Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
L'omessa convocazione, ad opera dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle parti e dei rappresentanti di categoria, prevista dall'art. 46, secondo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel caso in cui una parte del rapporto agrario, intendendo intraprendere un'azione giudiziaria inerente allo stesso rapporto, ne dia preventiva comunicazione ai sensi del comma primo, non può influire sul diritto di ciascuna delle parti di introdurre la domanda giudiziale, posto che il comma quinto della stessa norma consente alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca, restando del tutto indifferenti le ragioni per cui il tentativo di conciliazione non viene definito entro tale termine.
Nel caso di famiglia coltivatrice equiparabile alla società semplice è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata. Ciò implica la sufficienza del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203 nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MA FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FU PR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato RAIMONDO CROCE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TO LA, DI TO IO, DI TO VI, DI TO RA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, ( con studio in 80100 POZZUOLI (Napoli) VIA CELLE N.2; giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1260/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, sez.spec. agraria, emessa il 9/4/97, depositata il 09/05/97;
RG.2224/96. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8.6.93 TA OC adiva la sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli al fine di sentire dichiarare esso istante titolare del rapporto di affittanza agraria avente ad oggetto il fondo rustico con annessi comodi e fabbricato sito in Bacoli, località Sciarrera di proprietà di Di TO OL, MA, VI e RA. Esponeva il ricorrente che alla morte di Di TO GE erano succeduti nella coltivazione del fondo TA NO ed esso istante coadiuvato dalla moglie FI BR. Deceduto successivamente anche TA NO, la coltivazione del fondo era proseguita ad opera di esso istante e della moglie con scadenza del rapporto al 6.5.97 o 10.11.97 ex art.2 l. 203/82. Riferiva, ancora, che i proprietari avevano più volte respinto il canone inviato.
Radicatosi il contraddittorio, i Di TO assumevano che il solo TA OC era subentrato nel rapporto contrattuale, in via riconvenzionale chiedevano la declaratoria di cessazione del contratto di locazione con condanna del TA al rilascio del fondo. Con sentenza del 19.6.96 il Tribunale dichiarava cessato il rapporto alla data del 10.11.97 condannando il TA al rilascio del fondo.
A seguito di impugnazione del TA, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 9.5.97 rigettava l'appello proposto dal TA stesso condannandolo al pagamento delle spese.
Osservava, tra l'altro, la Corte che i Di TO prima di proporre domanda riconvenzionale avevano esperito il tentativo di conciliazione dinanzi l'Ispettorato Agrario, ma il TA non si era presentato pur convocato.
Non occorreva, altresì, integrare il contraddittorio nei confronti della BR, spettando la rappresentanza della famiglia coltivatrice a ciascun membro della famiglia stessa per il caso di mancata richiesta del concedente sulla specifica nomina, come in concreto. Legittimamente, quindi, il TA rappresentava la famiglia coltivatrice (art. 48 l. 203/82). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TA affidandolo a due motivi sostenuti da memoria.
Hanno resistito con controricorso i Di TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il TA, denunziata la violazione dell'art. 46 della l. 203/82, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la sezione specializzata agraria della Corte di Appello abbia disatteso la eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata convocazione necessaria per consentirgli l'intervento nella procedura attinente il tentativo di conciliazione. Con altro profilo di censura il TA deduce che alla convocazione dell'IPA aderì solo il dott. Salvato Giuseppe per delega dell'avv. Buonanno ma privo di procura idonea alla eventuale conciliazione. La doglianza è priva di fondamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( 7980/94) la omessa convocazione ad opera dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura delle parti e dei rappresentati di categoria prevista dall'art. 46, 2 comma della l. 203/82 al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel caso in cui una parte del rapporto agrario, intendendo intraprendere un'azione giudiziaria inerente allo stesso rapporto ne dia preventiva comunicazione ai sensi del primo comma, non può influire sul diritto di ciascuna delle parti di introdurre la domanda giudiziale posto che il quinto comma della stessa norma consente alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca, restando del tutto indifferenti le ragioni per cui il tentativo di conciliazione non viene definito entro tale termine. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale ha, ora, rilevato che l'IPA ha, comunque, fissato la convocazione delle parti per il giorno 24.2.94, anche se non necessaria per quanto si è dinanzi detto, di guisa che ha fatto buon governo dell'art. 46 della l. 203/82 affermando con esauriente motivazione che, nella fattispecie, vi era stata la comunicazione sia alla controparte che all'Ispettorato agrario che, a sua volta, aveva convocato le parti per il giorno predetto. (24.2.94).
Quanto al secondo profilo di censura riguardante i poteri del TI dinanzi l'Ispettorato agrario va osservato che tale doglianza è stata proposta per la prima volta solo in sede di legittimità il che ne importa la inammissibilità. In ogni caso, facendo essa riferimento ad eventuale irregolarità della procedura amministrativa, non può essere dedotta nel successivo giudizio innanzi al giudice ordinario che non costituisce la sede di revisione della regolarità della detta procedura, tale essendo quella amministrativa (cfr. Cass. 8558/91 e 2490/93). Con il secondo mezzo di annullamento il TA, denunziata la violazione dell'art. 48 della l. 203/82, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte del merito abbia errato nel disattendere la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di BR FI, coniuge e componente della impresa familiare coltivatrice facente capo ad esso ricorrente.
La censura è priva di pregio.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, 2983/98) nel caso di famiglia coltivatrice equiparabile alla società semplice, è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante ai sensi dell'art. 48 della l. 203/82, il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata;
ciò implica la sufficienza del tentativo di conciliazione nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice. Nella motivazione della sentenza impugnata la corte ha evidenziato che, non essendovi stata richiesta del concedente, non si era provveduto alla nomina del rappresentante per cui la stessa spettava a ciascun membro della famiglia con la ulteriore conseguenza che il TA rappresentava la famiglia coltivatrice senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della BR. La decisione adottata dai secondi giudici è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, oltre che sufficientemente motivata per cui si sottrae ad ogni censura.
Va, in conclusione, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo seguendosi la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire.17.000 e degli onorari che liquida in lire 2.000.000. Così deciso in Roma il 4.2.99.