quantità di stupefacente nella disponibilità dell'organizzazione..." e a pag. 7 che il EL deteneva armi e stupefacente "per conto ed a disposizione dell'associazione". Di contro, la Corte di SS di Appello di Potenza non aveva mai ritenuto che il EL detenesse la droga per conto dell'organizzazione tanto che aveva escluso l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, (si cita la pagina 342, nella quale si affermava tra l'altro che non poteva ritenersi provato il fatto che la detenzione ai fini della vendita di quella specifica partita di droga sequestrata, ossia il preciso reato ascritto al EL sia stato da questi compiuto alfine di agevolare l'intera associazione, ivi compresa l'articolazione capeggiata da LL TT, e l'esclusione dell'aggravante ripetuta a pagine 354, 358 - 359).
2.2.1.5. Sostiene il ricorrente che a pag. 6 (b3) della sentenza impugnata si dice che la Corte d'SS d'Appello aveva affermato che le armi e la droga - "oggetto (presunto) di una conversazione intervenuta nel marzo del 1995 in ambito carcerario tra lo EF ed il AR e di una ricerca avvenuta da parte del AR in località Tito, erano ... da identificarsi,..., con le armi e la sostanza stupefacente poi casualmente rinvenute... nel successivo mese di agosto nella disponibilità del CO", quando, al contrario, mancherebbe nella sentenza di merito una ricostruzione univoca dell'episodio ed anzi l'individuazione dell'oggetto della conversazione del marzo 1995 sarebbe stata ritenuta affatto incerta (262 e 263, ove si rilevava che l'episodio del rinvenimento delle armi e della droga avvenuta nel successivo mese di agosto nel 1995, non era stata contestato al AR).
2.2.1.6. A pag. 7 si direbbe, contrariamente a quel che risulta dalla sentenza della Corte d'SS d'Appello, che questa avrebbe "accertato e statuito che il contenuto della già ricordata conversazione intercorsa qualche mese prima nel carcere di Potenza tra TO e EF confermi l'identità tra l'oggetto di quella conversazione e le res criminose in questione".
2.2.1.7. A pag. 6 della sentenza impugnata si affermerebbe che "per la Corte di SS di Appello di Potenza il coinvolgimento del EL nell'associazione sarebbe stato provato dalle dichiarazioni del SE EL, il quale... avrebbe appreso per scienza diretta che il EL nel 1995 forniva droga per il gruppo EF - AR ad AC EL e AG EL, venditori di strada aggregati al suo gruppo criminale". Tali proposizioni, si censura, non sarebbero "rintracciabili in sentenza di secondo grado".
2.2.1.8. A pag. 18 la sentenza impugnata farebbe riferimento alla "analisi specifica" della credibilità del collaboratore SE EL richiamando due pagine della sentenza di merito (117 e 118) che non riguardano invece specificamente il EL SE (nominato invece una solo volta, a p. 117) bensì cumulativamente tutti coloro che sono stati sentiti in dibattimento come chiamanti in reità. Nell'ambito di tale doglianza si sostiene quindi che al SE EL neppure erano riferibili le valutazioni (pure illogiche e contra legem) positive collegate al passato di esponenti di spicco di organizzazioni mafiose, (come si evincerebbe dai passi riportati della sentenza di secondo grado, nonché da quelli della sentenza di primo grado in cui si esaminano la figura e le dichiarazione del SE EL analiticamente indicati nel ricorso ordinario e nei motivi aggiunti) gacché il SE non aveva militato in organizzazione storiche della malavita organizzata meridionale (camorra e ndrangheta), ne' aveva mai ricoperto ruoli di spicco nella locale organizzazione dei basilischi.
Ci si duole di conseguenza dell'omessa considerazione dei motivi di ricorso sulla credibilità del SE e sulla coerenza del suo narrato (circa le confidenze su EL da DO TU, soggetto estraneo all'organizzazione che avrebbe parlato anche di altro, assolto, nonché da tale, sconosciuto, Cosentino) ed inoltre di quelli sulla credibilità soggettiva delle "fonti primarie" EL AG e EL AC.
2.2.1.9. La sentenza impugnata avrebbe inoltre dato "per avvenuto" il fatto che nel 1986 il EL aveva consegnato esplosivo al LA e che ancor prima gli era stato presentato come associato riferito nella sentenza della Corte d'assise d'appello, in contrasto con il fatto che secondo la ricostruzione operata nella stessa sentenza d'appello l'organizzazione criminale in esame aveva iniziato adoperare negli anni 1989-1991.
Non avrebbe perciò percepito le critiche sul punto articolate nei motivi d'appello (nè l'esame di tale motivo poteva ritenersi assorbito da quello dei motivi dei coimputati o la questione poteva ritenersi incompatibile con i "capisaldi" della sentenza di merito). Avrebbe di contro percepito come "accertato e provato" il "fatto" dell'"essersi il EL associato e trafficare in armi da prima del 1986" affermato in uno dei passaggi della sentenza di merito, contraddetto da altre parti della medesima sentenza sull'operatività dell'associazione "solo a partire dalla fine degli anni '80".
2.2.1.10. La sentenza impugnata non avrebbe percepito le specifiche censure mosse dal ricorrente: "sulla credibilita' soggettiva del LA VA, sulla coerenza interna delle sue dichiarazioni e sull'assenza di riscontri che esse presentano con riguardo alle specifiche accuse rivolte dal confidente nei confronti del EL".
Non avrebbe quindi considerato gli inconciliabili contrasti che esse aprono nell'impianto cronologico dei fatti ritenuto in sentenza di secondo grado circa 1) l'epoca di costituzione ed avvio della organizzazione delinquenziale;
2) l'epoca di appartenenza del LA VA all'organizzazione delinquenziale e la sua possibilità di riferire su circostanze apprese dopo il suo distacco dall'organizzazione, contraddittoriamente collocato dalla Corte di SS di Appello in momenti diversi, ma mai dopo il 1994, come invece percepisce e scrive nella impugnata sentenza la Corte di Legittimità per evidente errore di fatto caduto su un atto del procedimento di cassazione;
3) la epoca, anteriore al biennio 1989 - 1991, che rappresenta il frammento iniziale della neonata associazione a delinquere di stampo mafioso, in cui... il LA VA, avrebbe conosciuto come appartenete a detta organizzazione il EL ed avrebbe con lui scambiato candelotti di dinamite.
2.2.1.11. La sentenza impugnata non avrebbe "percepito la critica... all'utilizzo contra legem" delle dichiarazioni accusatorie del LA e non avrebbe di conseguenza dato risposta alle censure mosse in ricorso ed in motivi nuovi alla sentenza di secondo grado su tali aspetti.
2.2.1.12. In particolare la sentenza impugnata non avrebbe "percepito" il motivo di gravame concernente il fatto che, secondo la sentenza di merito nel 1986 l'organizzazione in esame non esisteva, essendo sorta e divenuta operativa solo nel 1989 - 1991, in contrasto con le affermazioni del LA d'avere conosciuto come associato il ricorrente nel 1986.
2.2.1.13. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che a fronte della motivazione della sentenza d'appello che affermava l'esistenza dell'associazione nel biennio 1989 - 1991 sulla base di sentenze irrevocabili rese in procedimenti nei quali il EL non era imputato, il EL aveva dedotto: che le sentenze passate in giudicato non potevano essere legittimammente utilizzate contro di lui;
che non aveva acconsentito all'acquisizione; che il EL non appariva comunque in nessun episodio e in nessuna intercettazione.
Avrebbe dunque dato per esistente un fatto - che la esistenza e l'operatività dell'associazione nell'indicato biennio erano incontestate - non vero per il EL.
Avrebbe quindi omesso di pronunciare sul corrispondente motivo (che, se esaminato, avrebbe condotto a soluzioni opposte per le ragioni giù esposte nel ricorso).
2.2.1.14. Con riferimento alla perdurante esistenza dell'associazione a delinquere, dal 1991 in poi, si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe percepito, non dando ad essa alcuna risposta, la censura con la quale si opponeva alla ricostruzione della Corte d'assise d'appello quella della Corte di SS (sulla base di una "sequenza dibattimentale" esaminata a pagina 148 della sentenza di primo grado, già riportata nel ricorso ordinario e ripetuta in quello straordinario).
L'errore sarebbe decisivo essendo la permanenza dell'associazione presupposto della partecipazione ad essa del EL anche nel 1995 ("cementando" il quadro indiziario in relazione alle statuizioni di condanna del EL per i fatti di cui ai capi AQ e DDD).
2.2.1.15. Con riferimento alla partecipazione del EL a detta associazione per delinquere, si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe "visto" la censura, non rispondendo ad essa, con la quale si contrapponevano alle illogiche e non esaurienti motivazioni della sentenza di secondo grado gli argomenti spesi dal Giudice di primo grado aveva rilevato sulla inattendibilità delle propalazioni accusatorie del LA contro il EL (pagine 100 - 102).
2.2.1.16. La sentenza impugnata non avrebbe percepito le censure mosse (in tema di divieto di verifica tautologica della chiamata in reità) alla sentenza di secondo grado con riguardo alle dichiarazioni del LA in relazione ai fatti di cui ai capi AQ e DDD della rubrica ("altrimenti non attribuibili al di là di ogni ragionevole dubbio al EL stesso...").
2.2.1.17. la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che le dichiarazioni del SE e del LA si riscontravano reciprocamente sia a causa dell'erronea percezione di quello che i dichiaranti avevano affermano (si sostiene che essi non avevano mai attribuito al EL il ruolo di armiere dell'organizzazione) sia a causa della omessa percezione del motivo di ricorso ordinario "relativo al divieto per il Giudice di merito di passare alla ricerca di riscontri, senza avere prima dato adeguata motivazione, mancante nel caso presente, circa la affidabilità soggettiva del dichiarante e la intrinseca coerenza del dichiarato".
2.2.1.18. Conclusivamente la sentenza impugnata non avrebbe percepito "nessuna delle critiche alle affermazioni della Corte di SS di Appello contenute nel ricorso ordinario e nei motivi nuovi depositati per il EL in ordine alle statuizioni ed affermazioni rese nella sentenza gravata della Corte di SS di Appello con riguardo ai capi B, AQ e DDD"; (1.19.) a causa di "sviste materiali e di disattenzioni" avrebbe omesso l'esame di molteplici motivi decidendo sulla erronea supposizione dell'inesistenza di tali motivi, "non implicitamente esaminati e disattesi ne' inincompatibili con la struttura logico-giuridica del provvedimento gravato"; (1.20.) detti vizi sarebbero frutto dell'inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione e sarebbero tutti inerenti agli atti interni al giudizio di legittimità (i ricorsi presentati per il EL e per i suoi coimputati, la sentenza di primo grado) "indipendentemente dalla novella portata all'art. 606, lettera e dalla L. 8 febbraio 2006, n.46, art. 8, di cui in ogni caso si chiede l'applicazione al presente procedimento con riguardo al contenuto dei verbali riportanti le dichiarazioni del SE VA e, in subordinata ipotesi a quanto sopra ritenuto e richiesto, a quanto da detti verbali trovasi riportato nella sentenza di primo grado"; sarebbero censurabilì ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., ricadendo su dati fattuali accertati dal Giudice di merito e che risultano dal testo della sentenza impugnata, (1.21) e inciderebbero direttamente sul processo formativo della volontà del Giudice, e, conseguentemente sulla decisione, che, senza quegli errori sarebbe stata sicuramente diversa.
2.2.2. Secondo motivo.
2.2.2.1. In esso, con specifico riferimento al reato al capo DDD (droga) il ricorrente riprende ed illustra le deduzioni del primo sugli errori di percezioni di quanto riferito nella sentenza di secondo grado (secondo la prospettiva già indicata sopra sub 1.4;
1.5.; 1.6.) in tema: dell'esser le armi e lo stupefacente rinvenuti nel 1995 a disposizione dell'organizzazione; di lettura della conversazione EF - AR;
di prove circa la detenzione delle armi e delle stupefacenti, di valore confermativo di detta detenzione per la partecipazione all'associazione.
2.2.3. Terzo motivo.
2.2.3.1. Si riprendono le deduzioni sui medesimi temi, anche con riferimento al reato al capo AQ (armi) nella prospettiva, in particolare, dell'erronea o mancata percezione dei motivi di ricorso (pagine 85 e seguenti).
2.2.4. Quarto motivo.
4.1. Si riportano i motivi di ricorso (pagine 92-95) e dei motivi nuovi (pagine 121-123) sulla impossibilità di riferire al EL la disponibilità di armi e droga rinvenuta (in un bidone) fuori della recinzione della sua abitazione, sulle prove favorevoli trascurate in primo grado e pretermesse in secondo, nonostante la esplicita sollecitazione avanzata dall'imputato all'udienza del 28.1.2004, denunziandosi che dette censure non sono state oggetto di valutazione neppure implicita e non sono assorbite dall'esame di altre.
2.2.5. Quinto motivo.
2.2.5.1. Si sviluppano le censure (già articolate nel 1^ motivo, v. sopra sub 1.13.) relative alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata sul fatto che l'accertamento dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso (alla quale avrebbe partecipato il EL) attiva a partire dal 1980, era stato compiuto dalla Corte d'assise d'appello sulla base di sentenze passate in giudicato, e che tale accertamento sarebbe stato "incontestato", assertivamente viziata dalla mancata percezione dei motivi dell'originario ricorso (in particolare nei motivi nuovi, pagine 61 - 63) con i quali si contestava l'utilizzabilità di siffatte sentenze in violazione dell'art. 238 bis c.p.p., nei confronti del EL, estraneo a quei giudizi.
2.2.6. Sesto motivo.
2.2.6.1. Si riproducono le censure sviluppate nel ricorso ordinario sulla attendibilità del SE (che erano già state richiamate nel 1^ motivo, sopra sub 1.7. 1.8.) reiterandosi la doglianza sulla omessa percezione e risposta a dette censure.
2.2.7. Settimo motivo. È articolato in tre punti.
2.2.7.1. Nel primo si richiamano, reiteratamente e per esteso, gli analitici motivi di ricorso del EL sulla inattendibilità estrinseca, intrinseca, la genericità, la mancanza di riscontri, delle dichiarazioni del LA, l'illogicità in proposito delle argomentazioni della Corte d'assise d'appello a fronte di quelle della sentenza di primo grado, e si denunzia (riprendendo la doglianza sub 1.9.- 1.12; 1.14 - 1.17) che tali censure non sarebbero state percepite e considerate, essendosi la Corte rifatta a quanto detto a proposito dei ricorrenti AR e EF che censure analoghe non avevano articolato (in particolare sull'esistenza di specifici riscontri in relazione agli episodi coinvolgenti il EL).
2.2.7.2. Nel secondo si richiamano, sempre per esteso, le censure del ricorso ordinario sulle affermazioni della sentenza di secondo grado in ordine all'essere il EL: sodale del AR;
associato con il ruolo di armiere del gruppo;
responsabile, infine, del fatto contestato al capo AP (dichiarato prescritto) assertivamente utilizzato anche per provare la partecipazione al sodalizio sin dal 1986. Si riproducono quindi i motivi nuovi con riferimento, relativamente ai capi B, AP, AQ, DDD, alle censure sulle dichiarazioni del LA (assumendosi il medesimo errore percettivo). Il tutto a ulteriore illustrazione degli argomenti già sviluppati nel primo motivo, come prima indicati.
2.2.7.3. Nel terzo si riproducono i motivi nuovi prodotti in seno all'originario ricorso relativi alla mancanza di riscontri (e, ancora, alla inattendibilità) del LA e alla illegittimità - illogicità - contraddittorietà della utilizzazione delle dichiarazioni del LA a sostanziale riscontro dei fatti da lui stessi affermati, assumendosi che la denunzia di detti vizi, direttamente incidenti sulla inidoneità dell'impianto probatorio utilizzato dalla Corte d'assise d'appello per affermare la responsabilità del EL in ordine ai fatti ai capi B, AQ e DDD, non avrebbe trovato risposta e quindi non sarebbe stata percepita nella sentenza impugnata (sono riprese e sviluppate, o accennate, più o meno tutte le censure del 1^ motivo).
2.2.8. Ottavo motivo.
2.2.8.1. Si riporta per intero il motivo di ricorso (pagine 95-96) sulla incompatibilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ritenuta in relazione al reato al capo AQ, in contrasto con il principio che detta aggravante sarebbe applicabile solo agli estranei all'associazione. E si afferma che neppure in questo caso la Cassazione avrebbe "visto il motivo".
2.2.9. Nono motivo.
2.2.9.1. Si riportano, ancora per esteso, le doglianze contenute nei motivi nuovi (pagina 121 e seguenti), questa volte riferite alla utilizzazione per la decisione di secondo grado del "fatto" tratto dalla condanna in primo grado del EL per un episodio di cessione di cocaina nel 1997, quale elemento di riscontro al LA (dato non sottoposto ad alcun autonomo vaglio critico nonostante la non irrevocabilità della pronunzia), nonché alla mancanza di "tenuta" degli altri elementi/argomenti utilizzati dalla Corte d'assise d'appello per affermare la responsabilità del EL (precedenti penali, conoscenza di qualcuno dei coimputati e del RE, l'episodio prima indicato;
il generico riferimento alle dichiarazioni di ON LA, figlio di VA;
"l'episodio della lettera"). E si sostiene che la Corte non ha dato risposta a detti motivi per svista materiale ed errore di percezione.
2.2.10. Decimo motivo
2.2.10.1. Si sostiene a chiarimento delle censure già sviluppate nel primo motivo, riportate sub 1.1. che la Corte non avrebbe visto l'argomento speso nella memoria del 22.2.2005, con la quale si affermava che il fatto storico contestato al EL al capo B) era di non avere partecipato alla associazione ("pur non partecipando") e di avere tenuto condotte solo agevolatrici, con il quale non si censurava soltanto la qualificazione giuridica ma il mutamento del fatto ritenuto in sentenza in violazione degli artt.521, 522 c.p.p.. La Corte non si sarebbe avveduta di ciò, come dimostrerebbe l'imputazione riportata nella sentenza impugnata.
2.3. In prossimità dell'udienza (il 5.3.2007) il difensore ha prodotto "motivi aggiunti" con i quali ripercorre, semplificandole nell'esposizione, le doglianze in ordine:
- all'affermazione che il LA avrebbe partecipato all'associazione sino al 1991, rimanendo "in contatto con alcuni esponenti dell'organizzazione sino al 1994", in contrasto con quanto risulta dalla sentenza di secondo grado e quanto era riportato a pag. 184 della sentenza di primo grado;
- all'affermazione che dalla sentenza della Corte d'assise d'appello risulterebbe che il distacco del LA dall'associazione era avvenuto nel 1994 (l'errore di fatto inciderebbe anche perché se era uscito nel 1994 non poteva conoscere di quanto accaduto nel 1995);
- all'affermazione che dalla sentenza della Corte d'assise d'appello risulterebbe che il EL deteneva armi e stupefacenti per conto dell'associazione (in contrasto con la esclusione dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7);
- ai motivi di ricorso concernenti l'incompatibilità della medesima aggravante con la partecipazione all'associazione per la detenzione delle armi;
- alla denunzia di condanna per fatto diverso contenuta nei motivi di ricorso;
- alle censure in ordine alla riferibilità al EL di quanto rinvenuto nel bidone;
- alla interpretazione della conversazione AR - EF in contrasto con la Corte d'assise d'appello;
- al riferimento alle dichiarazioni del SE come rese "per scienza diretta";
- alla mancanza di specificità del vaglio di attendibilità del SE;
- ai motivi di ricorso su tale vaglio;
- al contrasto tra la datazione dell'episodio pregresso riferito dal LA (1986) e la nascita dell'associazione (1989 - 1991);
- alle censure non considerate sulla inattendibilità del LA;
- alla utilizzazione contra legem delle dichiarazioni di costui e delle sentenze non pronunziate nei confronti del Perozziello;
- alla corrispondenza delle dichiarazioni SE - LA e alla erronea percezione di quanto da loro dichiarato;
- agli elementi che smentivano il ruolo di armiere di EL e la sua disponibilità del bidone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, in diritto, che storia, ratio e lettera dell'art. 625 bis c.p.p., - introdotto dalla L. 19 aprile 2001, n. 128, art. 6, su chiara sollecitazione della Corte Costituzionale (sent. n. 395 del 2000) e sul modello di quanto era avvenuto in relazione l'art. 395 c.p.c., comma 4, (sentenza n. 17 del 1986 cui seguiva l'introduzione dell'art. 391 bis, sentenza n. 36 del 1991) - hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti, nonostante la relativamente recente istituzione della norma, principi consolidati (v. tra le molte altre, Sez. un. c.c. 27 marzo 2002, Basile) anche per via della sostanziale adesione ad essi di larga parte della dottrina e della speculare elaborazione già formatasi sull'art. 395 c.p.c., comma 5. Con particolare riferimento alle questioni agitate nel presente ricorso, occorre quindi ricordare che la regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, pur avendo perduto il carattere di assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625 bis, in materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato (Sezioni Unite, sentenza 2002, Basile);
l'accertamento definitivo costituendo, del resto, "lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale" e realizzando l'interesse fondamentale di ogni ordinamento "alla certezza delle situazioni giuridiche" (C. Cost. n. 294 del 1995, e ivi citate nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1.6.1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU, da ultimo sentenza del 12 gennaio 2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario non possono perciò trovare applicazione oltre i casi in esse considerati in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., perché costituiscono appunto deroga all'intangibilità del giudicato.
1.1. Natura eccezionale del rimedio e lettera della disposizione che lo istituisce non consentono dunque di sindacare a mezzo di ricorso straordinario innanzitutto pronunzie diverse da quelle che hanno dato seguito a condanna. Va di conseguenza subito detto che sono inammissibili nel caso in esame le doglianze direttamente rivolte al rigetto del ricorso avverso la dichiarazione di estinzione di certuni reati per prescrizione (giacché il ricorrente espressamente afferma di impugnare in ogni sua parte la sentenza della Prima sezione).
1.2. L'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento della sentenza di questa Corte è inoltre solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore. Di conseguenza:
- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione (S.U. 2002, Basile citata), e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare" (ove non bastasse la "storia" della norma, cfr. il dibattito in Assemblea nella seduta 844 del 24.1.2001, in relazione all'emendamento 5.56. 3 degli on. Pecorella, Saponara, Marotta);
- esso (l'errore di fatto) deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";
- deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del Giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del Giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere, sussistendone i presupposti, soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie ovvero con la revisione (S.U. citata);
- in sintesi, esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio;
- il cosiddetto "travisamento del fatto", inteso come travisamento del significato anziché del significante, non può dunque in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.:
tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del Giudice di merito;
- ma neppure può essere dedotta ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il Giudice di merito (tanto meno ove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di una, non consentita, interpretazione retroattiva dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006).
1.3. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione, essa, quando pure in astratto sussista, si risolve, di per sè, in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa ne' affermazione ne' negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite prima citate ammettono peraltro che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti dipesa "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverosia quando l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.
In quest'ottica avvertendosi la necessità di ricordare (con Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno) che il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, ("nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione") non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante o rigettato.
Sicché non solo non è in nessun caso deducibile ai sensi dell'art.625 bis c.p.p., la mancanza di espressa disamina di doglianze che non siano decisive o che debbano considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola dell'art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione. Alla chiarezza di tali arresti può soltanto aggiungersi che proprio sulla scorta del parallelo rimedio dell'art. 395 c.p.c., n. 4, giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione di esso data da S.U. civili nella sentenza 14.2.1983 (da cui C. Cost. n. 17 del 1986) come errore che "sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale..., è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge (questioni rilevabili d'ufficio), in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza". Che è poi quanto s'illustrava nel già ricordato iter legislativo che ha prodotto l'art. 625 bis c.p.p.. 2. L'applicazione dei principi richiamati alle deduzioni del ricorrente comporta che di tutte deve rilevarsi la inammissibilità, per la loro manifesta infondatezza, per la non riconducibilità dei vizi denunziati al paradigma dell'errore di fatto, per la loro irrilevanza rispetto alle ragioni di fondo e all'impianto fondamentale della sentenza impugnata, secondo le ragioni, in particolare, che seguono.
Numero e minuziosità delle censure lungi dall'evidenziare l'esistenza di errori di fatto decisivi, lumeggiano al contrario l'effettivo risultato cui complessivamente tendono gli argomenti del ricorrente, che è quello di ripercorrere interamente il giudizio di legittimità già celebrato e deciso, e anzi, con esso, anche dei giudizi di merito, sollecitando una rivalutazione in fatto d'ogni aspetto dedotto e deducibile.
2.1. Contrariamente a quel che assume il ricorrente non può dirsi infatti che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei motivi (principali e aggiunti) in punto di responsabilità del ricorrente e di contestazione delle conclusioni dei Giudici di merito, che sono stati sunteggiati ricordandosi che:
"EL deduce, anche con ulteriore memoria: h1) nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., posto che esso ricorrente, pur in presenza di una contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato condannato come partecipe dell'associazione, con conseguente mutazione del fatto storico contestato (ulteriormente rilevante dato il diverso elemento soggettivo richiesto per te due fattispecie); h2) violazione di legge per mancato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti LA VA (pur mandante di un attentato ai danni della propria abitazione, rinviato a giudizio per calunnia e perennemente incerto, anche con ripetute ritrattazioni, nella propria ricostruzione dei fatti) e SE EL (chiamante in reità de relato e autore di dichiarazioni inconferenti e caotiche) e per la mancanza di riscontri esterni alle stesse;
h3) omesso controllo, con riferimento alle dichiarazioni de relato (in particolare quelle di SE EL), della attendibilità delle fonti primarie;
h4) omessa considerazione della mancanza di riscontri esterni individualizzanti delle dichiarazioni dei collaboranti;
h5) apodittica affermazione dell'esistenza di una mutual corroboration tra le dichiarazioni dei collaboranti SE e LA VA, in realtà insussistente;
h6) mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta riferibilità ad esso ricorrente delle armi e della droga sequestrate nell'agosto 1995 in località Rifredo e, in ogni caso, collegamento delle stesse con l'associazione mafiosa di cui al processo".
E le doglianze del ricorrente sono state dichiarate, nel complesso, infondate (per molti profili di censura evidenziandosi peraltro la loro inammissibilità perché di merito) rilevandosi che:
"o1) la dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., non sussiste. La condotta indicata in capo di imputazione e contestata al EL (avere, mediante la custodia per conto dell'organizzazione di armi e materiale esplodente e mediante l'utilizzazione della sua attività di rappresentante di commercio per tenere i collegamenti con altre realtà criminose) ha, infatti, subito nell'iter processuale significative integrazioni ma non modifiche sostanziali: semplicemente essa è stata ritenuta dalla corte di secondo grado (in conformità con quanto esplicitamente richiesto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello) indicativa di una partecipazione a pieno titolo all'associazione mafiosa e non di un semplice concorso esterno nella stessa. Ciò posto, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art.521 c.p.p.), nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa" (Cass., 25 marzo - 5 maggio 2004, Sciacca ed altro, riv. n. 229194);
o2) quanto al dedotto mancato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante LA VA non v'è che da richiamare quanto detto in precedenza, sub n. 3, con riferimento all'analogo motivo proposto dai ricorrenti AR e EF;
" (e cioè che :"n. 3) nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di LA VA la Corte di Merito non ha in alcun modo occultato o taciuto gli elementi di contraddizione e le circostanze di fatto con esse contrastanti ma ne ha dato letture diverse da quelle proposte dai ricorrenti e spiegazioni dettagliate, analitiche e prive di vizi logici (cfr. pp. 102 - 159). Ciò determina l'inammissibilità del motivo di ricorso alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto e autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260). Sfugge a questo schema solo la vicenda dell'attentato all'abitazione del LA VA, in relazione al quale la motivazione della Corte di merito tesa ad escludere una responsabilità dello stesso dichiarante è illogica e incoerente con le risultanze indicate a sostegno. La circostanza, peraltro, è in concreto non rilevante che la stessa corte, seppure in via subordinata, osserva - in modo, ancora una volta, privo di vizi logici e, dunque, non censurabile in sede di legittimità - che "quand'anche si fosse accertato che LA VA era stato il mandante dell'azione consistita nell'esplodere colpi di arma da fuoco contro la sua abitazione, da ciò non si potrebbero trarre elementi negativi in ordine alla sua intrinseca attendibilità, in quanto ciò avrebbe fatto all'unico scopo di tutelare l'incolumità dei propri familiari, ponendo in essere i presupposti perché costoro fossero sottoposti a speciale programma di trattamento e, dunque, trasferiti in luogo diverso da LF (p. 155)").
o3) la credibilità del collaboratore SE EL è, nella sentenza impugnata, oggetto di analisi specifica e logicamente attendibile (siccome fondata su elementi congrui quali la genesi della collaborazione, il disinteresse al presente procedimento, la reiterazione delle dichiarazioni anche in sede di contraddittorio dibattimentale: cfr. pp. 117 e 118) e le affermazioni dello stesso (almeno quelle provenienti da AC EL e AG EL, appartenenti al suo stesso gruppo criminale) sono suscettibili di autonoma e piena validità probatoria, indipendentemente dalla verifica della fonte primaria (nella specie impossibile, essendo l'AC e lo AG deceduti) siccome le informazioni riferite sono "riconducigli a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati" (cfr., sul punto, Cass., sez. 5^, 10 aprile - 26 giugno 2002, Condello ed altri, riv. n. 222616);
o4) l'esistenza di una mutual corroboration (e quindi di reciproco riscontro) tra le dichiarazioni dei collaboranti SE e LA VA, lungi dall'essere affermata in modo apodittico (come affermato dal ricorrente), ha un evidente fondamento nell'attribuzione al EL, da parte di entrambi, del ruolo di punto di riferimento del traffico di stupefacenti;
o5) quanto alla dedotta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza ad esso ricorrente delle armi e della droga sequestrate nell'agosto 1995 in località Rifredo e al collegamento delle stesse con l'associazione mafioso de qua, i rilievi di fatto del ricorrente non sono privi di suggestione, ma si tratta, appunto, di rilievi di fatto, non consentiti nel giudizio di Cassazione a fronte di una motivazione del Giudice di merito non palesemente illogica (come quella in precedenza riferita), alla stregua della costante giurisprudenza secondo cui "allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass, sez. un., 22 marzo - 2 maggio 2000, Audino, riv. n. 215828) e la motivazione del Giudice è censurabile "solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal Giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farne risultare incomprensibili le ragioni" (Cass., sez. 1^, 7 dicembre 1999-8 febbraio 2000, Alberti, riv. n. 215331).
3. Tanto considerato in linea generale, su singoli e più particolari aspetti dedotti può specificarsi:
3.1. La censura sub 1.1. (quale premessa alle successive), sviluppata quindi nel motivo sub 8, è manifestamente infondata;
giacché la Corte di Cassazione ha senz'altro considerato le imputazioni ritenute in sentenza, e quanto a quella sub B), in particolare, il fatto di partecipazione ritenuto dalla Corte d'SS d'Appello invece che di concorso esterno, come risulta dal fraseggio richiamato e dagli ampi passi dedicati a negare l'illegittima mutazione del fatto.
3.2. La censura sub 1.2., oltre a non risultare d'immediata rilevanza, è manifestamente infondata giacché non v'è alcuna contraddizione tra l'assoluzione di taluno dall'imputazione al capo AH, che costituisce il solo omicidio di mafia attribuito al sodalizio per cui s'è proceduto contestualmente (di altri numerosi fatti di sangue si parla peraltro nelle sentenze di merito), con la formula "per non avere commesso il fatto" e quanto affermato dalla sentenza impugnata nella parte in cui correttamente riferiva quanto affermato dalla Corte d'SS d'Appello.
3.3. La censura sub 1.3., oltre a incidere in realtà sulla valutazione dell'impianto probatorio complessivo (ed essere perciò in radice inammissibile), è manifestamente infondata giacché non v'è contrasto tra l'affermazione che il LA era stato aderente all'associazione fino al 1991, la sua assoluzione dal reato associativo per fatti successivi a tale data e l'affermazione che sino al 1994 era rimasto in contatto con gli aderenti, essendo il suo definitivo "distacco" successivo solo al 1994. A pag. 200 della sentenza della Corte d'SS d'Appello di Potenza risultavano peraltro riportate le dichiarazioni del LA sul significato "pratico" che assumeva la possibilità di "uscire in buon ordine dall'associazione", e le considerazioni sul significato giuridico di tale "uscita", dei criteri infine seguiti per l'assoluzione dai fatti successivi al 1991: il tutto in un contesto motivazione assolutamente coerente al "sunto" fattone dalla sentenza impugnata.
3.4. La censura sub 1.4., oltre a non incidere neppure essa su argomento significativo nell'economia della decisione, e ad essere perciò ancora e in ogni caso inammissibile, è anche manifestamente infondata giacché: trattando del CO, la Corte d'SS d'Appello, dopo avere premesso che nei suoi confronti la contestazione non doveva ritenersi temporalmente limitata, quanto a data iniziale, per effetto di precedenti giudicati, aveva osservato che EL era stato raggiunto da plurimi elementi che portavano a ritenerlo dedito allo spaccio di stupefacenti (oltreché alla detenzione di armi) in seno al gruppo "potentino" e che in tale ambito aveva altresì il compito di custodire armi ed esplosivi per conto dell'intera organizzazione e a disposizione anche del gruppo "melfese", con il quale era deputato a tenere contatti e collegamenti (pp. 247 - 249; l'esclusione dell'aggravante quindi, riferita alla specifica partita di droga contestata sub DDD, è stata motivata sul rilievo non già che la droga non fosse nella disponibilità dell'organizzazione (o di suoi membri), bensì su quello che non v'era prova per la condotta in contestazione di quel "quid pluris rispetto alla mera condotta partecipativa dell'accordo mafioso", costituita dalla sua finalizzazione ad "agevolare direttamente l'attività dell'associazione mafiosa in quanto tale".
3.5. La censura sub 1.5. non incide su argomento decisivo ai fini della decisione, sia perché concerne un sunto della complessa decisione di secondo grado sia perché corrisponde nella sostanza, contrariamente a quel che assume il ricorrente, a quanto affermato a p. 263 di quella sentenza, laddove s'afferma delle varie ipotesi prima formulate che "le si è formulate per completezza... e per rendere evidente il fatto che il collegamento tra le cose cercate da AR e quelle trovate in possesso del EL certamente sussiste e si atteggia in uno dei modi descritti, mentre ai fini della responsabilità di quest'ultimo non rileva stabilire, come erroneamente ritenuto dalla difesa, l'identità delle cose cercate da AR e trovate in possesso di EL... Quel che conta è che EL deteneva le cose sequestrate e che... di tali cose certamente armi, munizioni ed esplosivo, erano da lui detenute anche quale armiere dell'associazione e per conto della stessa, ossia in quella veste attribuitagli dal LA, le cui dichiarazioni, nell'avvenuto ritrovamento di un tale numero di armi e di una tale quantità di esplosivo in possesso della persona da lui accusata di siffatte specifiche condotte, trovano un formidabile riscontro esterno".
3.6. Analogamente irrilevante è la censura sub 1.6., giacché essa concerne il medesimo aspetto, come s'è detto di contorno, della riferibilità al EL delle armi e dell'utilizzazione di tale obiettivo ritrovamento (non già delle conversazioni citate) come riscontro al LA.
3.7. Manifestamente infondata è la censura sub 1.7. giacché dal contesto della frase e di quanto poi considerato a p. 18, sub o3) (vedi sopra al punto 2.2. a p. 14) si comprende che la Corte non ha affatto equivocato sul contenuto delle dichiarazioni (de relato) del SE e sul fatto che questo aveva appreso dello spaccio del EL (direttamente) dall'AC e dallo AG.
4. Inammissibili sono quindi le doglianze (a più riprese e variamente articolate) con le quali si sostiene non percepiti i motivi d'appello che si riferivano all'illegittima acquisizione (e utilizzazione) di sentenze irrevocabili pronunziate a seguito di giudizi ai quali il EL non aveva partecipato e alla incompatibilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7, (conv. in L. 203 del 1991) per il reato di cui al capo AQ) con la condanna per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
4.1. La pretesa illegittimità dell'acquisizione e dell'utilizzazione delle sentenze non pronunziate nei confronti del EL era vizio, se sussistente, rilevabile d'ufficio: la sua mancata rilevazione prescinde perciò dall'esame dei motivi e, se sussistente, configurerebbe errore di diritto non denunziabile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.. È appena il caso perciò di notare che l'acquisizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., non richiede, a differenza di quella dell'art. 238 c.p.p., comma 4, il consenso della parte ne', a differenza di quella di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, la partecipazione della parte al giudizio cui si riferiscono i documenti. E che, trattandosi di sentenze irrevocabili, esse, per definizione attengono ad altri giudizi e, se non necessariamente ad altre parti, ad altre contestazioni. Sicché la censura è inammissibile anche perché un'esplicita risposta alla doglianza che si lamenta non considerata non poteva condurre ad un diverso esito. Mentre il fatto che tra i soggetti cui dette sentenze si riferivano non era incluso il EL è stato sicuramente percepito dalla sentenza impugnata che mostra di averne tenuto conto a pag. 4, riferendo quanto ritenuto dalla Corte d'assise d'appello ("Anche dopo il 1991, nonostante l'arresto e la condanna, con le sentenze richiamate, di alcuni suoi esponenti di primo piano (tra cui gli attuali imputati ad eccezione di EL...) l'associazione proseguì"), e a pag. 15, trattando la posizione di AR e EF (con riferimento alla individuazione, per costoro, precedentemente condannati, del tempo del reato in contestazione).
4.2. Quanto alla mancata considerazione del motivo relativo all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, se è vero che la Corte non ne parla a proposito della posizione del EL, ne tratta comunque a proposito del ricorso di LA DO, rilevando come "l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero alfine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal citato articolo) (Cass., sez. 1^, 20 dicembre 2004 - 27 gennaio 2005, procuratore generale in proc. Tomasi ed altri, riv. N. 230451)" e l'argomento, che è di diritto ed è conforme a Sez. U. Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, era estensibile al ricorrente. Sicché è da escludere che la doglianza che si assume non esplicitamente considerata per il EL potesse avere risposta differente o condurre a decisione diversa.
5. Le altre, diffusissime, censure riguardano, tutte, pretesi errori di giudizio e attengono alla affermata non sindacabilità delle valutazioni sulla adeguatezza del materiale probatorio, giacché esse s'appuntano, in estrema sintesi (per una più articolata illustrazione vedi sopra, in fatto): sulla affermazione di attendibilità dei collaboranti, ritenuta non sindacabile dalla Cassazione;
sull'esistenza nel tempo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, ritenuta plausibilmente accertata (s'afferma illegittimamente con la censura già esaminata al punto 4.1.) dalla Cassazione;
sulla mancata rilevazione di contraddizioni nel materiale probatorio esaminato dalla Corte d'appello e, conseguentemente, nella motivazione di questa;
su pretesi vizi di acquisizione - utilizzazione e valutazione del materiale probatorio;
sulla personale interpretazione del ricorrente delle dichiarazioni del LA, della sua uscita dall'associazione (della quale s'è già detto con riferimento alla censura sub 1.3); sulla erronea valutazione dei riscontri;
sulla sostanziale mancanza di questi;
sulla omessa risposta a censure che la Corte di cassazione ha ritenuto nel complesso inammissibili perché tendenti a prospettare una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. Nessuna, in particolare, concerne invero quell'errore di fatto, come lo definisce autorevole dottrina, "manifesto e incontestabile in cui sarebbe incorsa la Corte nella lettura degli atti interni al suo giudizio, la eliminazione del quale non comporta la necessità di rimettere in discussione la valutazione compiuta dal Giudice - di per sè censurabile all'infinito - ma unicamente di sopprimere un presupposto, sicuramente erroneo, del ragionamento".
6. Conclusivamente, nessuna delle censure ricade nell'alveo dell'errore sindacabile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., e il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007