Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4686
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'omessa convocazione, ad opera dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle parti e dei rappresentanti di categoria, prevista dall'art. 46, secondo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel caso in cui una parte del rapporto agrario, intendendo intraprendere un'azione giudiziaria inerente allo stesso rapporto, ne dia preventiva comunicazione ai sensi del comma primo, non può influire sul diritto di ciascuna delle parti di introdurre la domanda giudiziale, posto che il comma quinto della stessa norma consente alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca, restando del tutto indifferenti le ragioni per cui il tentativo di conciliazione non viene definito entro tale termine.

Nel caso di famiglia coltivatrice equiparabile alla società semplice è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata. Ciò implica la sufficienza del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203 nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4686
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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