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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 23570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE MO Presidente
Dott. LU NU Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23570/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. IORFIDA FRANCESCO, presso il Parte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERO STEFANIA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3960 del 13.10.2022, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 01.12.2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Le parti chiedono, nel caso in specie, di poter liquidare in una unica soluzione l'assegno divorzile già previsto in sentenza, attraverso l'impegno, assunto dal sig. in favore della sig.ra , di trasferire la sua quota di attuale CP_1 Parte_1 proprietà pari al 50% dell'immobile, già adibito ad abitazione coniugale. La sig.ra , nel Parte_1 contesto di tale accordo, si impegna a versare, in favore del sig. , di una somma pari a CP_1
35.000,00. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate: DISPONE la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del sig. in favore della sig. CP_1
, con la sentenza del Tribunale di Torino n. 3960/2022, pubblicata il 13-10-2022, passata Parte_1 in giudicato, nella causa avente RG 19629/2019;
DÀ ATTO CHE, a fronte della revoca dell'assegno divorzile come sopra indicato, il sig. , CP_1 quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, si impegna a trasferire, in favore della signora , la sua quota di attuale proprietà pari al 50% dell'immobile, già adibito ad Parte_1 abitazione coniugale, sito in Chieri in via Tetti Fasano n. 20, censito al CF comune di Chieri al foglio 54, particella 1339, sub. 21; contestualmente, la beneficiaria verserà in favore del cedente la somma di € 35.000,00 a conguaglio del maggiore valore del bene ceduto rispetto al valore di capitalizzazione dell'assegno di cui sopra;
DÀ ATTO CHE le spese di trasferimento della detta quota sono a carico della signora;
Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU BE MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE MO Presidente
Dott. LU NU Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23570/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. IORFIDA FRANCESCO, presso il Parte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. OLIVERO STEFANIA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3960 del 13.10.2022, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 01.12.2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Le parti chiedono, nel caso in specie, di poter liquidare in una unica soluzione l'assegno divorzile già previsto in sentenza, attraverso l'impegno, assunto dal sig. in favore della sig.ra , di trasferire la sua quota di attuale CP_1 Parte_1 proprietà pari al 50% dell'immobile, già adibito ad abitazione coniugale. La sig.ra , nel Parte_1 contesto di tale accordo, si impegna a versare, in favore del sig. , di una somma pari a CP_1
35.000,00. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate: DISPONE la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del sig. in favore della sig. CP_1
, con la sentenza del Tribunale di Torino n. 3960/2022, pubblicata il 13-10-2022, passata Parte_1 in giudicato, nella causa avente RG 19629/2019;
DÀ ATTO CHE, a fronte della revoca dell'assegno divorzile come sopra indicato, il sig. , CP_1 quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, si impegna a trasferire, in favore della signora , la sua quota di attuale proprietà pari al 50% dell'immobile, già adibito ad Parte_1 abitazione coniugale, sito in Chieri in via Tetti Fasano n. 20, censito al CF comune di Chieri al foglio 54, particella 1339, sub. 21; contestualmente, la beneficiaria verserà in favore del cedente la somma di € 35.000,00 a conguaglio del maggiore valore del bene ceduto rispetto al valore di capitalizzazione dell'assegno di cui sopra;
DÀ ATTO CHE le spese di trasferimento della detta quota sono a carico della signora;
Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU NU BE MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.