Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto dalla TT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta e Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Valle d'Aosta e lo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta, non costituiti in giudizio;
nei confronti
il Comune di Saint-Christophe, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto dell’AS s.p.a. del 10 febbraio 2025 (CDG.ST TO AGRAO.REGISTRO UFFICIALE.U.0114625) di rigetto della richiesta di autorizzazione a poter esporre un’insegna di esercizio in vista dalla SS 26 della Valle d’Aosta al km 98+750 lato destro nel Comune di Saint-Christophe;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e correlati;
- del provvedimento conclusivo del procedimento unico emesso dallo Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta n. 95 del 19 febbraio 2025 di diniego della predetta istanza;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato il successivo giorno 9 maggio la società, titolare di due negozi di calzature e abbigliamento situati a Saint-Christophe lungo la strada statale n. 26, ha impugnato i provvedimenti con cui l’AS s.p.a. e lo Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta hanno respinto la sua richiesta, presentata il 13 novembre 2024, di autorizzazione all’installazione di un’insegna di esercizio di grandi dimensioni (pari a 50 mq) visibile dalla strada.
Il diniego si fonda sul fatto che la facciata interessata ospita in realtà già altre insegne e che la nuova installazione richiesta non rispetta perciò i limiti dimensionali previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, l’art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce che, fuori dai centri abitati, le insegne d’esercizio possono superare i limiti ordinari, ma comunque non possono eccedere la dimensione massima di 50 mq. Nel caso concreto, la società aveva richiesto un’insegna pari proprio a tale limite massimo; tuttavia sulla stessa facciata erano già presenti due insegne, regolarmente autorizzate, per una superficie complessiva di 24,1 mq. Ne consegue che, secondo l’Amministrazione, l’accoglimento della richiesta avrebbe determinato il superamento del limite complessivo consentito, arrivando a coprire, insieme alle insegne già presenti, oltre 70 mq.
2. La società ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con unico articolato motivo la ricorrente sostiene
- che le insegne già presenti non dovessero essere considerate “insegne di esercizio”, bensì mezzi pubblicitari, in quanto riferite ad attività i cui ingressi non si trovano sulla medesima facciata;
- che l’Amministrazione avrebbe erroneamente considerato solo una porzione della facciata, anziché l’intero edificio, con conseguente sottostima della superficie disponibile;
- la violazione del legittimo affidamento, richiamando una precedente autorizzazione rilasciata nel 2010 per un’insegna di analoghe dimensioni;
- che il tratto di strada potrebbe essere presto trasferito al Comune, con conseguente inapplicabilità dei limiti attuali;
- che le proprie osservazioni procedimentali sarebbero state ignorate.
3. L’AS s.p.a. si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…”.
Il successivo comma 4 prevede che la collocazione lungo le strade o in vista di esse di cartelli e di altri mezzi pubblicitari – incluse le insegne - debba essere preventivamente autorizzata dall’ente proprietario secondo “le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione” stabilite dal Regolamento (così il comma 6 del citato art. 23).
Relativamente alle dimensioni, l’art. 48 del Regolamento C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992), stabilisce che “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri quadrati”.
7. Chiarito il quadro normativo, il primo nodo della controversia riguarda la corretta qualificazione delle insegne “TOYS” e “ARCAPLANET”, già autorizzate e installate sulla medesima facciata.
Secondo l’AS s.p.a., tali insegne devono essere considerate insegne di esercizio e, in quanto tali, devono essere computate nel limite massimo di superficie previsto dalla normativa; da ciò consegue che lo spazio residuo non è sufficiente per autorizzare anche l’insegna richiesta dalla TT. La società ricorrente sostiene invece una diversa qualificazione, ritenendo che si tratti di mezzi pubblicitari, in quanto le insegne non indicherebbero la sede dell’attività ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992, ma svolgerebbero soltanto una funzione di richiamo a distanza, anche perché gli ingressi dei relativi esercizi non si trovano su quella facciata.
7.1. Il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi dell’AS, sviluppando il proprio ragionamento a partire dalla definizione normativa. L’art. 47 citato qualifica infatti come “insegna di esercizio” qualsiasi scritta, eventualmente accompagnata da simboli o marchi, installata presso la sede dell’attività o nelle sue pertinenze. La norma, dunque, non richiede che l’insegna sia collocata esattamente in corrispondenza dell’ingresso, ma soltanto che vi sia un collegamento funzionale e spaziale con il luogo in cui l’attività è esercitata.
A conferma di ciò, si può osservare che, nei contesti commerciali complessi – quali centri commerciali o edifici con più esercizi – è fisiologico che le attività si sviluppino all’interno di spazi articolati, nei quali l’ingresso non coincide necessariamente con le superfici esterne più visibili. Se si accogliesse la tesi della ricorrente, si perverrebbe a un risultato irragionevole: tutte le insegne collocate sulle facciate “principali”, ma non esattamente in corrispondenza dell’accesso, verrebbero automaticamente qualificate come pubblicità.
Questa interpretazione è pure coerente anche con la funzione propria delle insegne di esercizio, come chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui esse sono destinate a un pubblico che già conosce l’attività e necessita semplicemente di un’indicazione per individuarne la sede. Da ciò discende che la loro natura non muta in ragione della posizione dell’ingresso rispetto alla facciata su cui l’insegna è installata.
In conclusione, le insegne in questione, essendo installate sull’edificio in cui hanno sede le attività cui si riferiscono, devono essere considerate insegne di esercizio e, pertanto, correttamente computate nel limite massimo previsto dalla normativa.
7.2. Il secondo punto della controversia concerne l’interpretazione del limite dimensionale previsto dall’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992 nel caso in cui sulla medesima facciata insistano più insegne.
Secondo l’AS s.p.a., le diverse insegne devono essere considerate unitariamente ai fini del rispetto del limite massimo: ne consegue che la presenza di insegne già autorizzate riduce lo spazio residuo disponibile per ulteriori installazioni. La ricorrente sostiene, invece, che ciascuna insegna, considerata isolatamente, potrebbe raggiungere la superficie massima di 50 mq, senza che rilevi la presenza di altre insegne sulla stessa facciata, ritenendo che un’interpretazione diversa trasformerebbe indebitamente un limite individuale in un vincolo collettivo.
Tale ultima impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, essa non è coerente con il dato letterale della norma, la quale collega l’incremento dimensionale non alla singola insegna in quanto tale, ma alla superficie della facciata dell’edificio. Il riferimento alla facciata come parametro di calcolo implica che il limite debba essere valutato in relazione all’insieme delle installazioni che su di essa insistono, e non con riguardo a ciascuna insegna separatamente.
In secondo luogo, l’interpretazione proposta dalla ricorrente condurrebbe a risultati manifestamente irragionevoli, poiché consentirebbe a più operatori economici, operanti sul medesimo edificio, di installare ciascuno un’insegna fino a 50 mq, con un effetto cumulativo potenzialmente illimitato. In tal modo, il limite normativo verrebbe di fatto svuotato di contenuto.
In terzo luogo, la lettura proposta dalla deducente si porrebbe in contrasto con la finalità della disciplina, che è quella di contenere l’impatto visivo complessivo delle insegne visibili dalla strada, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione. Tale finalità può essere perseguita solo considerando unitariamente tutte le insegne presenti sulla stessa facciata, poiché è l’effetto visivo complessivo – e non quello delle singole installazioni isolate – a incidere sulla percezione degli utenti della strada.
Infine, non è condivisibile l’assunto attoreo secondo cui la tesi dell’Amministrazione sarebbe priva di fondamento normativo o giurisprudenziale, in quanto essa rappresenta una lettura sistematica della disposizione coerente con la sua struttura e con la sua ratio , mentre l’interpretazione della ricorrente si fonda su una considerazione atomistica della singola insegna, non compatibile con il riferimento normativo all’unità della facciata.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il limite dimensionale previsto dall’art. 48 citato debba essere inteso come limite complessivo riferito alla facciata e, pertanto, che la presenza di insegne già autorizzate incida necessariamente sulla possibilità di installarne di ulteriori, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione. Ne consegue l’infondatezza della prospettazione attorea.
7.3. Quanto alla censura secondo cui l’AS s.p.a. avrebbe considerato soltanto la porzione di facciata di proprietà di TT, e non l’intero prospetto dell’edificio – con conseguente sottostima della superficie assentibile – essa non risulta adeguatamente supportata da elementi di fatto idonei a dimostrare l’errore lamentato. Al contrario, tale errore è smentito dagli stessi conteggi prodotti in giudizio dall’AS s.p.a., che la ricorrente non ha efficacemente contestato né sul piano tecnico né su quello documentale.
7.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla precedente autorizzazione rilasciata nel 2010 per un’insegna delle medesime dimensioni, dalla quale la ricorrente pretende di far discendere una sorta di “consuetudine amministrativa” idonea a fondare un legittimo affidamento. Sul punto, l’AS s.p.a. ha chiarito che tale autorizzazione era ormai scaduta e che la nuova istanza presentata nel novembre 2024 doveva essere necessariamente esaminata ex novo , alla luce della situazione attuale e della normativa vigente.
Ne consegue che l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare nuovamente l’autorizzazione senza violare un preciso limite imposto dalla legge. L’affidamento invocato, infatti, non riguarda una valutazione tecnico-discrezionale mutata nel tempo – ipotesi che avrebbe potuto richiedere una motivazione rafforzata per superare il precedente di senso opposto – ma si fonda su un limite oggettivo fissato direttamente dalla normativa di riferimento, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di deroga.
7.5. È inoltre irrilevante l’ulteriore deduzione secondo cui il tratto di strada interessato sarebbe in procinto di essere trasferito al Comune, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dall’art. 48 citato per le insegne “poste fuori dai centri abitati”.
Tale circostanza non è stata adeguatamente dimostrata: il documento 8 allegato al ricorso non è in effetti il verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Saint-Christophe n. 39 del 30 luglio 2024, bensì il verbale della conferenza di servizi decisoria del 18 febbraio 2025. In ogni caso, come correttamente rilevato dall’AS s.p.a., stando alla stessa prospettazione attorea, si tratterebbe al più di una mera manifestazione di intenti o dell’avvio di un iter che non risulta ancora definitivamente formalizzato e, dunque, privo di effetti giuridici attuali.
7.6. Infine, è infondata la censura con cui si deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, sul rilievo che l’AS non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società l’8 gennaio 2025.
L’Amministrazione ha infatti individuato una ragione ostativa chiara e assorbente, idonea da sola a sorreggere il diniego, e tale ragione resiste alle osservazioni della ricorrente, riproposte nel presente giudizio sotto forma di motivi di censura e già esaminate e disattese. Ne consegue che non è configurabile alcuna violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990.
8. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate per la non immediata chiarezza del provvedimento impugnato e del quadro regolatorio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN AM, Presidente
NI BU, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI BU | IN AM |
IL SEGRETARIO