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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6547/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da gravi difetti dell'edificio (art. 1669 c.c.)
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Generoso Baio e Fiore Boccia Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Giorgi e Controparte_1
Salvatore Fezza
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Controparte_2
Acocella e Maria Giuseppe Padula
CONVENUTI
, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Controparte_3
Spirito
CHIAMATA IN CAUSA
CP_4
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2014 la conveniva in Parte_1
giudizio la e l'ing. esponendo di aver Controparte_1 Controparte_2
stipulato con la società convenuta un contratto di appalto verbale per il risanamento conservativo con recupero abitativo del sottotetto di un proprio immobile sito in
Nocera Inferiore, alla via Bosco- Lucarelli, angolo Piazza Cianciullo, in N.C.E.U. al fol. 18, part. 2563, in muratura portante sviluppato su tre livelli oltre il piano terra, al prezzo unitario di euro 1.000,00 al mq di superficie calpestabile. Aggiungeva che la progettazione e la direzione dei lavori furono affidati all'ing Controparte_2
e che per i lavori fu rilasciato permesso a costruire n. 35866 del 5.10.2005
[...]
del Comune di Nocera Inferiore, pratica edilizia n. 124/04, e che le opere ebbero inizio nel settembre 2006. Deduceva che i lavori erano stati interrotti per iniziativa unilaterale della società appaltatrice, che con comunicazione del 10.5.2010 ebbe a comunicare l'interruzione delle opere e che essa era dovuta all'inadempimento della committente nel pagamento dei SAL. L'attrice precisava che ciò avveniva nonostante che a quella data essa committente avesse già corrisposto acconti per euro 2.820.200,73 Iva inclusa. Deduceva che tra essa committente e l'impresa appaltatrice pendeva il giudizio n. 3677/2010 di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il preteso credito derivante dall'esecuzione Controparte_1
dei lavori appaltati. Evidenziava che in tale giudizio erano state espletate due ctu, la prima in ATP con l'ing. e una seconda con l'ing. Persona_1 Persona_2
Altro giudizio n. 1547/2011 pendeva per l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. , anche con domanda riconvenzionale di essa attrice e che nel detto CP_2
procedimento era stata espletata ctu con l'ing. L'attrice allegava Persona_3
2 che dalle predette ctu e segnatamente da quella espletata nel giudizio n. 1547/2011 era venuta a conoscenza di vizi e difformità, inquadrabili nell'ambito dell'art. 1667
c.c., addebitabili a colpa dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, riguardanti: 1) gli infissi esterni, danneggiati e deformati e quindi inidonei a contenere ottimamente gli eventi atmosferici;
2) i terrazzi e le logge che presentavano ristagni d'acqua a causa delle errate pendenze e della pavimentazione in cotto;
3) gli intonaci esterni di facciata che presentavano increspature, segni di infiltrazione di umidità e variazioni cromatiche. L'attrice assumeva che per porre rimedio ai lamentati vizi e difetti occorreva la somma di euro 201.703, 60 e che alcune opere eseguite nel corso del predetto contratto di appalto erano state eseguite senza preventive calcolazioni, verifiche di dimensionamento e deposito strutturale presso il Genio Civile di Salerno, in buona parte anche in difformità dai tipi edilizi approvati anche. Nella prospettazione della società attrice tali inadempimenti, imputati ad entrambi i convenuti, unitamente ai ritardi nell'ultimazione delle opere, avevano provocato azioni da parte di soggetti terzi, con i quali erano stati stipulati contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto immobili ricadenti nella consistenza dei lavori per cui è causa, con un ulteriore danno per essa attrice quantificato in euro 150.000,00. Per tali motivi chiedeva al giudice di condannare in solido i convenuti e ciascuno per la percentuale di responsabilità ad essi addebitabile, per i danni tutti conseguenti ai vizi e alle difformità delle opere da essi rispettivamente eseguite e dirette.
Costituitasi in giudizio tempestivamente in data 18.05.2015 la Controparte_1
eccepiva preliminarmente la litispendenza e continenza delle domande proposte nel presente giudizio con la domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa Parte_1
nei confronti dell'Ing. nel giudizio n. 1574/2011 R.G; nel merito eccepiva CP_2
la prescrizione e/o decadenza di ogni diritto della società attrice ex artt. 1667 c.c., atteso che il contratto di appalto si era interrotto e concluso in data 10.05.2010, oltre
3 quattro anni prima della notifica dell'atto di citazione, senza che vi fosse stata alcuna denuncia di vizi e difformità delle opere.
Costituitosi in giudizio l'ing. , eccepiva l'inammissibilità Controparte_2
della domanda attorea, in quanto identica alla domanda svolta dalla nei Pt_1
confronti del convenuto professionista nel giudizio n. 1574/2011 R.G. e nel merito ribadiva l'infondatezza delle omissioni e delle negligenze attribuite ad esso progettista e direttore dei lavori, chiedendo il rigetto della domanda. Evidenziava che con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 121/11 del Tribunale di Nocera Inferiore, l'attrice aveva proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo di euro 287.347,30, a titolo di competenze professionali maturate da esso ing. CP_2
per le attività professionali di progettazione e direzione dei lavori nell'appalto per il risanamento di Palazzo LA (R.G. n. 1547/2011 R.G. del Tribunale di Nocera
Inferiore) e nell'ambito di tale giudizio la aveva avanzato domanda Pt_1
riconvenzionale per il “risarcimento dei danni tutti subiti, diretti ed indiretti, e derivanti dall'operato del predetto professionista” quantificati, al tempo, nella misura di euro 1.500.000,00 o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata dall'istruttoria. Esponeva che esso direttore dei lavori si era dimesso nel gennaio
2010 e la direzione dei lavori era continuata con l'arch. . Per tale Controparte_4
motivo chiedeva, in via subordinata, di accertare la responsabilità esclusiva o concorrente nella causazione del danno dell'arch. in qualità di direttore dei CP_4
lavori succedutogli dopo il 25.01.2010, nonché il concorso di colpa della stessa società attrice per le omissioni descritte in sede di comparsa di costituzione e di risposta, con conseguente graduazione e ripartizione della responsabilità per i presunti danni;
per l'eventualità di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, chiamava in causa la con la quale era Controparte_3
assicurata per la responsabilità civile professionale verso terzi, chiedendo al giudice di condannare la compagnia assicurativa a tenerla indenne e a manlevarla dalle conseguente patrimoniali sfavorevoli del giudizio.
4 Chiamato ritualmente in causa l'arch. , non si costituiva in giudizio, CP_4
per cui si procedeva nei suoi confronti in contumacia.
Si costituiva, invece, la la quale si riportava alle Controparte_3
difese già svolte dall'assicurato ing. , chiedendo il rigetto della domanda CP_2
attorea e di quella di manleva.
Depositate le memorie nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice con ordinanza del 10.10.2019 rigettava le richieste di riunione del presente giudizio con gli altri successivamente instaurati. Rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, espletata ctu, depositata nel giugno 2021, precisate le conclusioni all'udienza del 13.4.2022, il giudice, con ordinanza in data 1.08.2022, rimetteva la causa sul ruolo, “ritenuto di dover esaminare in contraddittorio tra le parti la questione relativa alla sussistenza di ipotesi di litispendenza o continenza anche alla luce delle statuizioni della sentenza n. 857/2020”, sopravvenuta nelle more nel giudizio n. 1547/2011 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore. A seguito delle deduzioni delle parti in merito, con successiva ordinanza del 9.2.2023, la causa veniva rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione, con provvedimento del 13.2.2025, comunicato alle parti il 14.2.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande attoree sono inammissibili e comunque infondate nel merito.
Va, innanzi tutto, dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dell'ing. , per il principio del ne bis in CP_2
idem, atteso che la medesima domanda era stata già proposta in via riconvenzionale dalla nel giudizio n. 1547/2011 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore. La Pt_1
regola del ne bis in idem, “posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
5 L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa”. Né il principio del ne bis in idem, può essere superato dalla circostanza che le identiche domande siano proposte in via principale o riconvenzionale: “ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima” (Cass. civ., sez. VI, 09 giugno 2020, n. 10936).
Peraltro, il giudizio n. 1547/2011 è stato definito con sentenza n. 857 del 17 agosto
2020, a suo tempo legittimamente prodotta dalla difesa dell'ing. , in quanto CP_2
documento venuto ad esistenza successivamente al decorso dei termini fissati ex art. 183 c.p.c., e che pertanto in precedenza non poteva depositato. Tale sentenza ha accertato l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
condannandola al pagamento del compenso dovuto all'ing quale progettista CP_2
e direttore dei lavori delle opere oggetto del presente giudizio. Tale sentenza è stata anche confermata integralmente in appello, con la sentenza n. 1021/2024 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 26/11/2024, che ha definito il relativo giudizio
R.G. n. 689/2020. Tale sentenza risulta incontestatamente passata in giudicato, in quanto nessuna delle parti ha allegato di averla ad oggi impugnata. Dal solo confronto tra l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato luogo al giudizio n. 1574/2011 R.G. appare chiaro che, salvo le contestazioni peculiari all'opposizione al decreto ingiuntivo e la diversa quantificazione dei pretesi danni (1.500.000,00 richiesti nella domanda riconvenzionale nel giudizio contro l'Ing. ), sono identiche sia le CP_2
domande che le conclusioni della domanda riconvenzionale ivi proposte e quelle rassegnate nel presente giudizio, come può desumersi, oltre che dalla sentenza, anche dalla ctu redatta dall'ing. giunta a conclusioni opposte, sugli stessi Per_3
6 quesiti, di quelle in parte accolte dal ctu incarico nel presente giudizio. Infatti, a pagina 10 e seguenti dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal
, vennero sollevate, tra le stesse questioni relative alla mancata consegna di CP_2
documentazione, assenza di calcoli, violazioni edilizie, ritardo nella consegna e danno derivante da azioni di terzi, che sono riproposte nel presente giudizio, sia pure con una diversa e più contenuta quantificazione del preteso danno. L'unica differenza è data dalle più dettagliate conclusioni nel presente giudizio rispetto a quelle, estremamente generiche, dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, dalla sentenza n. 857/20 emerge che il giudice ebbe ad esaminare ogni aspetto del rapporto committente-progettista/direttore dei lavori, definendolo sotto ogni possibile profilo. In ogni caso è noto che la sentenza passata in giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, atteso che ogni parte è tenuta a svolgere nel medesimo giudizio ogni possibile difesa relativa al rapporto contrattuale oggetto di causa, senza possibilità di parcellizzarlo con successive iniziative giudiziarie, magari per aggirare difetti della difesa svolta o esiti di ctu non gradite. In pratica un soggetto, nel caso in esame la non può chiedere due volte la stessa cosa: una volta per Pt_1
contrastare le richieste economiche del direttore dei lavori, un'altra per contestare inadempimenti nello svolgimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
L'inammissibilità per ne bis in idem della domanda attorea proposta nei confronti del , rende inutile l'esame della domanda di manleva proposta in via CP_2
subordinata dall'ing. nei confronti della CP_2 CP_3
Riguardo all'altro chiamato in causa - arch. – rimasto contumace, CP_4
vale la stessa motivazione, ma in più c'è da evidenziare che dalle ctu svolte nei vari giudizi non emergono profili di responsabilità di detto professionista, che subentrò all'ing. , quando le opere presuntivamente viziate o difformi erano state già CP_2
eseguite.
Passando all'esame della domanda attorea proposta nei confronti della risultano fondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione CP_1
7 sollevate da detta impresa convenuta. Invero, a norma dell'art. 1667 c.c., che prevede che i vizi debbano essere denunziati entro otto giorni e che l'azione debba essere intrapresa entro due anni dalla consegna delle opere, entrambe le ipotesi ostative risultano maturate. E', infatti, pacifico che la committente ritornò in possesso del cantiere e delle opere realizzate dall'impresa, a partire dalla fine del mese di giugno del 2010, come risulta dalla documentazione prodotta in atti e segnatamente dalle denunzie presentate ai Carabinieri di Nocera Inferiore dell'amministratore della sin dal 24.06.2010 e successivamente. Risulta evidente che CP_1
all'interruzione legittima dei lavori da parte dell'impresa per inadempimento della Part committente nel pagamento dei (ai sensi dell'art. 1460 c.c.), entrambe le parti interruppero definitivamente il rapporto contrattuale con comune recesso, tanto è vero che le parti non hanno mai richiesto giudizialmente la risoluzione del contratto, di fatto avvenuto consensualmente. Peraltro, spettava alla società attrice, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte;
per cui, avendo l'appaltatrice eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui detti termini di garanzia decorrono, incombeva sulla committente stessa e non sull'impresa (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12879; Cass. Civ., sez. II, 13 dicembre 2021, n. 39599). Né il committente che si è arbitrariamente impossessato del cantiere può essere maggiormente tutelato rispetto a quello che ha regolarmente ricevuto la consegna dell'opera (cfr. Cass. civ., Sez. I, 31/07/2017, n. 19019). In tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di
"accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore
8 da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. Che i termini di cui all'art. 1667 c.c., in mancanza di accettazione, decorrano dalla consegna, è chiarito anche da Cass. civ., Sez. II,
13/12/2021, n. 39599, per la quale “ai sensi dell'articolo 1667 c.c. colui che agisce nei confronti dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte;
pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore”. D'altra parte, la ratio degli artt. 1667 e 1668 c.c. è quella di indurre il committente, nel momento in cui è in grado di effettuare le dovute verifiche, a proporre in tempi rapidi eventuali eccezioni relative a vizi e difformità dell'opera che non siano palesi, e tale ratio sarebbe del tutto frustrata se i relativi termini dovessero decorrere dalla mera volontà dello stesso committente di accettare o meno l'opera.
I vizi lamentati dall'attrice, oltretutto, non appaiono di accertamento particolarmente complesso, ed anzi in buona parte, se realmente esistenti, potevano essere immediatamente constatati e contestati. Che la fosse a conoscenza dei vizi Pt_1
lamentati nel presente giudizio è provato dalla circostanza che gli stessi risultano eccepiti nel giudizio contro l'Ing. n. 1574/2011 R.G., con opposizione e CP_2
domanda riconvenzionale del 24/3/2011, per cui, non risultando provata alcuna denunzia o contestazione nei confronti dell'impresa fino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (25/11/2014), ed essendo comunque ampiamente decorsi dalla consegna i due anni di cui all'art. 1667 c.c., la è ampiamente Pt_1
decaduta da ogni ipotetico diritto o comunque il diritto è prescritto.
Di ciò la difesa dell'attrice ne è divenuta consapevole, in quanto, inammissibilmente ha mutato la domanda nel corso del giudizio, invocando solo nella parte finale di
9 esso la norma di cui all'art. 1669 c.c., rinunciando alla domanda ex art. 1667 c.c.
Sulla nuova domanda l'impresa convenuta non ha accettato il contraddittorio.
In ogni caso, anche a norma dell'art. 1669 c.c., i relativi termini annuali di prescrizione e decadenza sarebbero maturati. L'art. 1669 c.c., infatti, nel caso di rovina e gravi difetti dell'opera, richiede che il fatto sia denunziato entro un anno dalla scoperta, ed entro un anno dalla denunzia si prescrive il relativo diritto.
Peraltro, i vizi accertati dal ctu appaiono modesti e non inquadrabili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. in quanto consistono solo nella scarsa qualità degli infissi, nelle pendenze non corrette dei terrazzi, nelle macchie di umidità e increspature degli intonaci. Appare evidente che trattasi di vizi di lieve entità che non costituiscono un pericolo di rovina dell'immobile, né gravi difetti che pregiudicano la funzionalità e l'abitabilità dell'immobile degli attori. Nessuno dei ctu ha valutato come strutturali i vizi accertati, né ha accertato la sussistenza di danni gravi al fabbricato che incidono sulla sua funzionalità, sottolineando come siano possibili gli interventi di riparazione. Sul punto la Corte Suprema di
Cassazione ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidi\tà, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ., n.
3002/2001). Anche questo giudice, quale peritus peritorum, ritiene che i vizi rilevati, anche fotograficamente, afferiscono tutti ad elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, sì che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. (Cass. n. 22093/2019). Trattasi di inconvenienti, insorti a distanza di anni, dovuti più che altro a cattivo uso e manutenzione di alcuni
10 elementi dell'immobile, che richiedono cura e riparazione ordinaria da parte dei proprietari dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra la CP_1
e la in considerazione dell'opportunità della
[...] Controparte_3
chiamata in causa.
Nulla per le spese per il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibili e comunque infondate nel merito le domande attoree.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna l'attrice al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti costituiti delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai rispettivi difensori antistatari.
4) Compensa le spese di giudizio tra la e la Controparte_1 [...]
Controparte_3
5) Nulla per le spese per il convenuto contumace.
Così deciso in Nocera Inferiore il 16.07.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
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