Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale.
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FATTI DI CAUSA 1. Mario Salvatore T., con istanza in data 24 marzo 2022, chiese al Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione della sentenza n. 3036/2021 nella parte in cui, dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Antonio Luigi Francesco C., egli veniva condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.618,00 per onorario; sostenne, infatti, che la determinazione di tale importo era da considerarsi frutto di errore materiale, considerato che, in motivazione, si era fatto a tal fine riferimento al «valore della causa» e che tale valore, in relazione alla parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7716 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU AN, (quale erede del Sig. QU IT), già elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 882/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/01/01 R.G.N. 1543/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 giugno 1998, la signora NN QU chiedeva al Pretore di Trani la condanna del Ministero dell'Interno a corrisponderle l'indennità di accompagnamento non riconosciuta in via amministrativa al padre IO QU (deceduto il 30 marzo 1997).
Il giudice del lavoro del Tribunale di Trani accoglieva la domanda, ma con decorrenza soltanto dal 1^ marzo 1997 (e fino al decesso), avendo accertato - alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio esperita- che il requisito sanitario sussisteva dal 10 febbraio 1997, e condannava il Ministero al pagamento delle spese processuali. Su ricorso dello stesso Ministero, dolutosi della condanna alle spese, la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 18 gennaio 2001, riformava la decisione appellata e disponeva la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, considerando che il requisito sanitario si era perfezionato diversi anni dopo l'istanza amministrativa. Del pari compensava, per la sussistenza di "buone ragioni", le spese del giudizio di appello. Per la cassazione di questa sentenza la parte privata ha proposto ricorso, in unico motivo variamente articolato. Il Ministero non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 149, disp. att., stesso codice, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Osserva che il combinato disposto delle prime due norme - interpretato alla stregua dei principi di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., del rilievo che il giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non ha natura impugnatoria di provvedimenti amministrativi di diniego della prestazione, ma di accertamento del rapporto e, infine, del principio di gratuità, per la parte privata, di tale giudizio, emergente dall'art. 152, disp. att., cod. proc. civ. - induce a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione stessa, una volta stabilita l'effettiva sussistenza del relativo diritto, incoerente essendo con questo accertamento la previsione dell'impossibilità, per la parte vittoriosa, di riversare l'onere economico del processo sulla controparte, la cui resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice. Aggiunge, poi, la ricorrente che una siffatta impossibilità arrecherebbe un vulnus al diritto, garantito alla parte vittoriosa dalla sopra citata normativa convenzionale, "al godimento sereno dei suoi beni", nella dimensione al medesimo conferita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale ogni entrata futura, legittimamente rivendicarle, integra gli estremi di un possesso tutelabile alla stregua della normativa stessa.
Le esposte censure sono prive di fondamento.
La parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che i relativi fatti costitutivi esistono fin dal momento della presentazione della domanda giudiziale o da epoca ad essa anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente quante volte sia accertato che l'esistenza stessa si è perfezionata soltanto in un momento successivo.
Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzino, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un finale giudizio sul rapporto e non sull'atto.
È vero, infatti, che l'esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutinio di legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio;
ma è ugualmente vero che la postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione è espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perché implicitamente ne è allegato l'insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato.
La situazione che ne segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte, che, in quest'ordine di idee, l'ha ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997 n. 11997, si è stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogniqualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla prestazione previdenziale,
sia insorto nel corso del procedimento.
Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della "soccombenza", nella quale ravvisa non una stereotipa ripetizione dell'obsoleto principio victus victori, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
Non è inopportuno ricordare che la stessa teoria tradizionale - secondo cui "il giudizio come mezzo di attuazione della volontà della legge che garantisce ad alcuno un bene, non può che condurre al riconoscimento di questo bene nella maggiore possibile integrità" - non si struttura affatto come dogma della gratuità del processo per chi vi consegue un risultato utile, ma viene temperata dall'affermazione che per aversi condanna nelle spese occorre "che si sia resa necessaria la lite per parte del vinto", con un implicito, ma non per questo meno evidente, richiamo al profilo della causalità.
Orbene, al lume di queste considerazioni, è incontestabile che non è priva di responsabilità, rilevante sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorché non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, sì da giustificare la resistenza almeno iniziale della controparte.
Ne consegue che questa responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza pur dopo l'utile (per l'attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali e determina la condizioni di reciprocità della soccombenza.
Del pari, alla stregua del suindicato principio di causalità, non è contestabile la parziale soccombenza della parte privata (idonea a giustificare la compensazione delle spese) nell'ipotesi in cui, sebbene il requisito sanitario sia risultato sussistente da epoca anteriore alla domanda giudiziale, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione assistenziale con decorrenza correlata a data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamenti successivi alla domanda amministrativa ma anteriori al procedimento giudiziario, in quanto, anche in tal caso, il riconoscimento della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di accertata insorgenza del requisito sanitario equivale ad un accoglimento solo parziale della domanda.
Posta la questione nei termini così sintetizzati, appare del tutto inconferente qualsiasi richiamo all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa eccezione al principio della causalità nel limitato senso di impedire la condanna in favore dell'ente erogatore della provvidenza, non in quello di dovere sempre recuperare da questo le spese processuali, ossia anche in caso di corresponsabilità dell'assicurato nell'avvio del processo (v. Cass. 13 aprile 1995 n. 4234). Così come è fuori luogo il riferimento alla protezione che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accorda al patrimonio, anche nella dimensione potenziale, poiché si tratta di una tutela che nulla toglie all'estensione del principio per cui non si può pretendere la piena gratuità del processo quando se ne sia corresponsabili.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non essendovi stato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002