Articolo 19 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 18Articolo 20
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1 settembre 1954
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Versione
29 luglio 1961
Art. 19. (Borse di studio e assistenza scolastica).

A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 sono istituite borse di studio annuali, per l'importo complessivo di lire 500 milioni, da conferirsi per concorso, ad alunni d'istituti di istruzione secondaria, capaci e meritevoli e appartenenti a famiglie particolarmente bisognose, con speciale riguardo al numero dei figli a carico.
I concorsi sono provinciali e sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di funzionari, insegnanti e genitori di alunni non concorrenti.
Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso.
La ripartizione, l'ammontare e le modalita' di conferimento delle borse sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Con la stessa procedura, le somme eventualmente non assegnate per borse di studio sono erogate per fini di assistenza e per altre provvidenze a favore degli alunni bisognosi e meritevoli degli istituti di cui al primo comma.
((Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per la ammissione in istituti convenzionati))
Entrata in vigore il 29 luglio 1961