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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2484/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Iozzia, Salvatore Terranova e C.F._1
Salvatore Battaglia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.12.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 svariati vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione nn. OI-000659115 notificatale il 06.05.2022, a mezzo della quale l' le aveva ingiunto il pagamento dell'importo CP_2 sanzionatorio di € 22.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2014. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo, tuttavia, di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato import0o oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.01.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, l'opponente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
All'esito dell'incontestato pagamento della riliquidata sanzione irrogata con l'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-000659115, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
soccorrono infatti, a tal riguardo, i principi affermati dal Consiglio di Stato - che qui si condividono - in materia di esecuzione di pagamenti di importi sanzionatori in misura ridotta, per i quali “sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato”, posto che “il pagamento in misura ridotta (…), il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento” e costituisce istituto generale preordinato al perseguimento di “preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”, finalità da cui procede la
“impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo” (cfr. CONS.STATO sent. N. 7077/2022).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2484/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2484/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Iozzia, Salvatore Terranova e C.F._1
Salvatore Battaglia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.12.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 svariati vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione nn. OI-000659115 notificatale il 06.05.2022, a mezzo della quale l' le aveva ingiunto il pagamento dell'importo CP_2 sanzionatorio di € 22.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2014. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo, tuttavia, di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato import0o oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.01.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, l'opponente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
All'esito dell'incontestato pagamento della riliquidata sanzione irrogata con l'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-000659115, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
soccorrono infatti, a tal riguardo, i principi affermati dal Consiglio di Stato - che qui si condividono - in materia di esecuzione di pagamenti di importi sanzionatori in misura ridotta, per i quali “sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato”, posto che “il pagamento in misura ridotta (…), il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento” e costituisce istituto generale preordinato al perseguimento di “preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”, finalità da cui procede la
“impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo” (cfr. CONS.STATO sent. N. 7077/2022).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2484/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella