Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
La regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, comporta che le prove devono essere raccolte nell'effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all'atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l'avversario, ne' tale atto può implicare un'inversione dell'onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera "iniziativa" di parte (nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva negato valore di prova legale, idonea ad invertire l'onere probatorio, ad un atto notorio attestante la sussistenza di miglioramenti fondiari, ai fini della conversione da temporaneo a perpetuo del contratto di colonia intercorso fra le parti).
Commentari • 2
- 1. Notorio è l'atto, dubbia l'utilizzabilitàhttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Le autocertificazioni non entrano nel processo tributariohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (19171/98 R.G.) proposto da:
AR RO, quale procuratore di CH AR, RR AN CA, elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 90, presso l'avv. Giuseppe Miuccio, difesi dall'avv. Giuseppe Rizzo, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CH NA;
TO NA;
CH VA;
- intimate -
nonché sul ricorso (1938/99 R.G.) proposto da:
CH NA;
TO NA;
CH VA, elettivamente domiciliate in Roma, via Costantino Morin n. 12, presso l'avv. Giuseppe RT, difese Dall'avv. A. Teresi Correnti, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
AR RO, quale procuratore di CH AR, RR AN CA;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, sezione specializzata agraria, n. 364/97 del 23 ottobre - 19 novembre 1997 (R.G. 5/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 28 giugno 1990 TO NA, CH VA e CH NA chiedevano che il tribunale di Messina, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con FE SA e CH AR dichiarasse cessato - ai sensi dell'art. 34, lett. a) della l. 3 maggio 1982, n. 203, alla data del 10 novembre 1989, il contratto di colonia già in essere tra essi istanti e i convenuti, avente ad oggetto un fondo, di proprietà di essi attori, in comune di Savoca, contrada Scorsonello.
Esponevano gli istanti che il contratto inter partes rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 34, lett. a) della legge n. 203 del 1982, atteso che entrambi i coloni avevano un'età superiore a sessanta anni e sarebbe cessato - pertanto - giusta disdetta inviata dall'originario concedente, loro dante causa, con raccomandata 27 ottobre 1988, alla data del lo novembre 1989.
Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio AR RO, quale procuratore speciale di CH AR e FE AN CA, nella qualità di procuratrice speciale di FE OR nonché in proprio, quale interventrice volontaria. Eccepivano i resistenti, nell'ordine: da un lato, la improcedibilità della domanda avversaria per assenza della contestazione dell'inadempimento ex art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203, dall'altro, la sua inammissibilità per inosservanza dell'art. 46 della stessa legge n. 203 del 1982 (omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, da parte del dante causa delle attrici), da ultimo - nel merito - l'infondatezza della pretesa avversaria atteso che il contratto inter partes non rientrava nella previsione di cui all'art. 2 della legge n. 203 del 1982, trattandosi di colonia ad meliorandum o a miglioria, in uso nelle Provincie del Lazio e disciplinata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327 e facendo presente, altresì, che da oltre dieci anni la intervenuta FE AN CA era subentrata nella conduzione della colonia al proprio padre FE SA, provvedendo ai lavori agricoli unitamente alla madre.
Chiedevano, pertanto, i resistenti sia il rigetto della domanda attrice, sia, in via riconvenzionale, la declaratoria di conversione della colonia migliorataria in perpetua nonché, in via subordinata, la condanna dei concedenti al pagamento dei miglioramenti apportati al fondo da essi coloni.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 17 marzo 1994 da un lato rigettava la domanda attrice, dall'altro dichiarava improcedibile quella riconvenzionale. Gravata tale pronunzia in via principale da TO NA, CH VA e CH NA e, in via incidentale, da CH AR e FE AN CA, quest'ultima sia in proprio che quale erede del defunto genitore FE SA, la Corte di appello di Messina, sezione specializzata agraria, con sentenza 23 ottobre - 13 novembre 1997 dichiarava improponibile la domanda principale, formulata da TO NA, CH VA e CH NA, e rigettava quelle riconvenzionali, compensate le spese di causa. Precisato che nella specie la domanda attrice - diretta all'accertamento della cessazione, alla prima scadenza, del rapporto inter partes e non alla pronunzia di risoluzione per inadempimento del rapporto stesso - non era soggetta alla formalità di cui all'art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203 e evidenziato che il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge era stato ritualmente esperito dall'originario concedente nei confronti di RR SA e di CH AR (e che in forza dello stesso ben potevano i suoi aventi causa proporre il presente giudizio) la Corte di appello di Messina dichiarava - peraltro - improponibile la domanda perché il tentativo di conciliazione non era stato esperito anche nei confronti di FE AN CA, litisconsorte necessaria, che dal 1982 conduceva il fondo oggetto di controversia e che, giusta l'assunto dei concedenti, non aveva mai fatto parte della famiglia colonica del FE SA. Quanto alla domanda riconvenzionale quei giudici hanno affermato che la stessa non doveva essere preceduta dal previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. n. 203 del 1982 ma era, comunque, nel merito, infondata.
Per la cassazione della riassunta pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, AR RO, quale procuratore di CH AR nonché FE AN CA: resistono, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, TR NA, RT NA e TR VA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.P.C.
2. Come accennato in parte espositiva, FE SA, CH AR, e FE AN CA hanno chiesto - in sede di merito - in via principale, la conversione da temporaneo in perpetuo del contratto di colonia inter partes al fine del riconoscimento della facoltà di affrancazione, in via subordinata, l'accertamento della avvenuta esecuzione, da parte di essi concludenti, di miglioramenti sul fondo oggetto di controversia, con condanna dei concedenti al pagamento delle indennità del caso.
I giudici di secondo grado, ritenuta [con statuizione non censurata dagli attuali ricorrenti incidentali e, pertanto, ora coperta da giudicato] la procedibilità di tali domande, le hanno rigettate nel merito, perché sfornite di idonea prova, atteso, da un lato, la inutilizzabilità delle risultanze di cui all'atto notorio esibito perché acquisito non in contraddittorio delle parti e proveniente da soggetti che all'epoca dei fatti erano (tranne uno) in tenerissima età, dall'altro, la inammissibilità delle prove orali dedotte, da ultimo, la non pertinenza, al fine del decidere, della transazione invocata dagli attuali ricorrenti.
3. Con il primo motivo i ricorrenti principali, richiamato il "concetto" di atto notorio quale elaborato dalla dottrina più autorevole, riportato che sono oltre 20 le fonti legislative che prevedono la formazione dell'atto di notorietà, e tra questi, in particolare, l'art. 2, comma 2, l. 22 luglio 1966, n. 607, precisate le funzioni dell'atto di notorietà, nonché - ancora - la natura giuridica e l'efficacia di un tale atto, lamentano "violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 [c.c.] in riferimento all'art. 2, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607". Censurano, in particolare, i ricorrenti la sentenza gravata per non avere accolto la domanda da loro proposta nonostante confermata dal riferito atto notorio, evidenziando che ancorché - tre dei quattro testi da cui l'atto stesso proveniente avessero una età variabile, nel 1937, tra i tre e i nove anni - i giudici del merito non hanno tenuto presente che, in realtà, i miglioramenti indicati nell'atto sono stati apportati in venti anni di duro lavoro.
4. Il motivo [a prescindere dal non trascurabile rilievo che perché si abbia colonia migliorataria soggetta alla disciplina di cui alla l. 25 febbraio 1963, n. 327 non è sufficiente dare la prova che il colono abbia, nel tempo eseguito migliorie, essendo indispensabile anche dimostrare che tali migliorie sono state eseguite in esecuzione di un espresso patto contrattuale (cfr., ad esempio, Cass., 6 giugno 1994, n. 5472) e che, comunque, con specifico riferimento ai contratti di colonia ad meliorandum questi sono disciplinati, per le province siciliane, dal patto collettivo del 28 febbraio 1938, che stabilisce per essi la durata minima di ventinove anni condizionandone, peraltro, la validità all'esistenza di un atto scritto (cfr., Cass., 29 ottobre 1997, n. 10651)] non può trovare accoglimento.
Lo stesso, infatti, è, per un verso, infondato, per altro palesemente inammissibile.
4.1. Quanto al primo profilo si osserva - alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice in alcun modo sottoposta a vaglio critico dai ricorrenti e non in contrasto con quanto si precisa dalla pagina 15 alla pagina 20 del ricorso, in tema di atto notorio - che l'atto notorio non costituisce fonte legale di prova.
Lo stesso, in particolare, deve essere considerato alla stregua di documenti il cui contenuto può essere liberamente valutato dal giudice.
Tale libera valutazione deve essere in concreto ammessa (e non negata a priori) in quei casi particolari nei quali - come nella fattispecie ora in esame - la dichiarazione è resa non già da una delle parti, ma da soggetti estranei al processo che attestano fatti rilevanti ai fini della decisione (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass., 20 luglio 1998, n. 7107 specie in motivazione). L'atto di notorietà - in altri termini - ha semplice valore indiziario e non di prova legale, nel senso che esso fa piena prova delle dichiarazioni e degli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non anche della rispondenza al vero delle circostanze richiamate nell'atto notorio stesso (C. Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 31 dicembre 1996, n. 2084) Gli atti notori - in particolare - mentre possono aver valore, nei casi previsti dalla legge, nei confronti della pubblica amministrazione, non hanno alcun valore nei confronti dell'autorità giudiziaria, che deve assumere nel giudizio, e nel contraddittorio delle parti, le testimonianze delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della causa (Cass., 26 marzo 1984, n. 1979. Sempre nel senso che gli atti notori, avendo un valore meramente indiziario, possono essere discrezionalmente utilizzati dal giudice del merito e concorrono, unitamente al complesso degli elementi di prova raccolti, alla formazione del convincimento del giudice, Cass., 17 gennaio 1981, n. 396). Rappresentando l'atto notorio l'esternazione della conoscenza di fatti che i dichiaranti affermano di avere, ove - giusta quanto si invoca in ricorso - si attribuisse ad esso rango di prova si consentirebbe la elusione delle norme che nel processo disciplinano la deduzione della prova per testimoni e la sua assunzione (Cass., 14 dicembre 1993, n. 12328). I principi che precedono, elaborati con riferimento all'originaria formulazione dell'art. 111 Cost. e come accennato assolutamente pacifici nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, devono ulteriore confermarsi in questa sede, specie a seguito della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.
Giusta la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 111 cost. "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale" ed è palese che violerebbe un tale precetto l'interpretazione delle disposizioni invocate dai ricorrenti nel senso da costoro suggerito e in particolare nel senso che l'atto notorio, precostituito al processo, al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l'avversario abbia valore ai fini della decisione.
Nè, ancora, un tale atto può valere - come pure si adombra in ricorso - ad invertire l'onere della prova, nel senso che spetta all'altra parte dare la prova contraria a quanto risultante da un atto notorio.
Se, infatti, la regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale - è nel senso che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ciò non può che significare, da un lato, che le prove devono essere raccolte nell'effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice, e che l'inversione dell'onere della prova deve essere espressamente prevista da una norma positiva, non potendo derivare esclusivamente da una "iniziativa" di parte (nella specie la predisposizione, prima del giudizio, dell'atto notorio di cui si discute).
Quanto precede, ancora, non è in contrasto con il nuovo comma 5 dell'art. 111 cost., secondo cui, in particolare "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita". A prescindere dal considerare che la disposizione pare dettata con esclusivo riferimento al giudizio penale, si osserva - per quanto attiene il giudizio civile - che ove gli attuali ricorrenti avessero avuto motivo di temere che fossero per mancare uno o più testimoni dovevano, prima del giudizio, avvalersi della speciale procedura di cui all'art. 692 e ss. c.p.c.
4.2. Quanto, ancora, al richiamo alla procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue di cui alla l. 22 luglio 1966 n. 607, il riferimento non è pertinente.
Almeno sotto due concorrenti profili.
In primo luogo si osserva che il presente giudizio (cfr. conclusioni di parte CH AR e FE AN CA, riportate nella intestazione della sentenza gravata) non era volto alla affrancazione del fondo oggetto di controversia, ma solo all'accertamento dei presupposti perché, nella sede opportuna, gli attuali ricorrenti potessero avvalersi della facoltà di affrancazione. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto osservato sopra, si evidenzia che la l. 22 luglio 1966, n. 607 prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore [ora del tribunale in composizione monocratica], destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto;
la seconda, che è eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile) è affidata alla sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza, sia nel caso in cui l'ordinanza del pretore contenga una deliberazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione ovvero di riscatto) sia che si esaurisca in una pronuncia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o di competenza. Tale seconda fase del giudizio, davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale, si svolge in sede di cognizione piena, per il riesame della questione (sostanziale e processuale) già risolta in via di semplice delibazione (Cfr., Cass., 3 maggio 1990, n. 3637). Pacifico quanto sopra non è controverso, ne' in dottrina ne' presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ai fini probatori, la documentazione che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 607 del 1966 deve essere allegata al ricorso per l'affrancazione dei canoni enfiteutici [tra cui atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa), riguarda soltanto la fase di cognizione sommaria devoluta al giudice monocratico e non anche quella a cognizione piena che si instaura davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale, ne segue che il suddetto giudice specializzato deve verificare la fondatezza della domanda di affrancazione sulla base delle contestazioni sollevate dall'opponente e con il metro di valutazione derivante dall'applicazione degli ordinari criteri probatori e dei vigenti principi in materia di validità e prova del rapporto affrancabile dedotto dall'istante (In termini, ad esempio, Cass., 22 febbraio 1988, n. 1835). Esattamente, pertanto, concludendo sul punto, i giudici del merito hanno negato efficacia probatoria all'atto di notorietà di cui si discute.
4.3. Nella seconda parte del primo motivo e, in particolare, da pagina 20 a pagina 25 del ricorso, i ricorrenti denunziano, ancora, che erroneamente i giudici del merito hanno totalmente negato rilevanza alle circostanze riferite nell'atto notorio atteso che, in realtà, tali dichiarazioni sono perfettamente attendibili atteso che "negli anni 1937/1938 in Sicilia non esistevano i camion, trattori, escavatori, ma solamente la forza delle braccia", che quindi tutto il lavoro descritto nell'atto notorio è stato fatto nell'arco di 15/20 anni", "che nel 1937-38 era scoppiata la seconda guerra mondiale e per tutta la durata della guerra il fondo è stato adibito a piantazione di ortaggi e frumento che doveva servire a togliere dalla fame e dalla disperazione non soltanto i servi (coloni) ma anche i padroni", "solamente a partire dagli anni 50 i coloni hanno incominciato le grandi opere di bonifica ...".
Come anticipato nella parte de qua il motivo è manifestamente inammissibile.
Con lo stesso - infatti - non si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di appello, ma si contesta la interpretazione che il giudice del merito ha dato a quanto risultante dal detto documento.
Premesso quanto sopra deve escludersi che la sentenza gravata sia, nella parte de qua, validamente censurata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Premesso che ne' nella intestazione del primo motivo, ne' nella parte motiva dello stesso si fa alcun espresso riferimento ad un vizio della sentenza sotto il ricordato profilo si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia. prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra si osserva che i ricorrenti lungi dal denunziare che i giudici del merito siano incorsi in uno dei sopra indicati vizi si limitano a contrapporre alla valutazione espressa dai giudici del merito sul ricordato documento, la loro personale, soggettiva, interpretazione dello stesso documento così sollecitando un nuovo giudizio di merito precluso in cassazione.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano "violazione dell'art. 2724 c.c. in relazione all'art. 244 e 245 c.p.c.". "Altra grave e grande ingiustizia messa in opera dai secondi giudici - assumono i ricorrenti - si rileva a pag. 12, rigo 16 nel momento in cui sostengono fatti non veri che quindi si riportano integralmente "nè può ammettersi la prova per testi indicata in primo grado e non ammessa sia perché non è stata riproposta con l'appello incidentale sia perché dovrebbero essere sentiti gli stessi testi che hanno reso l'atto notorio considerato non attendibile".
"Purtroppo, proseguono i ricorrenti, le superiori considerazioni non rispondono per niente al vero e siamo dolorosamente costretti a fare rilevare che forse i secondi giudici non hanno letto bene o studiato il fascicolo di primo grado, ove i coloni hanno chiesto di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli che quivi si trascrivono ... il tribunale di Messina ammetteva con ordinanza la prova testimoniale ed i testi, sotto giuramento, sono stati regolarmente escussi".
6. La censura è inammissibile.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero dichiarato inammissibile una prova che in realtà era stata già espletata ed ammessa in primo grado imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235). Nè - ancora - al riguardo spiega rilevanza quanto si assume da parte dei ricorrenti incidentali che in realtà la prova ammessa ed espletata in primo grado aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento se la FE AN CA provvedesse o meno alla coltivazione del fondo.
Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il motivo è inammissibile, ogni altra questione (sulla sua pretesa infondatezza) rimane assorbita.
7. Con il terzo, e ultimo, motivo i ricorrenti principali denunziano "violazione dell'art. 1965/1967 c.c. in relazione all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203".
Osservano, in particolare i ricorrenti che "hanno errato, infine, i secondi giudici a rigettare e a non dare alcun valore giuridico alla transazione effettuata tra le parti con verbale di conciliazione avanti il capo dell'Ispettorato Agrario di Messina con cui i ... TO - CH hanno pagato la somma di lire 55 milioni a titolo di pagamento dei miglioramenti apportati alla parte del fondo di cui chiedeva[no] il rilascio".
8. Il motivo è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt 1965 - 1967 c.c. e art. 46, l. 3 maggio1982, n. 203) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Nella specie, come osservato sopra, i giudici del merito hanno escluso che dalla transazione inter partes, transazione in forza della quale dietro il pagamento della somma di lire 55 milioni i coloni hanno rilasciato, nella disponibilità dei proprietari, un appezzamento di mq. 3231, già oggetto del rapporto di colonia e qualificato come edificabile nel programma di fabbricazione del comune di Savoca (a norma dell'art. 50, l. 3 maggio 1982, n. 203), potesse trarsi la prova, sia pure indiziaria, che i coloni avessero realizzato sia sulla porzione di terreno rilasciata sia su quella rimasta nella loro disponibilità [oggetto del presente giudizio] miglioramenti indennizzabili.
Hanno evidenziato, al riguardo, tra l'altro i giudici del merito che nello stesso documento contenente la transazione il difensore dei TO - CH aveva contestato tutte le asserzioni contenute nella comparsa di controparte con le domande riconvenzionali, quanto alla effettuazione, da parte dei coloni, di migliorie [e che la circostanza, quindi, escludeva che vi fosse, sia pure implicitamente, riconoscimento dell'esistenza di miglioramenti indennizzabili]. Pacifico quanto precede è palese - come anticipato la inammissibilità del motivo in esame.
Allorché, in particolare, si afferma che "dispiace e duole dovere contestare le motivazioni dei secondi giudici che fanno finta di non sapere a quale titolo sia stata pagata la somma di lire 55 milioni da parte dei ... TO CH ai coloni ...", i ricorrenti lungi dal proporre un motivo di ricorso conforme al modello di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c. si limitano, inammissibilmente e contra legem a sovrapporre - alla lettura del documento fatta dai giudici del merito - la loro personale, soggettiva, interpretazione di quello stesso documento.
Nè - ancora - al riguardo è pertinente il rilievo secondo cui "quando si contesta un diritto perché non esiste non si pagano 55 milioni e per di più in presenza di funzionari di categoria e del capo dell'ispettorato dell'agricoltura", atteso che l'art. 50, l. n. 203 del 1982, in caso di rilascio di terreni oggetto di concessione edilizia prevede, espressamente, che il conduttore ha titolo non solo ad essere indennizzato per i miglioramenti di cui all'art. 16, ma anche per le colture in atti nonché ad un ulteriore indennizzo, ai sensi dell'art. 43 della stessa legge n. 203 del 1982. Non avendo le parti imputato il versamento della somma ad una voce o all'altra, e avendo, anzi, il difensore della parte concedente espressamente negato l'esistenza di miglioramenti indennizzabili, esattamente e congruamente i giudici del merito hanno ritenuto - nell'esercizio del loro potere dovere di valutazione delle risultanze processuali - che faceva difetto un riconoscimento, da parte delle concedenti quanto all'esistenza delle migliorie in questione.
9. Quanto alla domanda principale, proposta da TO NA, CH VA e CH NA e volta a conseguire la condanna dei coloni CH AR e FE SA al rilascio del fondo per il 10 novembre 1993 per cessazione del rapporto inter partes la sentenza in questa sede gravata ha dichiarato improponibile tale domanda per non essere stato esperito, prima della proposizione del giudizio, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, nei confronti di RR AN CA.
Si osserva, al riguardo, in sentenza:
- gli attori, in primo grado hanno sempre contestato che la FE AN CA abbia mai fatto parte della famiglia colonica;
- nella specie è stata esperita in primo grado prova per testi ed è risultato che da quando FE SA cadde ammalato la figlia FE AN CA lo sostituì nella conduzione del fondo;
- in relazione alla situazione di fatto non può dirsi che nella specie la FE è stata rappresentata dagli altri componenti la famiglia coltivatrice, nei confronti dei concedenti, stante che questi ne hanno sempre negato la qualità;
- era necessaria la partecipazione della FE al tentativo di conciliazione.
10. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunziano nella parte de qua la sentenza gravata lamentando "violazione dell'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione di norme di diritto e per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", atteso che i giudici del merito non potevano dichiarare improponibile la loro domanda.
11. La censura è fondata, e meritevole di accoglimento. Dispone l'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, che "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio".
Come in più occasione rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (Cass., 21 ottobre 1997, n. 10322). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie le attrici in primo grado dopo avere esperito tentativo di conciliazione - anteriormente al giudizio - nei confronti di FE SA nonché di CH AR hanno evocato in causa esclusivamente costoro.
È palese - pertanto - che le stesse avevano puntualmente adempiuto all'onere di cui si discute e che i giudici a quibus non potevano sanzionare con la declaratoria di improponibilità la loro domanda solo perché non avevano esperito il tentativo di conciliazione di cui si discute anche nei confronti di un terzo soggetto da loro non evocato in giudizio.
Si deve concludere, pertanto, che l'affermazione fatta al riguardo dai giudici del merito è erronea in diritto, non potendosi dubitare che l'"altra parte" indicata dall'art. 46, comma 1, della legge n. 203 del 1982, è la "parte" che l'attore intende evocare in giudizio e non la "giusta parte" id est il reale contraddittore, atteso che ove la domanda sia proposta nei confronti del non legittimato o di chi non è titolare del rapporto dedotto in causa la domanda deve essere rigettata per infondatezza e non essere dichiarata improponibile per inosservanza nei confronti della giusta parte del tentativo di conciliazione.
Non rileva, in senso contrario a quanto sopra riferito, ne' che il terzo (nella specie: FE AN CA) si sia volontariamente costituito in giudizio, ne' che i giudici del merito abbiano affermato l'esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l'art. 105 c.p.c. prevede, expressis, che "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere in confronto di tutte le parti o di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo" ma dalla disposizione non può - affatto - ricavarsi il corollario, postulato nella specie dai giudici del merito, secondo cui il terzo, intervenendo volontariamente in un giudizio ritualmente proposto nei confronti di altre parti possa far dichiarare "improponibile" la domanda formulata contro queste. Al riguardo, come si è già osservato, è - eventualmente - onere del terzo, prima di spiegare intervento in una controversia agraria, allorché intenda proporre una domanda "nuova", neppure per implicito ricompresa nel petitum della domanda principale e di quella riconvenzionale, esperire il tentativo di conciliazione nei confronti delle parti originarie (cfr. Cass., 2 agosto 1997, n. 7175, specie in motivazione), ma non - certamente - nella facoltà del terzo, costituendosi in un giudizio tra altre parti, far dichiarare improponibile la domanda non rivolta contro di lui.
Nella specie, peraltro, doveva trovare applicazione il principio diritto, già espresso da questa Corte, secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale, secondo i tempi e le modalità indicati dall'art. 46 della l. 3 maggio 1982 n. 203, non è necessario per l'ipotesi di intervento volontario esplicato nel corso di giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata del contratto di affittanza, da parte di soggetto che sia familiare coltivatore indicato dal concedente come coadiutore nella diretta conduzione del fondo (Cfr., Cass., 21 ottobre 1994, n. 8653). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi l'ulteriore errore di diritto commesso dai giudici del merito allorché hanno affermato che la AR AN CA non è stata rappresentata dagli altri componenti della famiglia coltivatrice, nel tentativo di conciliazione esperito dai concedenti, stante che questi "ne hanno sempre negato la qualità".
In caso di impresa familiare coltivatrice equiparabile alla società semplice è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della l. n. 203 del 1982, il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata. Ciò implica - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice - la sufficienza del tentativo di conciliazione ex art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice (Tra le tantissime, cfr. Cass., 12 maggio 1999, n. 4686). RT quanto sopra è palese, da un lato, che accertata l'esistenza, tra le parti, di una impresa familiare coltivatrice la sentenza resa nei confronti di uno solo dei suoi partecipi è, comunque, opponibile a tutta l'"impresa", dall'altro, che ove sia parte del giudizio una tale impresa, in persona di un suo componente, non deve integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i suoi partecipi, a prescindere dall'opinione soggettiva del concedente al riguardo (essendo, eventualmente, come già osservato sopra, onere di colui che pretende sia accertata la propria qualità di membro di tale impresa, mediante domanda nei confronti della parte concedente e degli altri partecipi all'impresa, svolta in autonomo giudizio o intervenendo in altra controversia già pendente, esperire previamente il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203). Non essendosi i giudici del merito attenutì ai principi di diritto sopra esposti, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto, con assorbimento del secondo (con il quale si denunzia che non costituisce domanda nuova in appello la richiesta di rilascio del fondo oggetto di controversia per una data diversa e successiva, rispetto a quella indicata in primo grado) e la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda attrice per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, da parte delle attrici, nei confronti dell'intervenuta FE Canna CA, deve essere cassata.
La causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Messina, sezione specializzata agraria, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa sezione specializzata agraria presso la corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001