Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
Si configura il delitto di estorsione nella forma consumata, e non tentata, anche nel caso in cuia seguito della condotta costruttiva, la persona offesa rilasci un assegno privo di provvista ovvero emesso per un conto corrente estinto, atteso che, con la consegna, si realizzano sia l'ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento, sia il simmetrico danno per l'emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell'incorporazione del credito nel titolo, l'adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all'incasso.
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2017, n. 44853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44853 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
44853-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 17/05/2017 Sentenza n. 548/2017 Registro generale n. 37902/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CARCANO Presidente Dott. VANNUCCI MARCO Consigliere Consigliere Dott. TALERICO PALMA Dott. DI GIURO GAETANO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ON CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MU AT N. 6/7/1968 UC MA IA N. 12/6/1969 DI OR AU N. 28/10/1962 CE ON N. 18/7/1965 NN CH N. 29/3/1975 AN MA N. 10/2/1977 AV VA N.18/6/1954 DE AR AN N. 27/3/1991 TO AN 17/9/1981 AI AT N. 19/2/1981 UC FA N. 21/9/1980 avverso la sentenza emessa dalla OR d'appello di Napoli in data 3/12/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ON CAIRO;
li 2 Uditi: - il P.M. dott. NT Mura, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa OR che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
- i Difensori avvocato Cinquegrana per Di OR e AV che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
avvocato OV Aricò, per CA LE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avvocato Giansi, ex art 102 cod. proc. pen. per delega dell'avvocato De Stavola, nell'interesse di DI MA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avvocato Ciero per De RA UC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avvocato Irace per TO LI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La OR d'appello di Napoli il 3 dicembre 2015, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 7/7/2014 assolveva De RA MA dal reato di partecipazione ad associazione di tipo camorristico, ascritto al capo A della rubrica, limitatamente al periodo precedente l'1/6/2012 e rideterminava la pena in quella di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 5000 di multa. Confermava la sentenza impugnata nel resto, decisione con cui il giudice per l'udienza preliminare indicato aveva dichiarato colpevoli: -· UN AT dei reati ascritti ai capi A e C (di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 9-1-2014) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma VI cod. pen. lo aveva condannato alla pena di anni dieci di reclusione previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p.; -CA IA RA dei reati ascritti ai capi A e K ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma VI cod. pen. lo aveva condannato alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p.; Di OR RI dei reati ascritti ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma VI cod. pen. lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6000 di multa previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p.; RU NT e AN IC del reato ascritto al capo B e li aveva condannati alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 4400 di multa ciascuno;
DI MA dei reati ascritti ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma VI cod. pen. lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6000 di multa previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p. TI CO dei reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 2 li 203, riuniti gli illeciti sotto il vincolo della continuazione lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione d euro 6400 di multa;
-· AV OV dei reati ascritti ai capi y, z aa bb e lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 1600 di multa previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p.. -De RA CO dei reati ascritti lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa previa unificazione dei fatti ex art. 81 cpv. c.p. -De RA UC e De RA UG IE del reato ascritto al capo bb e li aveva condannati alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa ciascuno;
-TO LI del reato ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche l'aveva condannata alla pena di anni uno di reclusione;
- IS AT dei reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, riuniti gli illeciti sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa;
-CA LE del reato a lui ascritto al capo K1 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa;
gli imputati erano stati assolti dalle contestazioni residualmente ascritte.
1.1. La OR d'appello richiamava la sentenza di primo grado e ricostruiva la struttura del clan camorristico dei casalesi, descrivendone le vicende evolutive, il consolidarsi al suo interno della fazione VI-AV e dei sottogruppi CA, RO e SS. Spiegava che il processo era nato dalle fitte attività di indagine poste in essere tra gli anni 2009 e 2012, allorquando erano state compiute attività di ricerca del latitante VI NT detto o ninno. Erano esaminate le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, quali IS AT, CA RL e CA AT. Si procedeva, poi, alla ricostruzione dei rapporti tra le famiglie RO, CA e SS ed erano richiamati i contributi narrativi offerti da diversi e ulteriori collaboratori di giustizia (LO AN, Di CA IL, CA AT, RG BE, LO UM, Di RA OL De MO IO, ON CO). Erano, ancora, scrutinate le intercettazioni che offrivano riscontro alla tesi d'accusa. Si passava, dunque, all'esame del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alla condanna inflitta per la relativa condotta di partecipazione nei confronti di UN AT, CA IA RA, Di OR RI e DI MA. Annotava la OR d'assise d'appello che le impugnazioni non articolavano una vera critica alle motivazioni rese e che gli argomenti proposti nelle relative impugnazioni risultavano 3 Gi già esaminati dal primo giudice, con una motivazione che la OR territoriale aveva ritenuto di condividere. Erano valorizzate, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore AR (in data 8/3/2013). In questa logica la OR territoriale sottolineava proprio il timore dei coniugi UN e CA IA RA, collegato alle conseguenze derivanti dalla collaborazione del medesimo AR. Spiegava che a costui era stato inviato un messaggio dal UN, affinché non si presentasse a deporre in altro processo a carico di SA ZO e riferiva del ruolo di entrambi nelle attività estorsive nel contesto territoriale di AR (cfr. fl.17 della sentenza impugnata). Erano, poi, enucleati altri indicatori e, tra questi, il coinvolgimento del medesimo UN nelle attività di estorsione oggetto di ricostruzione nel processo. Si procedeva, dunque, all'esame della posizione associativa del Di OR RI. Il giudice a quo richiamava (fll. 18 e 19) le dichiarazioni dei collaboratori tra cui quelle del EN AT, CA RL, NO PE, De MO IO, La RE AU, DI LU, DI SO, Di RA OL, CO NT e CA AT e valutava i controlli di polizia giudiziaria in uno ai testi di diverse intercettazioni rilevanti. Si passava, all'esito, alla ricostruzione delle condotte estorsive e, in particolare, a quella in danno del Di ZA TE, dal RO GE e da Di SE CO. La OR esaminava la fattispecie di cui all'art 12 quinquies I. 356/1992 contestata alla CA IA RA ed a TO LI e il delitto in materia di stupefacenti, ascritto al CA LE al capo K1. Ancora, ricostruiva le condotte di detenzione e porto di una pistola, oltre che di danneggiamento e violenza privata in danno del IS AT e la contestazione di cui al capo Y, nei confronti di AV OV, relativa alla detenzione di due pistole e tre fucili di calibro imprecisato. Esaminava, poi, le contestazioni di cui ai capi Z, AA e BB in materia di armi ascritte a GA OV, De RA CO, De RA UC e De RA UG.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati RU NT, Di OR RI, De RA UC, AV OV, PA IC, DI MA, UN AT, CA IA RA, TO LI, IS AT e CA LE. Con distinti atti di impugnazione, svolgono le rispettive censure alla sentenza impugnata, articolando ciascuno le relative doglianze di cui si darà atto nei limiti strettamente necessari per la decisione, ai sensi dell'art. 173 d. att. cod. proc. pen.
2.1. RU NT, personalmente, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e il vizio di motivazione. La OR d'appello aveva riconosciuto il delitto di estorsione nella forma consumata relativamente alla consegna dell'assegno bancario di euro 7.500,00. Si trattava, tuttavia, di un assegno post-datato, privo di fondi al momento della 4 li emissione e il prenditore del titolo non avrebbe potuto attivare alcuna azione per il recupero della somma. Sia il Tribunale del riesame che il Giudice per le indagini preliminari avevano già ritenuto che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi del tentativo. Contrariamente ed erroneamente la OR territoriale aveva recuperato la condotta alla fattispecie consumata. Infine, la motivazione risultava mancante in relazione alle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen. Le circostanze attenuanti generiche si sarebbero dovute concedere nella massima estensione;
erano state, di converso, negate richiamando le modalità della condotta e la negativa personalità del ricorrente. Si trattava di considerazioni che non risultavano coerenti con il comportamento processuale dell'imputato e con la sua giovane età.
2.2. Di OR RI, personalmente, lamenta che, nel caso di specie, vi sarebbe stato un vero travisamento della prova derivato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NO e DI che, nel riferire del Di OR, lo avevano fatto parlando di Di OR CO (classe 1960, poi deceduto) e non del Di OR RI, odierno ricorrente. Si trattava di dichiarazioni rese sul conto di un soggetto diverso, condannato unitamente a CI AN e DO CO. Osserva il ricorrente di non essere stato contrariamente toccato da quei processi, relativi allo smaltimento di rifiuti tossici dalla Toscana alla Campania. Il ricorrente richiama il contenuto delle intercettazioni e, in particolare, l'interpretazione datane dalla OR territoriale che aveva ritenuto superflua la replica sul contenuto della conversazione tra TO RT e it Di OR RI stesso, alla luce del suo contenuto non equivoco. Quanto alla contestazione di cui al capo B della rubrica la OR di'appello era giunta alla conclusione erronea che la relativa imputazione d'estorsione, afferente la consegna di un assegno, fosse consumata e non tentata e ciò indipendentemente dal suo incasso. Il titolo era stato, tuttavia, emesso da un conto chiuso ed era evidente la volontà della persona offesa di non pagare. Quanto al metodo mafioso la OR aveva ritenuto idoneo ad integrarlo l'impiego di un messaggio intimidatorio anche silente. Si duole sul punto il ricorrente che l'aggravante del fine di agevolare il gruppo postuli l'esistenza effettiva di un'associazione e la individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita risulta agevolatrice dell'associazione mafiosa stessa. Nella specie, la vittima non aveva mai subito intimidazione né coartazione, poiché se ciò si fosse verificato non avrebbe mai emesso un titolo da un conto chiuso. 5 li La OR territoriale aveva, infine, erroneamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, là dove contrariamente ✔ Di OR al momento dei fatti e del colloquio con il Di ZA non era presente in loco.
2.3. De RA UC, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avvocati PE Stellato e OV Cantelli, deduce quanto segue.
2.3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che le armi in contestazione appartenevano al solo AR CO che le aveva procurate molto tempo prima dell'episodio relativo al mancato rinvenimento in data 5.10.2011. Il De RA era intervenuto solo occasionalmente e solo nella circostanza del tentativo di recupero delle armi. Il richiamo al tratto di conversazione indicato nella sentenza impugnata - per ritenere che il ricorrente avesse consapevolezza piena delle armi era stato condizionato da un errore evidente. Si era, invero, ritenuto che parlasse De RA UC, là dove, al contrario, dalla sentenza di primo grado emergeva che la frase in questione era stata pronunciata da De RA UG (fl. 94 sentenza di primo grado). Non vi era stata risposta, pertanto, sulla mera e passiva presenza in loco da parte del ricorrente.
2.3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 ed il vizio di motivazione. Il punto 2 dell'appello era stato riservato alla circostanza in questione. Anche l'aver ritenuto attendibili e rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR non determinava la sussistenza della circostanza in questione, avendo lo stesso collaboratore escluso che De RA fosse interno alle attività criminali del gruppo. Né sarebbe stata condivisibile la tecnica del rinvio per relationem a quanto affermato dal primo giudice sul punto. La OR aveva omesso di motivare sulle ragioni per le quali le armi fossero destinate ad agevolare l'attività del clan e, soprattutto, in quale misura ciò fosse noto al ricorrente.
2.3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si duole il ricorrente della carenza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul ruolo svolto in occasione dell'episodio del 5.10.2011. 2.4. SG OV a mezzo del difensore di fiducia avvocato OV Cantelli lamenta quanto segue.
2.4.1. Con il primo motivo di ricorso impugna il capo Y e deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 6 li La vicenda era relativa alla detenzione di due pistole IT & SO e di tre fucili ed era stata ricostruita attraverso una conversazione ambientale captata su un fondo di proprietà del ricorrente in AR. La OR d'appello si era limitata a confermare quanto aveva ritenuto primo giudice e non si era confrontata con le doglianze difensive. Dal contenuto della conversazione si ricavava l'impossibilità di collocare nello spazio e nel tempo la detenzione, di individuare le caratteristiche delle armi e di comprendere se lo AV stesso, addirittura, stesse dicendo la verità.
2.4.2. Con il secondo motivo si impugnano i capi Z, AA e BB e si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. lamentando, altresì, il vizio di motivazione. La sentenza impugnata non aveva tenuto presenti le considerazioni svolte a discarico sulla insussistenza di un quadro che potesse dare conto della consapevolezza da parte dello AV di detenere e portare armi clandestine. Le armi erano custodite in un involucro chiuso ed alcun elemento permetteva di dire che il medesimo ricorrente avesse contezza del suo contenuto.
2.4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Nessun elemento permetteva di dire che il ricorrente avesse agito con la finalità di favorire il clan camorristico.
2.4.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si duole il ricorrente della carenza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri seguiti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
2.5. AN IC, personalmente, deduce quanto segue.
2.5.1. Con il primo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. I giudici del merito, osserva, avevano ritenuto consumata l'estorsione commessa in danno del Di ZA TE e relativa alla consegna di un assegno di euro 7500. Il fatto era stato contrariamente riqualificato come ipotesi tentata dal Tribunale del riesame.
2.5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si duole il ricorrente della carenza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri seguiti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
2.5.3. Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina sul concorso di persone nel reato. Nella specie si duole di non aver offerto al fatto alcun contributo né materiale, né psicologico.
2.5.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Non era condivisibile a giudizio del ricorrente il ragionamento seguito dalla OR territoriale che aveva ritenuto che la circostanza in 7 li esame potesse essere integrata anche dall'impiego di un messaggio silente, privo di richieste qualora l'associazione avesse raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superflui avvertimenti di tipo mafioso.
2.6. DI MA, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Carlo De Stavola, deduce quanto segue.
2.6.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza che aveva correttamente ritenuto l'improcedibilità dell'azione per precedente giudicato, sino alla data dell'1/6/2012 sul delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e che, di converso, aveva affermato la sussistenza della prova per il periodo successivo. Non sarebbero state valorizzabili in questa logica le dichiarazioni di EN AT, che aveva intrapreso percorso di collaborazione il 5/6/2012 e, dunque, aveva necessariamente riferito fatti precedenti. Proprio l'interrogatorio del 10/7/2012 conteneva i riferimenti al DI MA, ma il collaboratore aveva parlato di vicende che riguardavano il passato. Nella specie, pertanto, il travisamento di quelle dichiarazioni aveva indotto una motivazione manifestamente illogica.
2.6.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di motivazione in relazione alla condotta di estorsione di cui al capo b della rubrica. Anche il delitto di specie e il concorso del DI MA era frutto del travisamento di quanto affermato dal collaboratore AR CO. Costui aveva effettivamente riferito di una riunione, ma non aveva specificato la presenza ad essa del ricorrente. Non significativo risultava, poi, il testo del colloquio dell'ambientale del 5/11/2010 in auto mentre il ricorrente era in compagnia del AN e del RU. I commenti non erano affatto collegati all'incontro tra & RU e Di OR, in funzione dell'estorsione in danno del Di ZA, vicenda di cui non si era parlato in auto. Da ciò derivava che l'aver solo accompagnato RU a AR non avrebbe potuto comportare la responsabilità per il concorso nell'estorsione in difetto di una prova che desse conto della consapevolezza da parte del DI della finalità del viaggio.
2.6.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. Il titolo di credito consegnato, un assegno, non era stato pagato. Da ciò derivava che al più il delitto si sarebbe dovuto ritenere nella forma tentata e non consumata.
2.6.4. Con il quarto motivo si duole il ricorrente della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Essa risultava contestata nella sua forma del metodo e della finalità di favorire il gruppo camorristico. Non v'erano, tuttavia, elementi che potessero darne conto. In questa logica erano troppo sfumati i dati ritratti dalle intercettazioni ed essi non dimostravano il metodo mafioso, da un lato e, dall'altro, la finalità di agevolare il clan. Soprattutto, faceva difetto il supporto al profilo del dolo specifico che caratterizzava la circostanza in esame. Anche là dove detta finalità fosse stata 8 A li presente in capo ai concorrenti essa non si sarebbe comunicata ex art. 118 cod. pen. direttamente ed automaticamente al DI.
2.6.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 12 sexies I. 356/1992 ed il vizio di motivazione. La OR d'appello aveva confiscato un terreno intestato al DI MA ed un immobile ivi edificato dal EL. Lo aveva fatto senza esaminare la documentazione allegata a sostegno della lecita provenienza dei beni, documentazione che dava conto della provenienza della provvista da parte del EL del DI stesso, ES, che risultava l'effettivo utilizzatore dei beni. Il prezzo corrisposto per l'acquisto del terreno indicato nell'atto di trasferimento era pari a 20.000 euro e non alla somma di 40.000 euro, come erroneamente indicato dalla OR d'appello. I risparmi del genitore, DI AT e della madre della OR LI erano sufficienti a permettere l'acquisto in questione producendo entrambi legittimamente reddito, come documentato nel corso del giudizio di merito. Il requisito della sproporzione, dunque, non risultava correttamente valutato dalla OR territoriale.
2.7. UN AT, CA IA RA e TO LI, a mezzo del difensore di fiducia avvocato Camillo Irace, deducono quanto segue.
2.7.1. UN AT e CA IA RA lamentano di essere stati ritenuti intranei e organizzatori del gruppo camorristico dislocato in AR che aveva come finalità quella di assoggettare gli imprenditori di origine campana e dell'area di Gricignano d'Aversa, in particolare, ad attività d'estorsione. Nella specie vi era difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Non si sarebbe potuta affermare l'esistenza di una organizzazione in AR. Ne conseguiva la mancanza di prova che i due ricorrenti fossero in Toscana i referenti del gruppo con il compito di riscuotere i proventi delle estorsioni. Nella specie la sentenza di appello aveva ritenuto generici i motivi d'impugnazione senza considerare la genericità della decisione di primo grado. Non si era tenuto conto del fatto che né il UN, né la CA interloquissero durante le conversazioni, né partecipassero alle estorsioni, direttamente gestite dal gruppo proveniente da Casale, con cui si correlava direttamente il AR CO. Alcun riferimento rilevante era stato dato dai collaboratori e lo stesso CA RL aveva riferito del cognato, relegandone il ruolo a quello di un semplice stipendiato (500 euro al mese). Il solo AR aveva fatto un riferimento al UN ed alla CA affermando che entrambi fossero punto di riferimento a AR per i casalesi, pur dichiarando che la gestione estorsiva in danno del Di ZA era stata operata direttamente da persone provenienti da Casale. Neppure le intercettazioni avevano dato conto del ruolo di organizzatori ritenuto a carico del UN e della CA. 9 نار 2.7.2. Quanto alle estorsioni in danno del De SE e dell'RO alcun elemento faceva ritenere fondato un ruolo concausale del UN o un suo coinvolgimento nei fatti. Anche le intercettazioni non avevano dimostrato il ruolo del UN nei fatti. Il gruppo partito da Casale e giunto a AR, per raccogliere i proventi estorsivi, aveva contattato il Di OR e non il UN. Il AR aveva incontrato il Di ZA ed aveva parlato con il Di OR. UN, contrariamente, era rimasto estraneo alla vicenda ed all'osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria. Una pura illazione sarebbe stata quella di ritenere che il AR consegnasse il denaro al UN che provvedeva a inviarlo a Casale.
2.7.3. Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione di legge e il vizio di motivazione. La CA aveva gestito un'attività commerciale dal 24-1-2007, senza impiego di capitali illeciti. Il 29-8-2008 il Comune di AR aveva revocato l'autorizzazione per una condanna pregressa per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa condanna per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La CA, pur risultando estinto oramai il reato e pur potendo ottenere la revoca del provvedimento amministrativo aveva trasferito l'attività alla nipote TO LI. Nella specie, si lamenta la mancanza di dolo e offensività della condotta, non essendosi realizzato alcun trasferimento fittizio.
2.7.4. Con il quarto motivo si lamenta l'aumento di pena non marginale inflitto per la continuazione.
2.8. IS AT, a mezzo del difensore di fiducia avvocato LU Ferrone, lamenta la mancata riduzione della pena nella massima estensione per la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Da un lato era stata sottolineata la decisività e l'enorme rilevanza del contributo collaborativo offerto de IS AT e, dall'altro, non se ne era tenuto conto in sede di determinazione della pena applicando la massima riduzione per la sua collaborazione.
2.9. CA LE, a mezzo del difensore di fiducia avvocato OV Aricò, deduce quanto segue.
2.9.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione, in ordine alle deduzioni difensive svolte con l'atto d'appello e la violazione degli artt. 192 comma II cod. proc. pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Si duole il ricorrente di aver esplicitato nell'atto, non solo l'assenza di sequestri o di attività di polizia giudiziaria, in ordine alle cessioni di stupefacente, ma di aver chiarito come le intercettazioni dessero conto dello stato di tossicodipendenza del CA stesso e della possibilità che egli acquistasse per uso personale. La OR territoriale non si era affatto confrontata con questo argomento e l'omessa motivazione integrava la nullità della sentenza. 10 li 2.9.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. La condotta era relativa a cessioni di sostanza il cui quantitativo non era stato appurato. La sentenza impugnata non aveva, tuttavia, ritenuto di recuperare la fattispecie all'ipotesi indicata. Né aveva un ruolo dirimente il riferimento alla dichiarazione del AR, collaboratore di giustizia, che aveva parlato di una occasione in cui il quantitativo di stupefacente era pari a 850 gr. Si trattava, invero, di un'affermazione che, tra l'altro, non si sarebbe potuta valorizzare nella sua specifica valenza per il difetto di elementi di riscontro ex art 192 comma 3 cod. proc. pen. Del resto, non era possibile imputare collettivamente la condotta e valeva a supporto della genericità della dichiarazione la circostanza che sulla scorta di essa non era stato possibile formulare una specifica imputazione sulla condotta descritta dalla fonte. Si annota, poi, come assume rilevanza centrale, sia pur non esclusiva, per la definizione del perimetro della condotta di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 il profilo ponderale della sostanza, elemento rimasto rivo di supporto dimostrativo. Né, d'altro canto, avrebbe avuto significato dirimete la continuità o l'organizzazione che avrebbe potuto caratterizzare la condotta essendo, comunque, prevista anche al cospetto di quei parametri la possibilità di postulare la minima offensività della condotta, come attestato dall'esistenza della fattispecie che incrimina l'associazione finalizzata a porre in essere fatti di lieve entità. Nella specie richiamate le conversazioni rilevanti ha ritenuto la difesa che la sentenza violasse i principi di diritto affermati da questa OR, avendo valorizzato in funzione dell'esclusione del fatto di lieve entità la sola gestione organizzata e non occasionale del traffico. OSSERVA IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in difetto di prova per le dell'assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa ammende, somma che si quantifica in quella di euro 2000 ciascuno.
1. Il ricorso personale di RU NT con cui deduce la violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione è affidato a motivi manifestamente infondati.
1.1. La prima doglianza si incentra essenzialmente sul riconoscimento del delitto di estorsione nella forma consumata, relativamente alla consegna dell'assegno bancario di euro 7.500,00. Afferma il ricorrente che si trattava, tuttavia, di un assegno post-datato, privo di fondi al momento della emissione e il prenditore del titolo non avrebbe potuto attivare alcuna azione per il recupero della somma. Ciò aveva già indotto il Tribunale del riesame e il Giudice per le indagini preliminari a ritenere che la 11 li condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi del tentativo. La doglianza è, in sostanza, comune ai ricorsi presentati nell'interesse di altri ricorrenti, di cui si darà atto in prosieguo (tra cui il Di OR RI e il AN IC) e risulta fondata su argomenti analoghi, di guisa che può essere trattata unitariamente. Il tema della qualificazione giuridica del fatto e le ragioni poste a fondamento della decisione risultano esplicitate nella sentenza impugnata (cfr. fll. 44 e ss.). La OR territoriale ha spiegato perché non si potessero condividere le argomentazioni difensive e il costrutto che avevano ritenuto di porre a fondamento della decisione sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sia il Tribunale del riesame che si erano, al contrario, orientati nella fase cautelare per la qualificazione della condotta nella forma del tentativo. La motivazione risulta corretta e immune da vizi censurabili in questa sede, oltre a essere conforme ai principi enunciati da questa OR di legittimità. Si è, invero, avuto modo di esplicitare che la consegna di un titolo di credito trasferisce, al momento stesso della sua dazione, al prenditore, il diritto di ottenere il pagamento della somma in esso rappresentata;
ne consegue che configura il delitto di estorsione consumata e non, quindi, tentata la consegna di un assegno, poiché - - in tale momento si verifica il danno per il cedente ed il vantaggio per il ricevente, essendo, per contro, indifferente il successivo uso che viene fatto dello stesso (Sez. 2, sentenza n. 23162 del 17/2/2016 ud. (dep. 1/6/2016), Corso e altri, Rv. 266914; meno recentemente Sez. 2, n. 14401 del 29/05/1989, Rv 182354). Si tratta di un principio di diritto che va ribadito anche nelle ipotesi in cui il titolo di credito sia emesso in assenza di provvista о a fronte di un rapporto di conto corrente che risulti orami chiuso o altrimenti estinto. La simmetria che caratterizza nel delitto di estorsione il profitto ingiusto e il relativo danno nella sfera giuridica dell'offeso e che trae scaturigine dalla condotta di costrizione posta in essere attraverso il mezzo commissivo necessario della violenza o della minaccia ricorre anche allorquando il soggetto passivo sia costretto a rilasciare un titolo di credito con modalità siffatte e nonostante egli non sia in possesso della relativa provvista o non risulti, per altra ragione, autorizzato all'emissione in ragione di vicende distinte e interne che afferiscono il sottostante rapporto bancario. Ciò perché, pur risultando il titolo di credito, in definitiva, caratterizzato dalla particolarità della cd. incorporazione del credito stesso nel documento esso si sgancia dal rapporto sottostante e, sul piano causale, si astrae dalla effettività della vicenda funzionale che riguarda la genesi del medesimo credito, in funzione del quale risulta l'emissione originaria del titolo stesso, sia dalle vicende successive che, nella dinamica dei rapporti obbligatori, determinano la trasmissione della posta obbligatoria in esso incorporata, riconoscendo al portatore diritti e facoltà che prescindono dalla 12 نار consistenza causale sottostante. In ragione della mera emissione del titolo di credito, invero, che risulta conforme a una scrittura privata, l'emittente riconosce una posizione di debito che ha ex se rilievo ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (e risulta parimenti efficace nei confronti del creditore (ex art. 1334 cod. civ.). Esso è suscettibile di cessione a terzi, a mezzo di girata e in ragione della indicata incorporazione del credito nel titolo, di guisa che gli aspetti enucleati in funzione della fattispecie penale estorsiva sono suscettibili di realizzazione, nel concorso degli altri elementi del fatto tipico, per effetto della pura emissione dell'assegno e a prescindere dal difetto di copertura di esso (copertura che, in ipotesi, potrebbe sopravvenire anche in fase successiva e al momento della presentazione di esso all'incasso per il pagamento). Il titolo di credito, infatti, emesso e ricevuto per effetto di condotta costrittiva produce l'ingiusto profitto per il prenditore (proprio perché risulta estorto) e il simmetrico danno nell'altrui sfera, che non si identifica nella deminutio patrimonii in senso stretto in funzione della consumazione dell'estorsione-. Il danno consiste, - piuttosto, nell'emettere un titolo e nel subire, per effetto della condotta di minaccia o di violenza, gli effetti civilistici ad esso connessi e legati essenzialmente alla ricognizione del debito che si incorpora nel titolo stesso e che mette l'emittente nella condizione di divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale, rapporto cui deve far fronte ottemperando all'obbligazione pecuniaria che lo caratterizza ed essendo tenuto all'adempimento di essa al momento della presentazione del medesimo titolo, determinandosi, a suo carico, e in difetto, le conseguenze di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ. e 2740 cod. civ. Ciò posto la motivazione della decisione impugnata risulta corretta e pertinenti risultano i richiami alla giurisprudenza di questa OR anche in relazione all'irrilevanza del successivo mancato pagamento dell'assegno (Sez. II, 18/11/2014, n. 9756) valorizzandosi in funzione della consumazione, appunto, l'avvenuto conseguimento di un atto produttivo di effetti giuridici che integra di per sé l'evento del reato.
1.2. Egualmente inammissibile, perché chiama la OR di legittimità ad intervenire su profili di puro merito, è la doglianza relativa al tema delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. Afferma, in definitiva, il ricorrente che le circostanze attenuanti generiche si sarebbero dovute concedere nella massima estensione. La OR territoriale ha, tuttavia, negato il beneficio invocato ed ha spiegato, condividendo e richiamando la decisione del primo decidente, che le circostanze attenuanti generiche non sarebbero state concedibili in ragione della gravità dei fatti e dell'allarme che derivava dalle modalità commissive delle diverse condotte. Facevano difetto, nonostante le osservazioni difensive, le condizioni per concedere le richiamate 13 li circostanze attenuanti, non emergendo alcun elemento che in concreto potesse attenuare il profilo di responsabilità e superare il profilo d'allarme che derivava dalle condotte indicate. Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, non può ritenersi che la OR territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato. Per quanto esplicitato, dunque, il giudizio espresso risulta immune da censure e la OR territoriale ha ritenuto congrua la scelta del giudice di primo grado di non riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile anche l'ulteriore motivo del ricorso.
2. Inammissibile, per sua manifesta infondatezza e per intrinseca genericità, risulta anche il ricorso personale del Di OR RI.
2.1. La doglianza relativa alla ritenuta condotta di partecipazione ad associazione di stampo camorristico (di cui al capo A della rubrica) si risolve, in sintesi, nell'affermazione di un travisamento della prova, derivato dalla erronea lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NO e DI). Si assume che costoro, nel riferire del Di OR, lo avevano fatto parlando di Di OR CO (classe 1960, poi deceduto) e non del Di OR RI. Il punto di critica alla decisione impugnata difetta dell'indicazione espressa del profilo di decisività e autosufficienza. Né vale in questa logica il richiamo alla circostanza che egli ricorrente sarebbe rimasto estraneo ai giudizi celebrati a carico del Di OR CO, del CI AN e del DO, per i fatti inerenti l'illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dalla regione Toscana e trasferiti in quella Campana. Gli elementi a carico del ricorrente che fondano la base dimostrativa della - condotta ritenuta risultano da una lettura logica e unitaria di una serie di dati 14 li informativi diversi da quelli criticati dal Di OR medesimo, con i quali il ricorrente non si confronta affatto. In questa logica, pertanto, assume rilievo assorbente il profilo inerente la mancanza di decisività del tema dedotto in ricorso. Lo stesso Di OR non spiega in che misura, posta la confusione che egli assume operata dai due collaboratori di giustizia, sul suo ruolo nel settore dei rifiuti, essa si sarebbe riverberata sulla decisione finale, disarticolando il ragionamento sviluppato dalla OR territoriale (cfr. fll. 18 e ss. della decisione impugnata). Ciò pur volendo prescindere dalla considerazione ulteriore che il dato specifico, sviluppato in ricorso, risulta solo affermato e non dimostrato, né supportato sul piano della cd. autosufficienza dell'impugnazione. In ogni caso la OR d'appello ha esattamente valutato il materiale istruttorio a disposizione e ha osservato come convergessero diverse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (e non solo quelle del DI e del NO) che indicavano in maniera concorde e coerente il ricorrente come affiliato al clan dei casalesi e legato alla fazione capeggiata da VI NT, detto o ninno. Il Di OR era descritto come suo autista e uomo di fiducia cui VI si era anche rivolto per ottenere ospitalità, in AR, durante la sua latitanza. Sul punto la OR territoriale non ha omesso di valutare le dichiarazioni di EN AT, che, dopo l'arresto di VI NT, aveva assunto la direzione della fazione che metteva capo a costui e aveva appreso dal RU che referente in area toscana fosse, appunto, il Di OR dimorante in AR e cui si sarebbero potuti rivolgere all'occorrenza, trattandosi di colui che curava gli interessi del clan in quelle zone. Lo stesso EN aveva, poi, riferito i particolari relativi alla seconda riunione tenutasi presso l'abitazione del medesimo ricorrente, rientrato da AR, su convocazione del Reccia Oreste che, unitamente al EN, gestiva il gruppo VI in quella congiuntura temporale. Si è annotato come ✓ CA stesso avesse reso dichiarazioni convergenti sul Di OR e, al pari, come fossero coerenti anche le dichiarazioni di affiliati storici e di sicuro rilievo quali quelle rese da De MO IO, AU La RE (che affermava d'aver incontrato presso la sua abitazione più volte NT VI), DI LU, DI SO, Di RA OL, CO NT e CA AT. Si tratta di collaboratori che lo hanno anche riconosciuto in fotografia attribuendogli identità fisica certa e in ordine alle cui dichiarazioni va esclusa ogni possibile confusione, come si adombra in ricorso, sia pur in relazione al solo portato narrativo del NO e del DI. Ciò già basterebbe ad escludere la decisività della ragione di doglianza posta a fondamento del ricorso. La pluralità delle dichiarazioni, tuttavia, convergenti con portata accusatoria sulla posizione del Di OR, in una lettura unitaria ha indotto la OR d'appello a ritenere integrata la prova piena a carico del ricorrente e a considerare provata la 15 li sua partecipazione al clan, partecipazione che si era spinta anche in epoca successiva all'arresto di NT VI e che aveva visto il Di OR stesso assumere un ruolo sostanzialmente dislocato territorialmente in AR, ove curava gli interessi del gruppo camorristico. Ad adiuvandum anche il CA e il De MO ne avevano indicato in maniera convergente un ruolo specifico nel settore delle armi, categoria di sicuro rilievo e interesse per il gruppo associato. Il contenuto delle intercettazioni e il concorso nell'estorsione nei confronti degli imprenditori, di origine campana, in Toscana, oltre ai rapporti con DI MA e RU NT, elementi di sicuro rilievo nel gruppo camorristico, risultano gli ulteriori referenti di valutazione a supporto della contestazione associativa, ritenuta provata dai giudici di merito con una motivazione immune da vizi e da ogni censura rivolta in ricorso, che in parte qua risente anche di una strutturale e insuperabile genericità. Inammissibili si rivelano, altresì, le doglianze che si risolvono nel richiamo al contenuto delle intercettazioni e all'interpretazione datane dalla OR territoriale. La deduzione, oltre che generica è inammissibile, perché rimette alla OR di legittimità un tema valutativo sui risultati delle conversazioni stesse, chiamando a rinnovare un giudizio di puro merito, in difetto di punti di illogicità manifesta della motivazione o di contraddizioni macroscopiche. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, questa OR ha avuto modo di spiegare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
2.2. La doglianza relativa alla contestazione di cui al capo B (estorsione), inerente la qualificazione del fatto ritenuto consumato, sviluppa temi analoghi e sovrapponibili a quelli già affrontati retro sub 1.1. Si può, pertanto, operare rinvio a quanto già detto, risultando irrilevante sia che il titolo fosse stato tratto su conto corrente chiuso sia un'eventuale volontà di non adempiere da parte dell'emittente. Si tratta di aspetti, tra l'altro, solo affermati e che, in ogni caso, si rivelano ininfluenti, per quanto già esplicitato, ai fini della decisione sulla sussistenza del fatto stesso, nella sua forma consumata.
2.3. Quanto alla censura sul cd. metodo mafioso, lamenta il ricorrente che la OR territoriale aveva ritenuto idoneo ad integrarlo anche l'impiego di un messaggio intimidatorio puramente silente. Ancora, assume il ricorrente che l'aggravante del fine di agevolare il gruppo postulerebbe l'esistenza effettiva di un'associazione e la individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita risulta agevolatrice di essa. Nella specie si ritiene che la vittima non avesse subito intimidazione, 16 Ca li inferendo la conclusione dalla decisione di emettere il titolo da un conto chiuso, determinazione che non avrebbe mai assunto se fosse stata realmente intimidita. A parte la valenza di puro fatto delle critiche avanzate, che di per sé determinerebbe l'inammissibilità della doglianza, privo di supporto logico risulta l'argomento secondo cui se vi fosse stata intimidazione il ricorrente non avrebbe emesso un assegno da conto corrente chiuso. Deve osservarsi, infatti, che, a prescindere dalla novità del tema che non sembra sia stato proposto al giudice del gravame- la costrizione ad emettere il titolo e il disappunto e l'intimidazione emergono nella portata effettiva proprio riflettendo sul contenuto delle conversazioni e sulla reazione avuta dal Di OR, in occasione del colloquio con il CO, al quale rappresentava la nuova iniziativa e la difficoltà in sostanza di farvi fronte. Il riferimento alla provenienza da giù collocava esattamente fonte e scaturigine della richiesta e rendeva pertinente e coerente, tra gli altri, il richiamo alla giurisprudenza di questa OR, operato nella sentenza impugnata, sulla possibilità che anche un messaggio silente potesse integrare il portato di intimidazione che caratterizza l'aggravante in esame sub specie di metodo mafioso (Sez. II 3/2/2015 n. 20187).
2.4. Manifestamente infondate sono, poi, le critiche rivolte alla ritenuta sussistenza della finalità di favorire il gruppo avendo la OR territoriale enucleato gli elementi sulla scorta dei quali riteneva che l'azione si collegasse al clan e fosse funzionalmente protesa a favorirlo. In questa logica, risultano corretti i richiami alle frequentazioni accertate, al concorso nel delitto del coimputato AR, parimenti affiliato al clan dei casalesi ed alla consapevolezza di assolvere ad un mandato proveniente dal capo. Contrariamente, le critiche contenute in ricorso si incentrano sulla mancanza di prova dell'esistenza di un gruppo associativo, di cui, di converso, la OR territoriale dà ampia spiegazione e motivazione e su un difetto di prova dello scopo di favorire il gruppo stesso su cui, al pari, come anticipato, la decisione impugnata risulta immune da ogni censura.
2.4. Manifestamente infondata risulta la doglianza relativa all'aver ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite. Assume il ricorrente che, contrariamente, Di OR, al momento dei fatti e del colloquio con ✓ Di ZA non fosse presente in loco. La OR d'appello ha, contrariamente, condiviso la conclusione cui era giunto il giudice di primo grado (cfr fl. 61 sentenza di primo grado che sul punto integra quella di appello) nel ritenere la circostanza in questione. Nella specie risulta anche dalla lettura della sentenza impugnata, tra l'altro, (fl. 46) che il Di ZA aveva chiamato il CO e a costui aveva chiesto da quanto tempo non vedesse il cognato (Di OR, appunto, odierno ricorrente). La domanda era strettamente legata alla vicenda estorsiva in essere, cui la persona offesa faceva riferimento, assumendo che avevano iniziato di nuovo e che certi (che venivano da giù) si erano presentati insieme a lui (Di OR). Il particolare descrittivo riferito dà 17 li esattamente conto della presenza materiale anche del Di OR nella specifica congiuntura e del suo coinvolgimento nella richiesta (non è un caso il riferimento, infatti, alla circostanza che avessero cominciato un'altra volta da capo in una congiuntura di crisi economica, che induceva la stessa persona offesa a rivolgersi al CO). Il motivo di doglianza è, pertanto, manifestamente infondato, apparendo certa la sussistenza della circostanza aggravante in esame e risultando frutto di mera asserzione l'assenza del ricorrente.
3. Inammissibile risulta, al pari, ricorso nell'interesse di De RA UC.
3.1. Non sussistono, in primo luogo, la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione, lamentati nel primo motivo di ricorso. Esso risulta affidato a temi di puro fatto che invocano una diversa valutazione del risultato della prova già correttamente scrutinata nel giudizio di merito. Partendo, infatti, dall'affermazione che le armi in contestazione appartenevano al solo AR CO (che le deteneva da tempo ben precedente l'episodio del mancato rinvenimento del 5.10.2011) si afferma che De RA fosse intervenuto occasionalmente e solo nella circostanza del tentativo di recupero delle armi stesse. La OR territoriale ha escluso la praticabilità di lettura siffatta degli eventi e, richiamando il testo della conversazione, che la difesa critica nel motivo di ricorso, ha ritenuto che il ricorrente avesse consapevolezza piena delle armi in questione. Né vale in questa logica opporre travisamenti sull'identità del locutore. Risulta ininfluente, infatti, alla luce della motivazione resa che parlasse De RA UG e non De RA UC (come risultava al fl. 94 della sentenza di primo grado). Invero, la sentenza impugnata richiama i fotogrammi delle riprese acquisite, da cui si ricava la piena e attiva partecipazione anche dell'imputato alla ricerca del reperto che la polizia giudiziaria aveva sequestrato pochi giorni prima. La OR territoriale evidenzia come, non si enucleasse a suo carico una condotta meramente passiva. Si tratta di una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità e su cui neppure il ricorso si sofferma enucleando dati o indicatori di segno diverso. D'altro canto, a dimostrazione della non decisività del tema prospettato dalla difesa sulla identità dell'interlocutore emerge l'espressione: sono state una vita sopra da noi " lo sapevamo io, don CO, UC mio EL, AR. Il tratto di colloquio seleziona un particolare rilevante a supporto della conoscenza anche da parte del ricorrente della presenza delle armi e disarticola l'ipotesi difensiva, già esclusa da quanto percepito attraverso l'esame dei fotogrammi, cui la OR territoriale si è rifatta per escludere un ruolo meramente passivo della presenza del De RA stesso. In questa logica e a supporto della impostazione seguita dalla OR territoriale, stato anche valorizzato il comportamento successivo al mancato rinvenimento delle armi e finalizzato al reperimento di altre come attestato dall'arresto successivo per il porto abusivo di una beretta provento di furto. 18 li 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 ed il vizio di motivazione. Assume il ricorrente che anche l'aver ritenuto attendibili e rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR non determinava la sussistenza della circostanza in questione, avendo lo stesso collaboratore escluso che De RA fosse interno alle attività criminali del gruppo. Contrariamente a quanto dedotto, la OR territoriale ha motivato sulle ragioni per le quali le armi fossero destinate ad agevolare l'attività del clan e, soprattutto, ha spiegato perché ciò fosse chiaro anche al ricorrente (cfr. fll. 64 e 65 della sentenza impugnata). La decisione, sia pur con una motivazione succinta, conferma il ragionamento svolto dal giudice di primo grado e richiama le dichiarazioni del AR che aveva, tra l'altro, delegato i De RA (CO e UC) affinché recuperassero un'arma giù, incombenza che ne determinò, poi, l'arresto. Questa OR ha ampiamente spiegato che la condotta del singolo può essere caratterizzata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203 pur là dove il soggetto stesso non sia inserito organicamente in un'associazione mafiosa ed offra un contributo al perseguimento dei fini relativi e il comportamento stesso sia assistito da una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, 12/7/2012, n. 31437). In questa logica la sentenza impugnata ricostruisce la scaturigine dei fatti e si sofferma ampiamente sul ruolo del AR stesso, dando conto di come le attività che avvenivano sul territorio toscano fossero oggetto di un preventivo accordo con il centro direttivo casalese, che metteva capo essenzialmente alla famiglia AV. La stessa decisione di primo grado ha, invero, richiamato a sostegno il ruolo del UN e della moglie, per conto dei quali operava proprio il medesimo AR CO. I rapporti, dunque, tra i singoli soggetti, in uno alle dichiarazioni del collaboratore indicato che attribuiva le armi alla disponibilità del clan e della cellula toscana hanno orientato nella ricostruzione tracciata che ha inteso riconoscere la sussistenza dell'aggravante in questione. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e dalle censure rivolte che valorizza con un giudizio indubbiamente coerente la finalità agevolatrice del clan in ragione di tutti gli indicatori di fatto segnalati. Si tratta di dati che, secondo massime di esperienza e, soprattutto avuto riguardo alla natura e alla scaturigine dei delitti, attestano lo stretto collegamento tra i fatti, l'area casalese e gli esponenti del gruppo camorristico ivi operante, inducendo a ritenere che essi, proprio in ragione della natura delle condotte, essenzialmente serventi l'attuazione dello scopo associativo, protendessero ad agevolare le finalità dell'associazione come ritenuto, sia dal primo giudice, che dalla OR d'appello nella sentenza impugnata.
3.3. Egualmente inammissibile, perché chiama la OR di legittimità ad intervenire su profili di puro merito, è la doglianza relativa al tema delle circostanze 19 li di cui all'art. 62 bis c.p. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in occasione dei fatti del 5/10/2011. La OR territoriale ha, tuttavia, negato il beneficio invocato ed ha spiegato, condividendo e richiamando la decisione del primo decidente, che le circostanze attenuanti generiche non risultavano concedibili in ragione della gravità dei fatti e dell'allarme che derivava dalle modalità commissive delle diverse condotte, non emergendo alcun elemento che, in concreto, potesse attenuare la responsabilità e superare il profilo d'allarme che derivava dalle condotte indicate. Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, non può ritenersi che la OR territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato. Per quanto esplicitato, dunque, il giudizio espresso risulta immune da censure e la OR territoriale ha ritenuto congrua la scelta del giudice di primo grado di non riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile anche l'ulteriore motivo del ricorso.
4. Inammissibile risulta il ricorso per cassazione nell'interesse di SG OV.
4.1. Pur denunciandosi la violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen., in particolare, con il primo motivo di ricorso si impugna la statuizione di condanna relativa al capo Y e si deduce la nullità della sentenza lamentando, altresì, il vizio di motivazione. In realtà, attraverso la doglianza sviluppata in ricorso si tende a ottenere una nuova e diversa valutazione del dato di prova già esaminato e correttamente valutato dal giudice di merito, con argomenti privi di illogicità manifesta e di contraddittorietà. La OR territoriale ha ricostruito la vicenda relativa alla 20 li detenzione delle due pistole IT & SO e dei tre fucili e ha ritenuto di valorizzare il risultato della conversazione ambientale captata sul fondo di proprietà del ricorrente in AR. Contrariamente a quanto dedotto, non risulta che la OR d'appello si sia limitata a confermare quanto aveva ritenuto il primo giudice, senza confrontarsi con le doglianze difensive. Né vale a disarticolare il ragionamento svolto dai giudici di merito l'affermazione secondo cui il contenuto della conversazione non permetterebbe di collocare nello spazio e nel tempo la detenzione delle armi, né di individuare le caratteristiche di esse né di comprendere se lo AV stesso stesse dicendo, addirittura, la verità. La OR territoriale esamina gli aspetti essenziali della doglianza rivolta e si confronta con tutti i temi indicati (cfr. fil. 54, 55, 56 e 57 60, 61 della sentenza impugnata). In occasione dell'intercettazione del 20 luglio 2011, sul fondo dello AV, si percepiva chiaramente il rumore dell'arma di cui era in possesso ☑AR e dalla quale partiva accidentalmente un colpo in occasione dello scarrellamento. Osservavano i giudici di merito che era lo stesso AV ad ammettere la disponibilità di armi e a indicare tipi e caratteristiche delle armi stesse. La OR territoriale ha ritenuto di disattendere İ motivi d'appello spiegando che il contenuto dell'intercettazione fosse chiaro e che non richiedesse elementi di riscontro. Si tratta di valutazione immune da ogni censura e conforme agli insegnamenti consolidati di questa OR che ha avuto modo di ribadire che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015 ), Sebbar, Rv. 263714; nr. 13614 del 2001, Rv 218392; nr. 603 del 2004 Rv. 227815; nr. 36218 del 2010 Rv 248290; nr. 4976 del 2012, Rv. 251812).
4.2. Inammissibile risulta la doglianza sviluppata nel secondo motivo di ricorso già esaminata dalla OR territoriale che ha inteso disattendere (sui capi Z, AA e BB) la prospettazione a discarico confermando la ricostruzione del primo giudice (cfr fll. 56-61 sentenza impugnata) che ha ritenuto la consapevolezza da parte dello AV di detenere e portare armi clandestine. Attraverso l'impugnazione si tende, invero, ad ottenere una diversa valutazione del risultato della prova già esaminato dal giudice di merito, attraverso un ragionamento immune da censure. La decisione impugnata risulta, infatti, logica e giunge, con un ragionamento immune dalle censure mosse, a ritenere che lo SL fosse pienamente consapevole del contenuto della busta che provvedeva a sotterrare e della provenienza delle armi. Il contenuto dei colloqui, infatti, attestava che tra i concorrenti vi fosse una stretta simbiosi e condivisione dell'attività stessa di porto e detenzione delle armi, di cui i medesimi concorrenti 21 li avevano parlato condividendone ogni particolare. Sarebbe risultato, dunque, illogico ritenere che proprio lo AV, strettamente legato al AR, ignorasse la provenienza illecita delle armi e ciò nonostante avesse dato la disponibilità ad occultarle nel fondo di sua proprietà e si fosse in prima persona adoperato per sotterrarle, prendendole in consegna in presenza degli altri concorrenti e riponendole nella buca all'uopo da egli predisposta. Il filo logico che, dunque, regge la decisione impugnata risulta coerente e frutto di uno sviluppo razionale. Ritenere il contrario e ammettere la prospettazione della difesa (secondo cui lo AV ignorava la provenienza illecita delle armi) significherebbe aprire il ragionamento ad un'ipotesi inverosimile, in difetto di ogni elemento di conferma e, soprattutto, non in linea con le regole di logica. Se lo AV aveva preso in consegna le armi, per sotterrarle nel suo fondo e ciò aveva fatto consapevole del contenuto della busta (che non avrebbe potuto ignorare al semplice tatto) egli avrebbe dovuto avere necessariamente contezza della provenienza di esse, secondo regola d'esperienza. Prendere in consegna armi, soprattutto in un contesto illecito, postula che il detentore stesso - in ragione dei rapporti con i concorrenti (rapporti di cui nella specie danno conto le intercettazioni) abbia, altresì, consapevolezza della relativa provenienza, non risultando usuale che il singolo si presti ad attività siffatta senza acquisire ogni informazione utile a intendere il peso e lo spessore del suo concorso e dell'eventuale responsabilità penale in caso di inventio.
4.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso propongono temi analoghi a quelli già esaminati inerenti la violazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., in uno al vizio di motivazione. Si tratta di temi già esaminati e che si sovrappongono a quanto si è avuto modo di dire (cfr. retro punto 3.2. e 3.3.) motivi che qui vanno ribaditi anche in relazione alle invocate e negate circostanze attenuanti generiche.
5. Inammissibile risulta il ricorso personale di AN IC.
5.1. Il primo motivo propone temi analoghi e sovrapponibili a quelli già esaminati e trattati (cfr. quanto esplicitato retro al nr. 1.1) di guisa che si può operare rinvio a quanto detto.
5.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione è egualmente inammissibile chiamandosi la OR di legittimità ad una valutazione di puro merito, non ammissibile per quanto si è già avuto modo di esplicitare (cfr. retro 3.2).
5.3. Manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e, in particolare, delle norme sul concorso di persone nel reato, non avendo il ricorrente offerto alcun contributo materiale né psicologico al fatto. 22 li Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza ricostruisce esattamente i fatti (cfr. fl. 42 e 43). Si sofferma sulla partecipazione del AN (cfr fl. 45) spiegando che costui si era portato a AR insieme agli altri casalesi concorrenti nel delitto e che unitamente al DI e al RU, raggiunta la destinazione, avevano contattato il Di OR, altro partecipe e referente casalese della locale cellula toscana. In particolare il CE lo aveva contattato utilizzando il telefono del AN. Riscontro sulla effettiva presenza anche del AN al momento dell'estorsione in danno del Di ZA è stato ritratto dalla stessa conversazione della persona offesa che contattava il CO e gli riferiva l'accaduto, facendo riferimento alla presenza del Di OR e degli altri concorrenti che si erano recati da lui, venendo da giù. La OR territoriale (cfr. fl. 47) ha esaminato anche il tema introdotto con la memoria difensiva presentata nell'interesse del AN ed ha escluso la connivenza o la rilevanza neutra della sua condotta, collegandola, piuttosto, ad una presenza concausale nella fase commissiva del delitto, avendo egli agevolato e rafforzato il proposito criminoso. In questa logica la sentenza impugnata ha ritenuto che la presenza del AN fosse di agevolazione all'azione del gruppo, sostenendone la vis costrittiva dell'azione. Questo aspetto, del resto, risulta convalidato proprio dalla conversazione già richiamata e cui si è fatto riferimento, durante la quale la persona offesa includeva in una descrizione complessiva la presenza di tutti i concorrenti spiegando al CO che il Di OR si era presentato con costoro e collegando immediatamente il significato della visita congiunta alla richiesta che gli era stata rivolta.
5.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per sua manifesta infondatezza. Esso riproduce le doglianze già esaminate lamentando la violazione di legge e della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Sul tema la OR territoriale risponde specificamente nella decisione impugnata (cfr. fll. 47 e 48) e sulla questione, relativa anche al profilo della coartazione silente, basta operare rinvio a quanto si è già avuto modo di esporre (cfr. retro 2.3.).
6. Inammissibile risulta il ricorso di DI MA, perché affidato a motivi manifestamente infondati.
6.1. Nonostante il primo motivo lamenti la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza che aveva correttamente ritenuto l'improcedibilità dell'azione per precedente giudicato sino alla data dell'1/6/2012 sul delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si tende ad ottenere, per il periodo successivo - alla data indicata (arco temporale in cui è stata ritenuta la condotta di partecipazione associativa) una diversa valutazione del risultato della prova già scrutinato dalla OR territoriale, con un ragionamento logico, privo di vizi deducibili in sede di legittimità. 23 li Né vale a disarticolare il ragionamento seguito dai giudici di merito la critica contenuta in ricorso afferente la valorizzazione delle dichiarazioni di EN AT che aveva intrapreso percorso di collaborazione il 5/6/2012 e, dunque, aveva necessariamente riferito fatti precedenti. La OR territoriale, indubbiamente, nella ricostruzione della posizione associativa del DI MA richiama le dichiarazioni del collaboratore testé indicato e l'interrogatorio del 10/7/2012 che conteneva plurimi riferimenti al DI MA (fl. 27). Si tratta di dichiarazioni che risultano, tuttavia, lette unitamente ai controlli di polizia giudiziaria e ai risultati delle intercettazioni. Si spiega che il EN aveva riferito della persistente posizione d'associato in capo al DI MA, collocandone la condotta di intraneità all'attualità. Non si era limitato ad un apporto narrativo che ne ricapitolasse quella condizione in funzione retrospettiva e ricognitiva d'una partecipazione storicamente precedente. In questa logica sono stati valorizzati i riferimenti relativi alla partecipazione a riunioni associative per discutere dei temi estorsivi e del riparto dei proventi relativi oltre che alla stessa trasferta a AR. Questa impostazione nella ricostruzione della OR territoriale dava conto della continuità della condotta di partecipazione in epoca successiva alla data dell'1/6/2012, trattandosi di una contestazione aperta in cui lo scrutinio di prova si confrontava con la struttura necessariamente permanente del delitto. Pertanto, proprio il contenuto della descrizione partecipativa a carico del DI MA riscontrato dagli elementi richiamati dalla OR d'assise d'appello dà conto della - persistente partecipazione del ricorrente anche e, soprattutto, nel momento in cui il collaboratore intraprendeva percorso dichiarativo e ne descriveva la condotta di intraneo nella logica della continuità partecipativa. La motivazione risulta, dunque, immune da ogni censura e il motivo di ricorso va disatteso.
6.2. Con il secondo motivo, egualmente, si tende ad ottenere una diversa valutazione del risultato della prova e si afferma un travisamento dei dati informativi su cui, in realtà, lo stesso ricorso non risulta conforme al principio d'autosufficienza. In realtà, il verbale d'interrogatorio del collaboratore risulta allegato solo per estratto al ricorso e il riferimento alla riunione a casa del medesimo AR CO, non era stato seguito dalla indicazione dei nominativi di alcuno dei partecipanti, poiché il collaboratore stesso introduceva il tema spiegando di averne già parlato. Si comprende, pertanto, come il profilo annotato criticamente dalla difesa non sia idoneo a disarticolare il ragionamento della OR territoriale e a dimostrare l'affermato travisamento del dato di prova, nella parte in cui si è dato atto che il collaboratore aveva indicato, appunto, tra i presenti alla riunione propedeutica all'estorsione proprio canto, e anche il ricorrente odierno. D'altro canto la sentenza impugnata ricostruisce la partecipazione alla trasferta in AR anche del DI MA in termini coerenti 24 li con il ruolo di costui e razionalmente segue percorso narrativo del collaboratore convalidato dalla stessa presenza in loco del ricorrente e dai risultati delle capitazioni telefoniche oltre che delle dichiarazioni rese, in via postuma dalla vittima del delitto. Rispetto al quadro di prova scrutinato non hanno influenza determinante, sorretta dal crisma di decisività, le critiche articolate in ricorso in relazione al testo del colloquio in ambientale del 5/11/2010 in auto (mentre il ricorrente era in compagnia del AN e del RU). Pur ammettendo che i commenti non fossero collegati all'incontro tra RU ed il Di OR, in funzione dell'estorsione verso il Di ZA, non v'è dubbio che non muti la logica e la scaturigine della trasferta stessa, cui aveva preso parte proprio DI MA. D'altro canto, costui era un esponente del gruppo già incardinato nella struttura con ruolo siffatto e la partecipazione al viaggio avveniva proprio in funzione della consumazione del delitto e della riscossione dei proventi estorsivi, così come aveva percepito la medesima persona offesa dando conto della visita nella conversazione con CO.
6.3. Il terzo motivo sviluppa argomenti afferenti la violazione degli artt. 56, 629 cod. pen., secondo un'impostazione già esaminata e che invoca al più la qualificazione del fatto in termini tentati e non consumati. Sul punto,va ribadita l'irrilevanza del mancato pagamento dell'assegno ai fini della consumazione e si deve operare rinvio a quanto si è avuto modo già di esporre (cfr. retro 1.1).
6.4. Anche il quarto motivo sviluppa temi già affrontati nei ricorsi precedenti e deve operarsi rinvio a quanto già detto con la precisazione che gli argomenti esposti valgono viepiù per la posizione del DI, soggetto già ritenuto intraneo al clan casalese e condannato per la sua partecipazione, accertata sino alla data dell'1/6/2012. In questa logica risultano, pertanto e al pari, privi di fondamento i riferimenti alla mancata comunicabilità in capo al DI dell'elemento aggravatore, ex art. 118 cod. pen.. 6.5. Con il quinto motivo si è dedotta la violazione dell'art. 12 sexies I. 356/1992 ed il vizio di motivazione. La OR d'appello aveva confiscato un terreno intestato al DI MA e un immobile ivi edificato dal EL. Lo aveva fatto senza esaminare la documentazione allegata a sostegno della lecita provenienza dei beni, documentazione che dava conto della provenienza della provvista da parte del EL del DI stesso, ES, che risultava l'effettivo utilizzatore dei beni. Il prezzo corrisposto per l'acquisto del terreno indicato nell'atto di trasferimento era pari a 20.000 euro e non alla somma di 40.000 euro,c come erroneamente indicato dalla OR d'appello. I risparmi del genitore, DI AT e della madre EL OR LI erano sufficienti a permettere l'acquisto in questione producendo entrambi legittimamente reddito come documentato nel corso del giudizio di merito. Il requisito della sproporzione dunque non risultava correttamente valutato dalla OR territoriale. 25 li I La OR d'appello, contrariamente, esamina correttamente la questione relativa alla confisca del bene (cfr. motivazione ai fll. 67, 68 e 69). Il ricorso invoca, del resto, una diversa valutazione del risultato della prova chiamando la OR di legittimità ad uno scrutinio in fatto inammissibile in questa sede. La decisione impugnata con un percorso logico coerente ripercorre in fatto la prospettazione a discarico, assumendo che il ricorrente risulterebbe solo formale intestatario del bene, acquistato dal genitore, per permettergli l'edificazione della casa familiare e poi, trasferito all'altro EL, a seguito dello scioglimento del fidanzamento del primo. La OR d'appello ha ritenuto le affermazioni generiche e decisamente fragili e non ha omesso di esaminare la consulenza tecnica allegata a sostegno della tesi esposta. In primo luogo, sono stati richiamati e valutati i redditi prodotti dal DI MA nei singoli periodi di riferimento e gli investimenti eseguiti in uno all'acquisto del terreno agricolo in data 17/2/2000 per la somma di 40.000.000, bene, poi, attinto dalla confisca. La OR ha ritenuto che sussistesse sproporzione tra i redditi dichiarati e prodotti dal ricorrente e gli investimenti eseguiti. Ciò pur considerando l'apporto patrimoniale che si affermava offerto dai genitori. Infatti, si è annotato che anche i redditi prodotti dal padre e dalla madre del DI fossero inadeguati a sostenere l'accollo di un investimento per l'acquisto del terreno in questione apparendo logico, secondo massime di esperienza, l'impiego dei redditi stessi per far fronte alle normali esigenze di vita familiare e non essendosi confrontata la stessa consulenza a discarico con la somma ulteriore di 50.000.000, egualmente considerevole impiegata per dotare patrimonialmente l'impresa di ferramenta del DI stesso. La OR d'assise d'appello ha, infine, esaminato l'ipotesi che il bene edificato sul terreno fosse stato realizzato dal EL, con il consenso del DI, eventualità al pari opposta a discarico ed è giunta a ritenere ininfluente quel dato trovando applicazione in questa eventualità la disciplina di cui all'art. 934 cod. civ. e il principio di accessione. A ben vedere anche con la critica articolata sul punto si rimette a questa OR di legittimità una valutazione in fatto rispetto ad una motivazione immune in diritto dalle censure rivolte. Nella specie si critica il ragionamento a carico opponendo elementi che risultano introdotti, in definitiva, a tutela della posizione di un soggetto estraneo e terzo rispetto alla confisca (appunto, il EL del ricorrente) che avrebbe subito l'ablazione del bene, in violazione d'un proprio diritto dominicale. Si intende come in questa logica si sarebbe dovuto in primo luogo dimostrare la capacità reddituale del terzo di realizzare il bene stesso e, prima ancora, la 26 li disponibilità materiale in capo a costui di esso bene, discutendosi, in definitiva, e in questa sede, di una posizione altrui, là dove la tutela del terzo, al cospetto dell'intervento in rem che si assume lesivo, si aprirebbe in fase successiva al giudicato e nell'autonoma sede dell'incidente in executivis, là dove non si sia inteso intraprendere altra iniziativa di reazione, con l'istanza di revoca del sequestro e l'eventuale e successivo appello ovvero con il riesame del titolo genetico.
7. Inammissibili devono essere, al pari, dichiarati i ricorsi presentati nell'interesse di UN AT, CA IA RA e TO LI, perché, in parte, proposti fuori dei casi consentiti e in altra parte, affidati a motiviparte manifestamente infondati.
7.1. Il primo motivo di ricorso rimette alla OR di legittimità una rivalutazione in fatto dei dati di prova. La decisione impugnata ha ritenuto, infatti, UN AT e CA IA RA intranei e organizzatori del gruppo camorristico dislocato in AR che aveva come finalità quella di assoggettare gli imprenditori di origine campana e dell'area di Gricignano d'Aversa, in particolare, ad attività di estorsione. Si trattava dei referenti in Toscana del gruppo camorristico casalese che avevano il compito specifico di gestire la riscossione dei proventi delle estorsioni. A parte la ritenuta genericità dei motivi d'appello la sentenza impugnata ha dato conto dei risultati della prova sia dichiarativa che captativa, oltre che delle verifiche di polizia giudiziaria, inferendo il ruolo di entrambi i ricorrenti. Ininfluente il dato relativo alla mancata partecipazione attiva del UN e della CA alle estorsioni, trattandosi di attività direttamente gestite dal gruppo proveniente da Casale, con cui si sarebbe correlato direttamente il solo AR CO. In realtà, la OR d'appello spiega come il AR CO (cfr fl. 17) aveva riferito del coinvolgimento dei coniugi stessi nelle varie attività estorsive in territorio di AR per conto del clan casalese. Richiama la partecipazione della CA all'estorsione (estranea al presente processo) in danno di altro imprenditore (Di Foggia) e la partecipazione del UN alla vicenda connessa alla tangente cui era sottoposto il Leone. Riferisce della riunione tra il medesimo UN, RA e SS relativa al soggetto che avrebbe dovuto eseguire altra estorsione, oltre che dei timori di entrambi i coniugi, all'esito della scelta collaborativa da parte del medesimo AR, per le conseguenze che ne sarebbero derivate. Descrive il ruolo del UN stesso nel clan richiamando la gestione delle attività connesse agli stupefacenti, settore in relazione al quale proprio il AR versava una parte dei guadagni e si sofferma sul ruolo di entrambi i ricorrenti nella gestione delle armi del clan. Al UN era riconosciuto, altresì, il compito di comporre dissidi tra i diversi aderenti nella sede dislocata della struttura casalese ed era, appunto, secondo quanto affermato dal AR, il riferimento in AR dell'associazione. 27 li In questa logica, pertanto, il concorso del UN nei singoli reati attestava e confermava quanto indicato dalle fonti dichiarative e intrecciando le dichiarazioni collaborative con gli elementi di riscontro acquisiti, anche attraverso le attività di intercettazione, si documentavano le azioni illecite poste in essere per conto del gruppo camorristico. Non vale a disarticolare il ragionamento della OR territoriale il richiamo delle dichiarazioni del CA RL che aveva riferito del cognato, relegandone il ruolo a quello di un semplice stipendiato (500 euro al mese). La OR territoriale si è confrontata con le dichiarazioni del CA - altro partecipe storico del gruppo valutandone la portata ed evidenziando come al pari costui avesse offerto un apporto narrativo sui ricorrenti. Ha, infatti, egualmente incluso UN AT tra gli aderenti al gruppo stabilmente stipendiati. Contrariamente a quanto dedotto a discarico, UN non era stato relegato ad un mero stipendiato, ma il CA aveva riferito con chiarezza del ruolo specifico del cognato e della sorella ( UN e CA) chiarendo che il primo fosse capozona nell'area di Gricignano e che, al pari, la CA si occupasse delle attività criminali (cfr. fl. 5) in una specifica congiuntura storica e fino all'arresto del medesimo CA, poi sottoposto a regime detentivo di cui all'art. 41 bis o.p. Le censure difensive ripropongono, pertanto, motivi di merito già sottoposti alla OR territoriale, che li ha puntualmente esaminati e confutati e tendono a offrire una lettura alternativa dei dati probatori secondo la prospettazione difensiva, ritenuta più coerente e plausibile di quella dei giudici di merito, che si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, inammissibile nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della OR di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte., v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).
7.2. La critica sviluppata in ricorso e che afferisce le estorsioni in danno del De SE e dell'RO risulta egualmente affidata a ragioni manifestamente infondate. Lamenta il ricorrente l'assenza di elementi che potessero far ritenere un ruolo concausale del UN stesso o un suo coinvolgimento nei fatti. Ciò perché il gruppo era partito da Casale ed era giunto a AR per raccogliere i proventi estorsivi, contattando allo scopo i Di OR e non UN;
AR aveva incontrato Di ZA ed aveva parlato con Di OR. Il UN, contrariamente, era rimasto estraneo alla vicenda ed all'osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria. Una pura illazione sarebbe stata quella di ritenere che il AR consegnasse il denaro al UN stesso che provvedeva a inviarlo a Casale. 28 مار La OR territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, spiega le ragioni che hanno indotto a preferire la diversa soluzione. Ha osservato che vi furono i contatti con il UN e ha richiamato in proposito (fl. 39) quello con il Di ZA TE del 5-11-2000. La ricostruzione della vicenda, del resto, è stata agevolata, oltre che dai dati ricavati dalle intercettazioni e dalle osservazioni di polizia giudiziaria, dal contributo narrativo proprio del AR, interrogato l'8-3-2013. D'altro canto, (e con il tema il ricorso non si confronta affatto) per l'estorsione De SE la sentenza impugnata richiama le sommarie informazioni di costui del 7.3.2013, circostanza in cui il dichiarante riferisce dell'incontro anche con UN (fll. 40 e 41 della sentenza). Quanto all'estorsione in danno dell'RO, oltre alle dichiarazioni del AR, l'RO (che era vittima del delitto) confermava di aver consegnato un assegno a TE per un debito di gioco (del valore di 3000 euro) convalidando quanto detto dal collaboratore di giustizia AR che aveva, dal suo canto, descritto il ruolo del UN nelle attività estorsive.
7.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La lettura della sentenza dà conto del ragionamento seguito per giungere all'affermazione di penale responsabilità. Anche le deduzioni a discarico non disarticolano affatto il ragionamento seguito e chiamano la OR di legittimità ad una valutazione in fatto già operata dai giudici territoriali con un ragionamento immune dalle censure rivolte. Annota, invero, la difesa che la CA aveva gestito un'attività commerciale dal 24-1-2007, senza impiego di capitali illeciti. Il 29-8-2008 il Comune di AR aveva revocato l'autorizzazione per una condanna pregressa per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa condanna per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La CA, pur risultando estinto oramai il reato e, pur potendo ottenere la revoca del provvedimento amministrativo, aveva trasferito l'attività alla nipote TO LI. Nella specie, si lamenta la mancanza di dolo ed offensività della condotta non essendosi realizzato alcun trasferimento fittizio. Contrariamente la OR territoriale (cfr. sentenza impugnata fl. 48) ha ritenuto nella condotta la fittizietà del trasferimento e la finalità elusiva della condotta. La natura fittizia del trasferimento è stata inferita da una serie di particolari in fatto non sindacabili in sede di legittimità e logicamente valorizzati dalla OR territoriale. In primo luogo si è annotato come fosse rimasta invariata, pur a fronte del trasferimento, la sede legale che era permasa presso l'abitazione della CA. Le verifiche eseguite avevano, altresì, permesso di riscontrare che, chiamando l'esercizio commerciale, rispondeva al telefono la stessa CA, dato attestato dalle stesse attività di captazione in atto. Ciò ha permesso correttamente di ritenere dimostrata la dimensione fittizia del trasferimento e la disponibilità materiale della attività in capo alla ricorrente, che continuava a gestirla nonostante il trasferimento fittizio. 29 li Il ricorso non si confronta con gli aspetti indicati e risulta, pertanto, non correlato alla motivazione del provvedimento impugnato.
7.4. Il quarto motivo risulta proposto fuori dei casi consentiti, richiedendosi alla OR una valutazione in fatto afferente la dosimetria sanzionatoria e l'aumento di pena non marginale inflitto per la continuazione, determinato dal giudice di merito con un ragionamento che ha tenuto conto del contributo ai fatti e della relativa gravità, attraverso un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede.
8. Inammissibile è il ricorso di IS AT. Lamenta il ricorrente che non si era tenuto conto dell'importanza del suo contributo processuale e dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei quali l'attenuante dell'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 andava applicata nella sua massima estensione. Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, non può ritenersi che la OR territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato nei confronti del IS, di cui si valutava congruamente il contributo processuale, soffermandosi analiticamente sulle ragioni della sua collaborazione e sulle sue dichiarazioni. Non può, quindi, ritenersi che, considerato il percorso argomentativo seguito, i giudici di merito abbiano compiuto una valutazione illogica o arbitraria del narrato collaborativo. Nel caso in esame, con un giudizio immune da censure, la OR territoriale riteneva congrua la scelta del giudice di primo grado di riconoscere at IS stesso l'attenuante dell'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, ma di negarne l'applicazione nella sua massima estensione. In particolare, soffermandosi su tale questione (cfr. fl. 54 della sentenza impugnata) il giudice di appello riteneva di adeguare la sanzione finale a una personalità che, pur recuperata dai contributi di conoscenza forniti dall'autorità 30 D li giudiziaria, restava negativamente qualificata da una militanza mafiosa protrattasi nel tempo e iniziata in giovane età con compiti sempre più importanti. Tali considerazioni rendono evidente che i giudici di merito hanno compiuto un giudizio congruo ed esente da discrasie motivazionali sulla posizione dichiarativa del IS, concedendogli l'attenuante speciale invocata nei termini processuali che si sono considerati. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il motivo del ricorso presentato.
9. E', infine, inammissibile il ricorso di CA LE, perché chiama la OR di legittimità, in parte, ad una nuova e diversa valutazione dei dati di prova e, in altra parte, risulta affidato a motivi manifestamente infondati.
9.1. Il primo motivo involge una rivalutazione delle prove addotte in funzione di una lettura del quadro relativo a fondamento di un'ipotesi di acquisto di stupefacenti per uso personale. Ammesso anche in talune delle ipotesi uso siffatto, tuttavia, il dato non risulta sorretto da requisito di decisività in funzione della disarticolazione del ragionamento posto a fondamento della decisione da parte della OR territoriale. In particolare, i giudici di merito hanno annotato come il CA fosse nella specie un soggetto che attivamente cedeva la sostanza stupefacente in quantità non marginale e come le stesse intercettazioni documentassero, in ogni caso, un'attività di gestione della cessione della droga. Si deve, dunque, escludere la fondatezza della doglianza difensiva e va ribadita la correttezza della ricostruzione operata nella decisione impugnata. Sono stati, infatti richiamati una serie di colloqui non compatibili con un acquisto per uso personale, di guisa che la mancata trattazione della questione non ha alcun effetto invalidante sulla decisione, risultando concettualmente inconciliabile quel ruolo con il contenuto delle conversazioni che documentavano nelle specifiche vicende l'attività di cedente in capo al ricorrente, anche per quantità non marginali di stupefacente (cfr. fll. 49 e ss. sentenza impugnata).
9.2 Egualmente inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'art 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. La sentenza impugnata non ha, invero, ritenuto di recuperare la fattispecie all'ipotesi indicata, da un lato, richiamando la dichiarazione del AR, collaboratore di giustizia che aveva parlato di una circostanza in cui il quantitativo di stupefacente era pari a 850 gr. e, dall'altro, incrociando la dichiarazione con i risultati delle captazioni che davano conto della gestione di stupefacenti a "plancioni" termine indicativo, secondo la OR territoriale, di un'attività di spaccio in larga scala. Questo dato supera anche il rilievo sulla violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione del collaboratore, correttamente valorizzata e convalida la 31 Ba li ricostruzione della OR territoriale che ha inteso escludere l'ipotesi della lieve entità del fatto. 10. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento ciascuno della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017 Presidente Il Consigliere estensore NT Cairo Domenico Ca DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 32