Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
In tema di compensi spettanti ai periti o ai consulenti dell'Autorità giudiziaria, con riferimento all'ipotesi di perizia o consulenza in materia di bilanci di società, qualora l'incarico affidato consista nell'esame di più, distinti, bilanci, la norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n.352 del 1988 - che stabilisce la misura e le modalità di calcolo dell'onorari - va applicata singolarmente per ogni esame compiuto su ciascun bilancio. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il P.M., pur in presenza di numerosi bilanci di diverse società, aveva liquidato il compenso del consulente per rapporto ai quattro incarichi conferiti e non al numero dei bilanci esaminati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1876
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 046281/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS TO, (consulente tecnico), N. IL 04/12/1942;
nei confronti di:
MINISTERO FINANZE;
ER RR, N. IL 18/05/1931;
CURTI GIORGIO, N. IL 05/12/1938;
DE BURY GIOVANNI, N. IL 01/09/1931;
DE VITA SERGIO, N. IL 28/07/1951;
GA RA ELLENIO, N. IL 04/05/1922;
RUSSO MARIO, N. IL 07/08/1932;
avverso ORDINANZA del 20/08/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Avverso il decreto emesso in data 14/07/1997 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con il quale sono stati liquidati i compensi dovuti a DO AT, nominato c.t.u. dal medesimo ufficio del P.M. nell'ambito del procedimento penale a carico di RL CO ed altri, il nominato consulente ha proposto opposizione innanzi al Presidente del Tribunale della stessa città ed a seguito della decisione di rigetto, data con ordinanza del 20/08/2003 dal giudice monocratico di quel Tribunale all'uopo delegato, il medesimo consulente ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la liquidazione operata dal P.M., giudicata poi corretta dal giudice dell'opposizione, sarebbe in contrasto con le stesse disposizioni applicate di cui al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, artt. 2 e 4, le quali, occupandosi dei compensi spettanti ai consulenti tecnici in materia amministrativa, contabile e fiscale e, rispettivamente, in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite, fissano il criterio di determinazione dell'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni sulla base di predeterminate aliquote tra una misura minima ed un tetto massimo, "in rapporto, però, di ciascun soggetto fisico o giuridico distintamente verificato ed analizzato e per ogni singolo anno" e non già, come erroneamente ritenuto dal P.M. prima e dal giudice dell'opposizione poi, raggruppando solo al momento della liquidazione i nove complessi quesiti, tra di loro autonomi, affidati al medesimo c.t.u. in occasione degli incarichi del 17/01/1996 e del 27/05/1996 (oltre due successivi quesiti integrativi, non richiesti in parcella), in quattro aree omogenee di intervento peritale, al solo scopo di limitare ad esse il computo degli onorari.
Secondo il ricorrente, simile operazione di raggruppamento delle indagini affidate al c.t.u. avrebbe potuto legittimarsi solo nel caso in cui quest'ultimo avesse formulato quattro risposte per ciascuna delle pretese quattro aree di intervento peritale.
Poiché, al contrario, il consulente ha risposto a tutti i nove quesiti (oltre a quelli integrativi), ciascuno dei quali ha comportato distinte analisi, verifiche ed indagini, fino a raggiungere complessivamente la lavorazione di 214 bilanci annuali di 38 società diverse, di migliaia di conti correnti inerenti alle 38 società ed a 61 soggetti fisici sottoposti anch'essi ad indagine e verifiche finanziarie incrociate - ottenendo al momento della liquidazione dei compensi il riconoscimento da parte dello stesso P.M. della particolare utilità delle elaborazioni peritali, utilizzabili anche in due diversi procedimenti penali, e, in forza di ciò, il raddoppio degli onorari della L. 8 luglio 1980, n. 319, ex art. 5, vigente all'epoca della liquidazione - a parere del ricorrente il criterio del raggruppamento, strumentalmente utilizzato dal P.M., sarebbe illegittimo, in quanto confliggente con il criterio legale della pluralità di liquidazioni degli onorari a fronte della pluralità di valutazioni con caratteristica di autonomia. Il Collegio ritiene fondato, per quanto di ragione, il ricorso proposto dal DO.
Contro la tesi propugnata dal giudice dell'opposizione, secondo cui il raggruppamento dei quesiti affidati al c.t.u. in quattro settori di intervento peritale risponderebbe ad un corretto criterio di liquidazione degli onorari, va osservato, in primo luogo, che l'esame congiunto di più bilanci e l'accertamento contabile e fiscale riguardante congiuntamente più soggetti fisici o giuridici non esclude, l'autonomia di ciascuno di essi, da esaminare sempre separatamente ai fini dell'esame e dell'indagine mirata secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria.
Orbene, la norma di cui al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 4, applicata nella fattispecie in relazione ai quesiti attinenti all'esame del bilancio e relativo conto dei profitti e perdite pertinenti alle società da indagare, nel prevedere la determinazione dell'onorario, si riferisce espressamente al singolo bilancio. La norma citata, infatti, dispone che nel caso di perizia o la consulenza in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale delle attività e su quello dei ricavi lordi, secondo la misura ivi specificamente indicata e prevede la riduzione alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
Il P.M. dovendo liquidare il compenso in relazione ad una consulenza che aveva comportato l'esame di numerosi bilanci (n. 214 secondo il ricorrente) di diverse società (n. 38 secondo il ricorrente), ha ritenuto di individuare il parametro di determinazione del compenso in ciascun incarico demandato e, in conseguenza, ne ha riconosciuto in concreto solo quattro, sul presupposto che quattro fossero le aree omogenee di intervento peritale.
Questa conclusione non può essere condivisa.
Sotto l'aspetto dell'interpretazione letterale, giova rilevare che l'espressione normativa di cui al citato art. 4 appare chiaramente formulata con riferimento all'ipotesi in cui al perito o al consulente sia stato affidato l'incarico di esaminare un solo bilancio, con il relativo conto dei profitti e delle perdite, sicché non si vede come possa sostenersi che, in presenza di numerosi bilanci di diverse società, l'onorario del perito o del consulente debba essere computato nel modo indicato dal P.M., escludente all'evidenza il diverso criterio del computo sui singoli bilanci e relativi conti dei profitti e perdite, l'esame dei quali abbia comportato una pluralità di valutazioni tra loro autonome. Nè, sotto l'aspetto sistematico, è possibile trarre argomenti a favore del criterio utilizzato dal P.M. dalla mancata specificazione nell'art. 4 citato dello stesso principio che, a norma del D.P.R. n. 352, art. 8, regola il computo degli onorari dovuti per consulenza tecnica in materia di accertamento dello stato di equilibrio tecnico- finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali, quello cioè del computo rapportato all'ammontare delle entrate dell'anno cui si riferisce la valutazione.
È agevole la replica che il computo degli onorari è regolato in modo differenziato dalle due norme, in dipendenza della diversità delle situazioni prese rispettivamente in considerazione. Nel caso disciplinato dall'art. 4 citato, trattandosi di bilancio, - e la locuzione non può essere assunta nel significato tecnico giuridico di documento contabile contenente la sintetica descrizione e quantificazione del valore dei componenti attivi e passivi del patrimonio di una impresa ad una certa data, nonché dei costi e dei ricavi di competenza di un determinato periodo - l'onorario va fissato a percentuale per scaglioni, fermo restando che siffatto computo, nel caso di più bilanci, dovrà necessariamente inerire ad ognuno di essi.
Nella ipotesi disciplinata dal D.P.R. citato, art.
8 - quando cioè l'accertamento ha ad oggetto il complesso dei mezzi di cui dispone l'ente previdenziale per l'esercizio della propria attività ed il conseguimento dei suoi fini, che è cosa distinta dal bilancio - occorrerà fare riferimento al criterio espressamente indicato nel comma 1 del citato articolo, il quale, peraltro, nelle successive disposizioni concernenti i bilanci consuntivi o preventivi di detti enti, recepisce il criterio generale di cui all'art. 4, nel caso di analisi tecnica riguardante più di un bilancio.
Del pari, si reputa che la norma di cui al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2, applicata nella specie in relazione ai quesiti attinenti alle verifiche di carattere contabile e fiscale, nel prevedere la determinazione dell'onorario, voglia riferirsi al singolo soggetto giuridico o fisico da indagare, sicché anche in siffatta materia si ritiene applicabile il principio secondo il quale, ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. Nella fattispecie, relativa ad incarichi che hanno comportato per il c.t.u., in relazione ai nove quesiti demandatigli dal P.M., l'accertamento contabile e fiscale di una pluralità di soggetti giuridici e fisici, la liquidazione avrebbe dovuto essere eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti soggetti esaminati, purché frutto di valutazioni tra loro autonome e non puramente ripetitive, fatto salvo, comunque, il limite fissato dalla norma, oltre il quale la maggiore entità del valore del bene o utilità, oggetto di accertamento, non rileva ai fini dell'onorario da corrispondere, potendo in tale ipotesi trovare eventuale applicazione solo la disposizione della L. n. 319 del 1980, art.
5 - vigente all'epoca della liquidazione - secondo la quale, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati fino al doppio. Ne consegue il giudizio di non correttezza della determinazione del compenso fatta, in parte de qua, dal P.M. secondo il riferito raggruppamento delle aree di indagine in quattro settori. In accoglimento del ricorso per le ragioni esposte, si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli, il quale si uniformerà ai principi giuridici innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006