Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2017, n. 20935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20935 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
20935-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/04/2017 SENTENZA N. 2068 Composta dagli ill.mi sig.ri: VA DIOTALLEVI - Presidente - GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere - N.47427/2016 GIUSEPPE COSCIONI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nei confronti di: AR SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] 1 inoltre: AR SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente all'aggravante di mafia;
rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 23 giugno 2016 la Corte di assise di appello di Bari in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari del 23 ottobre 2014: escludeva per ST SA, CA AR, VI TI, SS NN, OL OC, ES AF, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91; eliminava la recidiva contestata a TI LM;
riduceva le pene inflitte all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i predetti appellanti esclusa per l'ST anche la qualifica di capo od organizzatore dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. contestata al capo a) della rubrica;
confermava la condanna di EL OS in ordine al delitto allo stesso contestato al capo h). 2 W Nella parte motiva della pronuncia la corte dava atto dell'intervenuta rinuncia da parte degli imputati ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità, ad eccezione della questione riguardante la sussistenza della predetta aggravante di cui all'art. 7 e delle doglianze in punto di pena.
1.2 Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale di Bari ed i difensori degli imputati. Il P.G. interponeva gravame nei confronti di ST, CA, VI, SS, OL e ES AF lamentando l'avvenuta esclusione nel giudizio di appello della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 in relazione ai vari reati satellite;
il ricorrente deduceva aderire alla soluzione della configurabilità della predetta aggravante anche nei confronti dei partecipi dell'associazione mafiosa dovendosi escludere l'ipotesi del concorso apparente di norme ritenuto dal giudice di secondo grado. In ogni caso, lamentava come meramente apparente dovesse ritenersi la motivazione della Corte di assise di appello in relazione all'esclusione in fatto della sussistenza della aggravante sulla base di apodittiche affermazioni contenute a pagina 41 della sentenza.
1.3 ES AF e OL OC proponevano ricorso lamentando violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione alla mancata valutazione da parte del giudice di appello di elementi per pronunciare l'assoluzione degli stessi ex art. 129 c.p.p.; deducevano poi il difetto di motivazione in ordine alla sanzione inflitta che poteva essere diminuita.
1.4 VI TI deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, in riferimento alla mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva.
1.5 CA AR proponeva ricorso deducendo la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) per la mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. 1.6 LM TI proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen., con riferimento agli elementi dai quali dovrebbe desumersi la consapevolezza da parte dell'imputato della natura illecita dell'operazione.
1.7 ST SA proponeva ricorso deducendo violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto associativo.
1.8 EL OS, ritenuto responsabile della ricettazione di una autovettura tipo BMW M5, proponeva ricorso lamentando violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riguardo alla ritenuta responsabilità affermata in assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Deduceva come il contenuto dell'intercettazione valorizzata dal giudice di appello doveva essere adeguatamente interpretato, non fornendo dimostrazione dell'esistenza di un accordo tra il ricorrente ed i coimputati finalizzato ad attività di riciclaggio di vetture. Anzi, da altra conversazione, risultava l'estraneità del EL alle attività dei coimputati sotto il profilo del difetto di consapevolezza del delitto presupposto;
la sentenza pertanto aveva valorizzato una mera ipotesi scartando le soluzioni alternative e cadendo in un evidente errore logico-giuridico da censurare con il richiesto annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I ricorsi degli imputati che hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità sono inammissibili. Ed invero tutte le doglianze proposte con riguardo alla mancata valutazione dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen., alla insussistenza del delitto associativo od alla mancata individuazione di elementi di colpevolezza riguardanti i singoli ricorrenti, devono ritenersi non proponibili quali motivi di ricorso per cassazione a seguito della rinuncia agli stessi in fase di appello. Al proposito questa Corte ha avuto modo di stabilire che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Rv. 262682). Quanto alle doglianze in punto di pena proposte da ES AF, OL e VI, deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena 4 congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ed in ogni caso, per ES, la pena base risulta fissata nei minimi edittali e gli aumenti per continuazione appaiono correttamente operati in relazione alla gravità dei fatti ritenuti avvinti dal vincolo ex art. 81 cpv cod.pen.. Per il OL, la pena base risulta determinata in ragione della affermata rilevanza della condotta tenuta dall'imputato nella consumazione del delitto estorsivo di cui al capo E8 (vedi pagina 62) e gli aumenti per continuazione per i numerosi delitti stabiliti in misura analoga a quella dei coimputati. Quanto al VI, le argomentazioni esposte a pagina 56-57 della gravata sentenza ed ancor più quelle esposte alle pagine 20-21, giustificano sia il riconoscimento della recidiva che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la predetta aggravante ad effetto speciale.
2.2 In relazione alla posizione EL va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per l'assoluta anomalia dell'operazione di ricezione di un'autovettura di rilevante valore commerciale per un prezzo assolutamente vile e per la presenza di conversazioni intercettate tra correi che devono fare ritenere il EL consapevole dell'origine illecita del mezzo. 5 Quanto alle doglianze riferite alla interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta del difetto di consapevolezza dell'origine non lecita del mezzo. In conclusione, le impugnazioni degli imputati devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
2.3 Fondato è invece il ricorso del Procuratore Generale con cui si lamenta la avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91; ribaltando l'orientamento esposto nella sentenza impugnata, questo Collegio ritiene dovere aderire all'orientamento secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203) è configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art 416 bis cod. pen.. Ed invero, una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa;
da ciò consegue ulteriormente che l'aggravante "de qua" non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l'associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione (Sez. 2, n. 1631 del 04/03/1998, Rv. 211664). Al proposito si è anche detto che la "ratio" della disposizione di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di 6 contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405). Pare pertanto evidente che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati- fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, Rv. 230451); la tesi del concorso apparente di norme, sposata dalla Corte di assise di appello di Bari, deve pertanto essere certamente esclusa come già espressamente affermato da questa sezione in altra precedente pronuncia secondo cui non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad una associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 contestata relativamente ai reati-fine realizzati dal soggetto appartenente alla predetta associazione (Sez. 2, n. 9167 del 18/09/2007, Rv. 239802). Del resto, appare evidente, che le due norme coprono frazioni di condotta del tutto differenti sicchè non vi è spazio operativo per l'assorbimento; il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. è fattispecie per definizione di pericolo mirata a reprimere le condotte di chi si associ al fine di commettere una pluralità di delitti fine sfruttando il metodo intimidatorio connesso all'appartenenza ad un gruppo mafioso, sicchè, la sua integrazione, è del tutto indipendente dalla effettiva consumazione dei delitti attuativi il predetto programma. L'aggravante di cui al citato art. 7 mira invece alla maggiore repressione penale di quei fatti commessi sfruttando il metodo mafioso ovvero finalizzati ad agevolare l'organizzazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. e punisce maggiormente la singola condotta criminosa al momento di consumazione del reato fine. Mentre il 416 bis cod.pen. punisce la condotta di partecipazione al gruppo mafioso prima della consumazione dei singoli delitti fine, l'aggravante citata riguarda la fase esecutiva del programma delittuoso e quindi la successiva, indipendente ed anche eventuale, attività delittuosa dell'associazione portata a termine attraverso la consumazione di uno o più fatti di reato che si assumono di maggiore gravità proprio in quanto realizzativi il generico ed indistinto programma criminale represso ex art. 416 bis cod.pen.. Sempre a proposito di tale tema va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l'interpretazione letterale della legge, è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete, pur ricavandosi dall'art. 12 delle preleggi che l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad 7 inserirsi. Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa. Viceversa, solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione, l'interprete ha agio di ricorrere all'interpretazione analogica, tranne che nel caso (art. 14 preleggi) in cui siffatta operazione ermeneutica miri alla "attrazione" di disposizioni di leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267886). E l'applicazione del suddetto fondamentale principio al caso in esame deve fare propendere necessariamente per la tesi della applicabilità del citato art. 7 anche ai reati commessi dai partecipi dell'associazione poiché nessun elemento letterale sussiste nella indicata norma per limitare egli extraneus la sussistenza dell'aggravante. Esclusa quindi la fondatezza della tesi principale sposata dalla Corte di assise di appello di Bari, nella impugnata sentenza si ravvisa anche il dedotto difetto di motivazione circa l'esclusione in fatto della suddetta aggravante in relazione a ciascuno degli episodi criminosi presi in considerazione;
così come lamentato dal procuratore generale di Bari nel proprio atto di impugnazione, la Corte di assise di appello, con quelle osservazioni cumulative svolte a pagina 41 della gravata sentenza, ha eliminato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 per le oltre venti ipotesi di estorsione, ricettazione e riciclaggio, contestate a vario titolo agli imputati, con una motivazione cumulativa e del tutto generica. Al proposito costituisce stabile principio affermato da questa Corte quello secondo cui in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Rv. 257332). E poiché nel caso in esame il giudice di assise di appello ha proceduto ad una generica ed indistinta esclusione senza procedere all'analisi della condotta per ciascuno degli episodi, fondato appare il ricorso proposto dal P.G. relativamente a tale punto. Sarà pertanto compito ed onere del giudice di rinvio procedere all'analisi delle singole fattispecie di reato contestate agli imputati ST, CA, VI, SS, OL e ES AF per ritenere, applicato principio di diritto della compatibilità tra aggravante ex art. 7 L.203/91 e reati fine commessi dai singoli associati, all'esito del compiuto esame di ciascuno dei fatti se gli stessi appaiono commessi al fine di agevolare le attività del gruppo mafioso di cui i predetti facevano parte ovvero con lo sfruttamento del metodo intimidatorio connesso alla stessa partecipazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di ST SA, CA AR, VI TI, OL OC, 8 ES AF, LM TI e EL OS e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari la sentenza impugnata dal procuratore generale di Bari nei confronti di ST, CA, VI, SS NN, OL e ES AF limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91. Roma, 7 aprile 2017 IL CONSIGLIERE EST. Pott Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. NN Diotallevi fotolla DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE (+ MAG. 2017 IL H. Cancelliere M E R P Claudia Ranelli U E T S R O C 6