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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
di VALLO DELLA LUCANIA Ufficio Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 17.11.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ignazio Sposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato ope legis in Sessa Cilento (Sa) alla via Roma n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 19.7.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: di essere stato lavoratore socialmente utile presso il Comune di
[...]
dal 05.06.1996; che il Progetto LSU del 10.07.1995 prevedeva “manutenzione CP_1 strade ed aree pubbliche, cimiteri, lavoro di supporto all'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, manutenzione ed organizzazione degli impianti sportivi o delle aree destinate ad attività ricreative, manutenzione dei beni relativi al patrimonio comunale (scuole ed edifici in genere, aree al diretto servizio dei manufatti principali ecc..)”; che, tuttavia, nonostante il contenuto del cennato progetto, esso istante avrebbe svolto mansioni difformi rispetto a quelle previste dal Progetto originario, svolgendo, nello specifico, mansioni di operaio e autista, con prestazione giornaliera lavorativa a tempo pieno di ore sei (6), di cui ore 3 e minuti venti a carico dell'INPS e le restanti due ore e minuti quaranta a carico del Comune , Co CP_1 così come attestato documento Prot. n. 3873 del 02.11.2021 rilasciato dallo stesso
Comune. 1 Pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi che esso ricorrente aveva intrattenuto ab initio un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Comune di a CP_1 partire dal 05.06.1996; di conseguenza, condannare parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 69.478,46, a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto e di buoni ticket.
Si costituiva il che contestava, nel merito, le deduzioni del Controparte_1 ricorrente, deducendo, in sostanza, il difetto di prova delle circostanze dedotte in ricorso.
Il ricorso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
Sul punto, infatti, deve dirsi che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, sebbene la normativa di settore non escluda in assoluto la possibilità di una conversione di fatto del lavoro socialmente utile in lavoro subordinato, questa avviene solo in condizioni molto specifiche;
non è la durata, anche se di molti anni, a trasformare un progetto LSU in un rapporto di lavoro subordinato, ma soltanto la radicale difformità tra la prestazione resa e quella prevista dal progetto ( v. Cass. Lav. Ord. 19257/2025).
L'eccezione a questa regola, dunque, si verifica solo quando l'impiego del lavoratore si discosta in modo sostanziale e radicale dal progetto approvato, configurando un inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente pubblico;
solo in questo scenario può trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. (prestazione di fatto con violazione di legge).
Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009;
Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn.
17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017).
In sintesi, dall'esame della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata emerge con evidenza che è la difformità dal progetto che può determinare la riconduzione del rapporto al paradigma normativo di cui all'art. 2126 c.c.
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo fornito la prova della sussistenza, per tutto il periodo di tempo considerato, articolatosi tra il 1996 e il 2021, di una radicale e sostanziale difformità tra le prestazioni rese, quotidianamente, in favore del resistente e quelle di cui al CP_1
2 , difformità che avrebbe comportato, di fatto, l'inserimento stabile e Parte_2 continuativo del nella struttura amministrativa dell'Ente territoriale. Pt_1
Nondimeno, ad avviso di chi scrive, alcun rilievo assume, in tal senso, la dichiarazione del 2.11.2021 a firma del Responsabile dell'area Tecnica del Comune resistente: trattasi, a ben vedere, di una dichiarazione del tutto generica e a carattere meramente ricognitivo, come tale inidonea a fornire la prova della sussistenza continuativa, peraltro per un periodo temporale significativo, tra le attività quotidianamente svolte dal e quelle di cui al Progetto LSU. Pt_1
In ragione di quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e della natura documentale del giudizio, si calcolano in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ex DM 147/2022 ( cause di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), in applicazione del principio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), con esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, spese che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.360,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 17.11.2025 Il Giudice
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TRIBUNALE ORDINARIO
di VALLO DELLA LUCANIA Ufficio Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 17.11.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ignazio Sposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., domiciliato ope legis in Sessa Cilento (Sa) alla via Roma n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 19.7.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: di essere stato lavoratore socialmente utile presso il Comune di
[...]
dal 05.06.1996; che il Progetto LSU del 10.07.1995 prevedeva “manutenzione CP_1 strade ed aree pubbliche, cimiteri, lavoro di supporto all'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, manutenzione ed organizzazione degli impianti sportivi o delle aree destinate ad attività ricreative, manutenzione dei beni relativi al patrimonio comunale (scuole ed edifici in genere, aree al diretto servizio dei manufatti principali ecc..)”; che, tuttavia, nonostante il contenuto del cennato progetto, esso istante avrebbe svolto mansioni difformi rispetto a quelle previste dal Progetto originario, svolgendo, nello specifico, mansioni di operaio e autista, con prestazione giornaliera lavorativa a tempo pieno di ore sei (6), di cui ore 3 e minuti venti a carico dell'INPS e le restanti due ore e minuti quaranta a carico del Comune , Co CP_1 così come attestato documento Prot. n. 3873 del 02.11.2021 rilasciato dallo stesso
Comune. 1 Pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi che esso ricorrente aveva intrattenuto ab initio un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Comune di a CP_1 partire dal 05.06.1996; di conseguenza, condannare parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 69.478,46, a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto e di buoni ticket.
Si costituiva il che contestava, nel merito, le deduzioni del Controparte_1 ricorrente, deducendo, in sostanza, il difetto di prova delle circostanze dedotte in ricorso.
Il ricorso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
Sul punto, infatti, deve dirsi che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, sebbene la normativa di settore non escluda in assoluto la possibilità di una conversione di fatto del lavoro socialmente utile in lavoro subordinato, questa avviene solo in condizioni molto specifiche;
non è la durata, anche se di molti anni, a trasformare un progetto LSU in un rapporto di lavoro subordinato, ma soltanto la radicale difformità tra la prestazione resa e quella prevista dal progetto ( v. Cass. Lav. Ord. 19257/2025).
L'eccezione a questa regola, dunque, si verifica solo quando l'impiego del lavoratore si discosta in modo sostanziale e radicale dal progetto approvato, configurando un inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente pubblico;
solo in questo scenario può trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. (prestazione di fatto con violazione di legge).
Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009;
Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn.
17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017).
In sintesi, dall'esame della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata emerge con evidenza che è la difformità dal progetto che può determinare la riconduzione del rapporto al paradigma normativo di cui all'art. 2126 c.c.
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo fornito la prova della sussistenza, per tutto il periodo di tempo considerato, articolatosi tra il 1996 e il 2021, di una radicale e sostanziale difformità tra le prestazioni rese, quotidianamente, in favore del resistente e quelle di cui al CP_1
2 , difformità che avrebbe comportato, di fatto, l'inserimento stabile e Parte_2 continuativo del nella struttura amministrativa dell'Ente territoriale. Pt_1
Nondimeno, ad avviso di chi scrive, alcun rilievo assume, in tal senso, la dichiarazione del 2.11.2021 a firma del Responsabile dell'area Tecnica del Comune resistente: trattasi, a ben vedere, di una dichiarazione del tutto generica e a carattere meramente ricognitivo, come tale inidonea a fornire la prova della sussistenza continuativa, peraltro per un periodo temporale significativo, tra le attività quotidianamente svolte dal e quelle di cui al Progetto LSU. Pt_1
In ragione di quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e della natura documentale del giudizio, si calcolano in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ex DM 147/2022 ( cause di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), in applicazione del principio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), con esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Condanna alla rifusione, in favore del , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, spese che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.360,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 17.11.2025 Il Giudice
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