Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5154
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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La regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, comporta che le prove devono essere raccolte nell'effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all'atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l'avversario, ne' tale atto può implicare un'inversione dell'onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera "iniziativa" di parte (nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva negato valore di prova legale, idonea ad invertire l'onere probatorio, ad un atto notorio attestante la sussistenza di miglioramenti fondiari, ai fini della conversione da temporaneo a perpetuo del contratto di colonia intercorso fra le parti).

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  • 1Notorio è l'atto, dubbia l'utilizzabilità
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  • 2Le autocertificazioni non entrano nel processo tributario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5154
Data del deposito : 6 aprile 2001

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