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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1500/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1500/2025 R.G., promossa da:
(P.I: , quale nuova ragione sociale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
che, giusto provvedimento autorizzativo IVASS di cui alla delibera n. 105 del CP_2
18.06.2013, prot. 32-13-000882, è divenuta conferitaria, con effetto 01.07.2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della l' di CP_3 CP_1 [...] con tutti i relativi rapporti giuridici, per atto 28.06.2013 Notaio CP_4 Persona_1 di Milano, rep. n. 18.568/5.996, con contestuale modifica della propria
[...]
denominazione in e trasferimento della sede legale da Roma, Via Controparte_1
Bissolati n. 23, a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, - iscrizione nel Registro
Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA , in persona del suo procuratore P.IVA_2 speciale nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_5 C.F._1
domiciliato in Genova, Via Fieschi n. 9, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di Milano del 01.03.2024, rep.n.62.115/29.601, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv.to Enzo Benincasa e dall'Avv. Alessia Benincasa e presso il loro studio elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ), residente in [...], Controparte_6 C.F._2
Via Cesare Fani n° 14;
RESISTENTE - contumace
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da verbale dell'udienza del 28.10.2025 riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.c., adiva il Tribunale di Arezzo per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni nei confronti del dott. Controparte_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, accertata la sussistenza della franchigia prevista nel contratto assicurativo intercorso tra il Dott. e la , condannare il CP_6 Controparte_7 convenuto a rimborsare/corrispondere/risarcire parte ricorrente della somma € 10.000,00, pari all'importo della predetta franchigia corrisposta a parte lesa, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre spese di avvio per la mediazione obbligatoria per € 190,32, o quella diversa somma – maggiore e/o minore - che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione.”.
Con decreto del 15.07.2025 veniva fissata la prima udienza al 28.10.2025, alla quale parte resistente non compariva, né si costituiva. Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, stante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
La causa, documentalmente istruita, veniva quindi trattenuta in decisione.
***
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio presso il Tribunale di Arezzo il Dott. e
[...] Controparte_6
il Centro , perché venisse accertata la loro responsabilità solidale Controparte_8
a seguito di un intervento di protesizzazione di anca subito nel 2021 (doc. 1);
- Il ricorso assumeva il ruolo n° 1348/2023 e il Dott. veniva chiamato in causa CP_6
dal quale chirurgo ortopedico che aveva effettuato Controparte_9
l'intervento di “artoprotesi di anca sinistra non cementata” eseguito in data 22.02.2021
2 presso il centro convenuto;
- Seguiva poi la costituzione in giudizio del chirurgo con richiesta di chiamata in causa della (doc. 2), quale compagnia assicuratrice con la quale il Controparte_7
professionista aveva in essere una polizza responsabilità civile professionale, stipulata a livello collettivo tra la comparente e la Controparte_10
(Polizza n° 390780964 con le condizioni generali di assicurazione in uno con il certificato di adesione n° 263 da parte del Dott. sub doc. 3); CP_6
- Si costituiva altresì il C.C.T. e la con le comparse di Controparte_7
costituzione (doc. 4), contestando la responsabilità ed ogni altro addebito;
- - Il procedimento seguiva il suo corso e veniva nominato il Collegio peritale nelle persone della Dott.ssa e del Dott. come da ordinanza di nomina e Per_3 Per_4 conferimento incarico del 9.10.2023 (doc. 5) i quali, previo giuramento, inoltrarono alle parti una bozza di consulenza (doc. 6) fissando al contempo più incontri per il tentativo di conciliazione rispetto a quanto prospettato;
- In relazione a tale proposta, il consulente di parte Generali, Dott. Persona_5
esprimeva parere favorevole (cfr. comunicazione dell'08.03.2025, doc. 7);
- Seguivano pertanto successivi ripetuti confronti – telefonici e via mail - tra i legali delle parti che portavano ad un'intesa su un testo transattivo che il Dott. CP_6 condivideva. Veniva infatti trasmessa via mail in data 20.08.2024 dal proprio legale di fiducia, Avv. Filippo Calabrese, l'accordo con la sottoscrizione del chirurgo (doc. 8), testo che poi sarebbe dovuto girare tra le altre parti per la raccolta della firma;
- il testo dell'accordo non è altro che la traduzione monetaria della proposta formulata dal Collegio peritale: IP 8% = € 11.538,11; ITP gg 240 = 6.628,80; danno morale 33%
- 6.055,03; spese mediche € 5.300,00. Totale = € 29.521,94 arrotondato ad €
30.000,00. Da aggiungere poi € 2.196,00 per rimborso spese corrisposte dalla ricorrente ai CTU, € 1.830,00 quale saldo compensi CTU ed € 4.000,00 per compensi dei legali. Il tutto per l'importo finale indicato nell'accordo di € 38.026,00, da dividere a metà tra il Dott. manlevato da al netto della franchigia, CP_6 Controparte_7 ed il;
Controparte_9
- Poiché la scrittura privata sottoscritta dal Dott. mancava della firma del legale CP_6
per rinuncia alla solidarietà professionale, veniva chiesto all'Avv. Calabrese di
3 sottoscrivere anch'esso l'accordo. Nel frattempo veniva perfezionato il testo con l'aggiunta del seguente inciso al penultimo paragrafo dell'ultimo punto: “con eccezione di quanto stabilito al paragrafo precedente” (doc. 9). Integrazione fatta per precisare meglio la franchigia richiamata al paragrafo precedente, che non mutava in alcun modo il contenuto dell'accordo e l'esposizione delle parti. Il legale di parte resistente comunicava di essere in attesa che il suo assistito sottoscrivesse il testo definitivo. Inspiegabilmente il Dott. cambiava nel frattempo idea e decideva di CP_6 non dare seguito all'adesione all'accordo definitivo condiviso tra tutti, a cui di fatto aveva precedentemente prestato acquiescenza;
- Preso atto del rifiuto di parte assicurata a definire la vertenza e comunque considerando le risultanze penalizzanti della ctu e la volontà di tutte le altre parti di definire la controversia, anche per contenerne i costi, si procedeva a definire la posizione attraverso un accordo a tre, che prevedesse giocoforza a carico della
[...]
l'accollo della franchigia di € 10.000,00; CP_7
- In data 19.09.2024 veniva pertanto sottoscritta l'intesa sui medesimi importi e condizioni già indicati nel precedente accordo tra tutte le parti. Si precisava altresì al penultimo capoverso come “la si riserva il diritto di ripetere € 10.000,00 CP_7
dal proprio assistito Dott. in esecuzione della franchigia Controparte_6 contrattualmente prevista” (doc. 10) La vertenza veniva pertanto definita con il pagamento di quanto dovuto per capitale (doc. 11) e per compensi. Anche per tale voce di danno € 2.000,00 furono corrisposte direttamente al legale Avv. Simona Bianchi da parte di ed € 2.000,00 all'Avv. Vittorio Martinelli da parte del CP_7 [...]
; Controparte_9
- i tentativi bonari di recupero avevano esito negativo.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dai documenti in atti, emerge infatti come la responsabilità del Dott. sia stata senza CP_6
dubbio accertata dal collegio peritale nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc, senza che la difesa tecnica del chirurgo abbia obiettato alcunché.
4 Risulta peraltro che, nell'ambito di tale procedimento, il medico abbia chiamato in causa la compagnia assicurativa in forza di polizza precedente, non più operativa e con la previsione di franchigia più alta. La polizza allegata in tale sede risulta essere la n° 380559115 con decorrenza dall'11.06.2018 fino all'11.06.2019 e rinnovo sino all'11.06.2020. Tale polizza risulta essere stata sostituita con quella in vigore per i fatti di causa, ben più favorevole in quanto “collettiva” sottoscritta dalla Controparte_11
– in favore dei proprio iscritti (Polizza n° 390780964 prodotta sub doc. 3). Dalla lettura della polizza risulta che questa assicura “Ciascun medico chirurgo specialista in Ortopedia e
Traumatologia iscritto all'associazione Contraente Controparte_11 che abbia aderito versando la relativa quota di premio” (si cfr.
[...]
definizioni assicurato) e la Compagnia, ai sensi dell'art. 1: “si obbliga a tenere indenne l fino a concorrenza delle somme indicate sul Certificato di Assicurazione, di Parte_2
quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto in qualità di libero professionista compresa quella esercitata in regime extramoenia da dipendente pubblico del servizio sanitario nazionale”.
Non vi è dubbio, in quanto in atti, che il Dott. ha aderito a tale contratto assicurativo CP_6
a far data dal 31.12.2021 (cfr. “certificato di adesione” “doc. 3”). Per quanto riguarda il periodo di validità temporale, ai sensi dell'art. 3: “è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nel Certificato di Assicurazione, sempreché originate da errori posti in essere durante il medesimo periodo”, con l'estensione agli errori pregressi decennale (cfr. art. 3, secondo comma).
La richiesta di risarcimento è stata inoltrata da controparte con missiva del 22.11.2022 (si cfr. doc. 8 allegato da parte lesa al ricorso per ATP, sub doc. 14 del ricorso introduttivo), quindi la denuncia (regime “claims made”) è stata fatta durante il periodo di vigenza della polizza collettiva, per errori professionali commessi nel febbraio 2021, quindi ampiamente all'interno del periodo di garanzia pregressa prevista contrattualmente.
5 Tale polizza prevede una franchigia di € 10.000,00, come chiaramente evincibile dal certificato di adesione (doc. 3).
Risultando pertanto che la compagnia assicurativa abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto dal proprio assicurato, compreso l'importo della suddetta franchigia, tale somma dovrà essere restituita dal medesimo assicurato, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Lucia
Faltoni, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso così dispone:
1) condanna a corrispondere a euro Controparte_6 Controparte_1
10.000,00 a titolo di franchigia, oltre interessi legale dal giorno della domanda fino al saldo effettivo;
2) nulla sulle spese stante la contumacia di Controparte_6
Arezzo, 24.11.2025 il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1500/2025 R.G., promossa da:
(P.I: , quale nuova ragione sociale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
che, giusto provvedimento autorizzativo IVASS di cui alla delibera n. 105 del CP_2
18.06.2013, prot. 32-13-000882, è divenuta conferitaria, con effetto 01.07.2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della l' di CP_3 CP_1 [...] con tutti i relativi rapporti giuridici, per atto 28.06.2013 Notaio CP_4 Persona_1 di Milano, rep. n. 18.568/5.996, con contestuale modifica della propria
[...]
denominazione in e trasferimento della sede legale da Roma, Via Controparte_1
Bissolati n. 23, a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, - iscrizione nel Registro
Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA , in persona del suo procuratore P.IVA_2 speciale nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_5 C.F._1
domiciliato in Genova, Via Fieschi n. 9, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di Milano del 01.03.2024, rep.n.62.115/29.601, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv.to Enzo Benincasa e dall'Avv. Alessia Benincasa e presso il loro studio elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ), residente in [...], Controparte_6 C.F._2
Via Cesare Fani n° 14;
RESISTENTE - contumace
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da verbale dell'udienza del 28.10.2025 riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.c., adiva il Tribunale di Arezzo per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni nei confronti del dott. Controparte_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, accertata la sussistenza della franchigia prevista nel contratto assicurativo intercorso tra il Dott. e la , condannare il CP_6 Controparte_7 convenuto a rimborsare/corrispondere/risarcire parte ricorrente della somma € 10.000,00, pari all'importo della predetta franchigia corrisposta a parte lesa, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre spese di avvio per la mediazione obbligatoria per € 190,32, o quella diversa somma – maggiore e/o minore - che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione.”.
Con decreto del 15.07.2025 veniva fissata la prima udienza al 28.10.2025, alla quale parte resistente non compariva, né si costituiva. Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, stante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
La causa, documentalmente istruita, veniva quindi trattenuta in decisione.
***
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio presso il Tribunale di Arezzo il Dott. e
[...] Controparte_6
il Centro , perché venisse accertata la loro responsabilità solidale Controparte_8
a seguito di un intervento di protesizzazione di anca subito nel 2021 (doc. 1);
- Il ricorso assumeva il ruolo n° 1348/2023 e il Dott. veniva chiamato in causa CP_6
dal quale chirurgo ortopedico che aveva effettuato Controparte_9
l'intervento di “artoprotesi di anca sinistra non cementata” eseguito in data 22.02.2021
2 presso il centro convenuto;
- Seguiva poi la costituzione in giudizio del chirurgo con richiesta di chiamata in causa della (doc. 2), quale compagnia assicuratrice con la quale il Controparte_7
professionista aveva in essere una polizza responsabilità civile professionale, stipulata a livello collettivo tra la comparente e la Controparte_10
(Polizza n° 390780964 con le condizioni generali di assicurazione in uno con il certificato di adesione n° 263 da parte del Dott. sub doc. 3); CP_6
- Si costituiva altresì il C.C.T. e la con le comparse di Controparte_7
costituzione (doc. 4), contestando la responsabilità ed ogni altro addebito;
- - Il procedimento seguiva il suo corso e veniva nominato il Collegio peritale nelle persone della Dott.ssa e del Dott. come da ordinanza di nomina e Per_3 Per_4 conferimento incarico del 9.10.2023 (doc. 5) i quali, previo giuramento, inoltrarono alle parti una bozza di consulenza (doc. 6) fissando al contempo più incontri per il tentativo di conciliazione rispetto a quanto prospettato;
- In relazione a tale proposta, il consulente di parte Generali, Dott. Persona_5
esprimeva parere favorevole (cfr. comunicazione dell'08.03.2025, doc. 7);
- Seguivano pertanto successivi ripetuti confronti – telefonici e via mail - tra i legali delle parti che portavano ad un'intesa su un testo transattivo che il Dott. CP_6 condivideva. Veniva infatti trasmessa via mail in data 20.08.2024 dal proprio legale di fiducia, Avv. Filippo Calabrese, l'accordo con la sottoscrizione del chirurgo (doc. 8), testo che poi sarebbe dovuto girare tra le altre parti per la raccolta della firma;
- il testo dell'accordo non è altro che la traduzione monetaria della proposta formulata dal Collegio peritale: IP 8% = € 11.538,11; ITP gg 240 = 6.628,80; danno morale 33%
- 6.055,03; spese mediche € 5.300,00. Totale = € 29.521,94 arrotondato ad €
30.000,00. Da aggiungere poi € 2.196,00 per rimborso spese corrisposte dalla ricorrente ai CTU, € 1.830,00 quale saldo compensi CTU ed € 4.000,00 per compensi dei legali. Il tutto per l'importo finale indicato nell'accordo di € 38.026,00, da dividere a metà tra il Dott. manlevato da al netto della franchigia, CP_6 Controparte_7 ed il;
Controparte_9
- Poiché la scrittura privata sottoscritta dal Dott. mancava della firma del legale CP_6
per rinuncia alla solidarietà professionale, veniva chiesto all'Avv. Calabrese di
3 sottoscrivere anch'esso l'accordo. Nel frattempo veniva perfezionato il testo con l'aggiunta del seguente inciso al penultimo paragrafo dell'ultimo punto: “con eccezione di quanto stabilito al paragrafo precedente” (doc. 9). Integrazione fatta per precisare meglio la franchigia richiamata al paragrafo precedente, che non mutava in alcun modo il contenuto dell'accordo e l'esposizione delle parti. Il legale di parte resistente comunicava di essere in attesa che il suo assistito sottoscrivesse il testo definitivo. Inspiegabilmente il Dott. cambiava nel frattempo idea e decideva di CP_6 non dare seguito all'adesione all'accordo definitivo condiviso tra tutti, a cui di fatto aveva precedentemente prestato acquiescenza;
- Preso atto del rifiuto di parte assicurata a definire la vertenza e comunque considerando le risultanze penalizzanti della ctu e la volontà di tutte le altre parti di definire la controversia, anche per contenerne i costi, si procedeva a definire la posizione attraverso un accordo a tre, che prevedesse giocoforza a carico della
[...]
l'accollo della franchigia di € 10.000,00; CP_7
- In data 19.09.2024 veniva pertanto sottoscritta l'intesa sui medesimi importi e condizioni già indicati nel precedente accordo tra tutte le parti. Si precisava altresì al penultimo capoverso come “la si riserva il diritto di ripetere € 10.000,00 CP_7
dal proprio assistito Dott. in esecuzione della franchigia Controparte_6 contrattualmente prevista” (doc. 10) La vertenza veniva pertanto definita con il pagamento di quanto dovuto per capitale (doc. 11) e per compensi. Anche per tale voce di danno € 2.000,00 furono corrisposte direttamente al legale Avv. Simona Bianchi da parte di ed € 2.000,00 all'Avv. Vittorio Martinelli da parte del CP_7 [...]
; Controparte_9
- i tentativi bonari di recupero avevano esito negativo.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dai documenti in atti, emerge infatti come la responsabilità del Dott. sia stata senza CP_6
dubbio accertata dal collegio peritale nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc, senza che la difesa tecnica del chirurgo abbia obiettato alcunché.
4 Risulta peraltro che, nell'ambito di tale procedimento, il medico abbia chiamato in causa la compagnia assicurativa in forza di polizza precedente, non più operativa e con la previsione di franchigia più alta. La polizza allegata in tale sede risulta essere la n° 380559115 con decorrenza dall'11.06.2018 fino all'11.06.2019 e rinnovo sino all'11.06.2020. Tale polizza risulta essere stata sostituita con quella in vigore per i fatti di causa, ben più favorevole in quanto “collettiva” sottoscritta dalla Controparte_11
– in favore dei proprio iscritti (Polizza n° 390780964 prodotta sub doc. 3). Dalla lettura della polizza risulta che questa assicura “Ciascun medico chirurgo specialista in Ortopedia e
Traumatologia iscritto all'associazione Contraente Controparte_11 che abbia aderito versando la relativa quota di premio” (si cfr.
[...]
definizioni assicurato) e la Compagnia, ai sensi dell'art. 1: “si obbliga a tenere indenne l fino a concorrenza delle somme indicate sul Certificato di Assicurazione, di Parte_2
quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto in qualità di libero professionista compresa quella esercitata in regime extramoenia da dipendente pubblico del servizio sanitario nazionale”.
Non vi è dubbio, in quanto in atti, che il Dott. ha aderito a tale contratto assicurativo CP_6
a far data dal 31.12.2021 (cfr. “certificato di adesione” “doc. 3”). Per quanto riguarda il periodo di validità temporale, ai sensi dell'art. 3: “è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nel Certificato di Assicurazione, sempreché originate da errori posti in essere durante il medesimo periodo”, con l'estensione agli errori pregressi decennale (cfr. art. 3, secondo comma).
La richiesta di risarcimento è stata inoltrata da controparte con missiva del 22.11.2022 (si cfr. doc. 8 allegato da parte lesa al ricorso per ATP, sub doc. 14 del ricorso introduttivo), quindi la denuncia (regime “claims made”) è stata fatta durante il periodo di vigenza della polizza collettiva, per errori professionali commessi nel febbraio 2021, quindi ampiamente all'interno del periodo di garanzia pregressa prevista contrattualmente.
5 Tale polizza prevede una franchigia di € 10.000,00, come chiaramente evincibile dal certificato di adesione (doc. 3).
Risultando pertanto che la compagnia assicurativa abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto dal proprio assicurato, compreso l'importo della suddetta franchigia, tale somma dovrà essere restituita dal medesimo assicurato, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Lucia
Faltoni, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso così dispone:
1) condanna a corrispondere a euro Controparte_6 Controparte_1
10.000,00 a titolo di franchigia, oltre interessi legale dal giorno della domanda fino al saldo effettivo;
2) nulla sulle spese stante la contumacia di Controparte_6
Arezzo, 24.11.2025 il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni
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