Articolo 14 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 ottobre 1980
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Versione
13 maggio 1983
Art. 14. Soppressione di contributi

I contributi di cui alle tabelle c e d allegate alla legge 22 luglio 1975,n.319 ,cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.
I contributi di cui alla tabella b allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319 ,nonche' quelli di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410 ,possono essere ridotti o soppressi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con le modalita' prescritte dall' articolo 13 , terzo comma,della presente legge,in relazione all'andamento finanziario della cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.
Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410 ,sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia,la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla cassa.
((Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'articolo 13))
Il contributo di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319 ,e' soppresso a decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 maggio 1983
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