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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3979 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
l'8/08/1984,
e
C.F. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
26/12/1983,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Elena CAMPESE e
PAOLA ALFONSI
e con l'intervento del
1
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“a) la figlia minore affidata ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione in cui già risiede in Arzignano (VI) via Cornale
n. 12. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) la casa sita in Arzignano (VI), Via Cornale 12, viene assegnata alla sig.ra con i relativi arredi, ove continuerà a vivere con la figlia minore, dando Pt_1
atto che il sig. ha già prelevato i beni di natura personale;
Pt_2
c) il sig. vista la distanza del luogo di lavoro dalla residenza della Pt_2
minore, vedrà la figlia solo nei week end e in modo alternato a partire dal venerdì alle ore 19.00, andando direttamente a prenderla, fino alle ore 20.30
della domenica cena compresa, quando provvederà a riaccompagnarla a casa
2 della madre;
d) il padre potrà tenere con sé la figlia quindici giorni, anche non consecutivi,
con pernottamento, durante le vacanze estive e cinque giorni durante quelle invernali, sempre con pernottamento, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
e) la figlia trascorrerà le principali festività (Natale, Pasqua) con i genitori,
secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) per il compleanno della minore i genitori si impegneranno a trascorrerlo insieme in modo che la stessa possa trascorrere la ricorrenza con entrambi,
mentre per il compleanno dei genitori la bambina trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, in deroga al regime ordinario dell'affidamento e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della minore;
g) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia a somma di euro 300,00, da Per_1
corrispondersi entro i primi 10 giorni di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra già noto al sig. l'importo sarà Pt_1 Pt_2
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
h) il sig. contribuirà in ragione del 50% al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie relative alla figlia (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive,
viaggi di svago o di studio, ecc.) come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3 i) l'importo dell'assegno unico resterà a favore della sig.ra per il Pt_1
mantenimento della figlia ed il sig. si impegna alla Per_1 Pt_2
sottoscrizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'assegno unico a favore della sig.ra ”. Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Parte_2
affidamento e mantenimento della figlia minore Per_1
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei
4 genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Arzignano (VI), Via Cornale n. 12, va assegnata a in quanto convivente con la figlia minore Parte_1 Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 6 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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