CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PERLA LORI, la quale ha concluso la propria requisitoria chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. udito il difensore, Avv. PIERFRANCO PUCCIO, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2268 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 giugno 2022, il Tribunale di Catania, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto di misura cautelare del G.i.p., ha applicato a Epifanio Di AL la misura della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio di dirigente medico, con interdizione esclusiva dall'attività di partecipazione a qualsiasi titolo alle procedure di esami e concorsi pubblici per mesi sei. Le esigenze cautelari indicate dal Tribunale nell'ordinanza in epigrafe e, in particolare, il pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta, si riferiscono al contestato reato di falso ideologico, per avere il Di AL - in concorso con altri componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti di dirigente medico di nefrologia, indetto dall'Azienda sanitaria della provincia (Asp) di Catania con deliberazione n. 1084 del 18.09.2019 - alterato i voti assegnati ai singoli elaborati, attestato falsamente nei verbali che l'assegnazione dei voti finali ai candidati fosse avvenuta prima dell'individuazione dei nominativi di questi ultimi e per avere, infine, attribuito alla prova orale di ciascun candidato una valutazione rispondente alla finalità di assicurare una determinata collocazione in graduatoria di alcuni candidati. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, ha presentato ricorso l'indagato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Pierfranco Puccio, articolando le proprie censure nei tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per avere il Tribunale sindacato il merito dell'ordinanza del G.i.p., pur essendo quest'ultima aliena da ogni vizio logico. 2.2 Col secondo motivo, si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello del Pubblico ministero, pur in presenza di motivi nuovi introdotti da tale atto rispetto alle originali richieste cautelari. Si sottolinea, in ogni caso, l'irrilevanza del motivo nuovo, concernente un concorso precedente rispetto a quello oggetto di indagine, oltre che la mancata motivazione sul punto. 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento all'art. 247, lettera c) del codice di rito, per la mancata prova della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta contestata, risalente a circa due anni orsono. 3. E' stata ammessa la trattazione orale del presente ricorso, richiesta dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. Il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, ha concluso la propria requisitoria chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento in vista del difetto di attualità del pericolo. 1 (63 Considerato in diritto 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile, per i motivi di seguito illustrati. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi ragioni di diritto per cui il Tribunale, investito dall'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. non potesse sindacare nel merito l'ordinanza genetica (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 - 01, in cui si afferma che la cognizione del giudice d'appello cautelare, pur se limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata). Né il ricorrente argomenta la propria censura invocando norme di legge utili a irrobustire l'eccezione di un qualsivoglia costrutto giuridico;
e, per quel che riguarda la giurisprudenza citata dalla difesa, essa appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie. 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Nell'impugnata ordinanza, il Tribunale ha chiarito che il Pubblico ministero, con atto d'appello, ha richiesto gli arresti domiciliari o, in subordine, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio. Non ricorrono, pertanto, i presupposti che consentirebbero di dichiarare l'appello del P.m. inammissibile, non avendo quest'ultimo mutato «i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo» (Sez. 6, n. 23626 del 09/04/2013, Rv. 255785 - 01). Il motivo nuovo - introdotto, secondo la difesa, con atto d'appello dal P.m. - non è, in realtà, tale. Invero, il Pubblico ministero ha indicato un argomento che egli ha ritenuto trascurato dal G.i.p., ancorché indicato nell'originaria richiesta di misura cautelare;
tale argomento concerne un'ulteriore vicenda, in cui il Di AL si era fatto promotore di alterazioni concorsuali relative ad altra tornata concorsuale (del 18 gennaio 2019). Peraltro, risulta dagli atti che il P.m. stesso aveva avuto cura di notare che tale vicenda non era "precipitata in una specifica contestazione". Lungi dal profilarsi, dunque, quale "motivo nuovo", l'argomento in questione funge da supporto prestato al nucleo della richiesta dell'organo requirente, vale a dire l'insignificanza dell'argomento, evidentemente fatto proprio dal G.i.p., secondo cui la condotta del Di AL appariva meno grave di quella degli altri due membri della Commissione esaminatrice, non essendo egli portatore di un interesse specifico alla manipolazione della graduatoria (non avendo, cioè, candidati "propri" da sponsorizzare). 1.3 Il terzo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato, eludendo, la difesa, un effettivo confronto con gli argomenti sviluppati dal Tribunale nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui si dà conto di come sia risultato ampiamente provato, in base agli atti d'indagine e, segnatamente, alle captazioni, la concretezza e l'attualità del periculum libertatis. Nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha 2 illustrato che l'alterazione degli esiti concorsuali per la nomina a dirigente medico non fosse un episodio occasionale, rappresentando bensì, la spartizione dei posti da assegnare, prassi non insolita (cfr., in particolare, il riferimento all'intercettazione del 3 gennaio 2021). Ciò che depriva di fondamento l'assunto difensivo secondo cui non sussisterebbe la possibilità di condotte reiterative. In ogni caso, deve ribadirsi, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte, che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PERLA LORI, la quale ha concluso la propria requisitoria chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. udito il difensore, Avv. PIERFRANCO PUCCIO, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2268 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 giugno 2022, il Tribunale di Catania, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto di misura cautelare del G.i.p., ha applicato a Epifanio Di AL la misura della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio di dirigente medico, con interdizione esclusiva dall'attività di partecipazione a qualsiasi titolo alle procedure di esami e concorsi pubblici per mesi sei. Le esigenze cautelari indicate dal Tribunale nell'ordinanza in epigrafe e, in particolare, il pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta, si riferiscono al contestato reato di falso ideologico, per avere il Di AL - in concorso con altri componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti di dirigente medico di nefrologia, indetto dall'Azienda sanitaria della provincia (Asp) di Catania con deliberazione n. 1084 del 18.09.2019 - alterato i voti assegnati ai singoli elaborati, attestato falsamente nei verbali che l'assegnazione dei voti finali ai candidati fosse avvenuta prima dell'individuazione dei nominativi di questi ultimi e per avere, infine, attribuito alla prova orale di ciascun candidato una valutazione rispondente alla finalità di assicurare una determinata collocazione in graduatoria di alcuni candidati. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, ha presentato ricorso l'indagato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Pierfranco Puccio, articolando le proprie censure nei tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per avere il Tribunale sindacato il merito dell'ordinanza del G.i.p., pur essendo quest'ultima aliena da ogni vizio logico. 2.2 Col secondo motivo, si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello del Pubblico ministero, pur in presenza di motivi nuovi introdotti da tale atto rispetto alle originali richieste cautelari. Si sottolinea, in ogni caso, l'irrilevanza del motivo nuovo, concernente un concorso precedente rispetto a quello oggetto di indagine, oltre che la mancata motivazione sul punto. 2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento all'art. 247, lettera c) del codice di rito, per la mancata prova della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta contestata, risalente a circa due anni orsono. 3. E' stata ammessa la trattazione orale del presente ricorso, richiesta dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. Il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Perla Lori, ha concluso la propria requisitoria chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento in vista del difetto di attualità del pericolo. 1 (63 Considerato in diritto 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile, per i motivi di seguito illustrati. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi ragioni di diritto per cui il Tribunale, investito dall'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. non potesse sindacare nel merito l'ordinanza genetica (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 - 01, in cui si afferma che la cognizione del giudice d'appello cautelare, pur se limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata). Né il ricorrente argomenta la propria censura invocando norme di legge utili a irrobustire l'eccezione di un qualsivoglia costrutto giuridico;
e, per quel che riguarda la giurisprudenza citata dalla difesa, essa appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie. 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Nell'impugnata ordinanza, il Tribunale ha chiarito che il Pubblico ministero, con atto d'appello, ha richiesto gli arresti domiciliari o, in subordine, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio. Non ricorrono, pertanto, i presupposti che consentirebbero di dichiarare l'appello del P.m. inammissibile, non avendo quest'ultimo mutato «i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo» (Sez. 6, n. 23626 del 09/04/2013, Rv. 255785 - 01). Il motivo nuovo - introdotto, secondo la difesa, con atto d'appello dal P.m. - non è, in realtà, tale. Invero, il Pubblico ministero ha indicato un argomento che egli ha ritenuto trascurato dal G.i.p., ancorché indicato nell'originaria richiesta di misura cautelare;
tale argomento concerne un'ulteriore vicenda, in cui il Di AL si era fatto promotore di alterazioni concorsuali relative ad altra tornata concorsuale (del 18 gennaio 2019). Peraltro, risulta dagli atti che il P.m. stesso aveva avuto cura di notare che tale vicenda non era "precipitata in una specifica contestazione". Lungi dal profilarsi, dunque, quale "motivo nuovo", l'argomento in questione funge da supporto prestato al nucleo della richiesta dell'organo requirente, vale a dire l'insignificanza dell'argomento, evidentemente fatto proprio dal G.i.p., secondo cui la condotta del Di AL appariva meno grave di quella degli altri due membri della Commissione esaminatrice, non essendo egli portatore di un interesse specifico alla manipolazione della graduatoria (non avendo, cioè, candidati "propri" da sponsorizzare). 1.3 Il terzo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato, eludendo, la difesa, un effettivo confronto con gli argomenti sviluppati dal Tribunale nella motivazione dell'impugnato provvedimento, in cui si dà conto di come sia risultato ampiamente provato, in base agli atti d'indagine e, segnatamente, alle captazioni, la concretezza e l'attualità del periculum libertatis. Nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha 2 illustrato che l'alterazione degli esiti concorsuali per la nomina a dirigente medico non fosse un episodio occasionale, rappresentando bensì, la spartizione dei posti da assegnare, prassi non insolita (cfr., in particolare, il riferimento all'intercettazione del 3 gennaio 2021). Ciò che depriva di fondamento l'assunto difensivo secondo cui non sussisterebbe la possibilità di condotte reiterative. In ogni caso, deve ribadirsi, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte, che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.