Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.
Commentario • 1
- 1. L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapaceAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2014, n. 17762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17762 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 11/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 880
Dott. MANNA IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 17869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO IA EN nata a [...] il [...];
2) MU IO nato a [...] il 7&6/1977;
Parti civili costituite;
nel procedimento nei confronti di:
AI US nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 2/5/2012 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto IA Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. GALLI Massimo che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
uditi per i ricorrenti gli avv. Borgogno Roberto e Luca Moser che hanno chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi con annullamento della sentenza impugnata;
udito per l'imputata l'avv. Jasonni Massimo che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati, riportandosi alla memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2/5/2012, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 11/3/2011 appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili MU IA EN e MU IO con la quale RR US era stata mandata assolta dal reato a lei ascritto di cui agli artt. 81 cpv. 643 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi le costituite parti civili MU IA EN e MU IO, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, muniti di procura speciale, sollevando i seguenti motivi di gravame:
MU IA EN.
2.1. violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 125, 129, 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 643 cod. pen.. Ci si duole del mancato riferimento a condizioni di tipo non patologico o clinico, ma riconducibili a fragilità e suggestionabilità nonché della omessa verifica da parte del giudice di primo grado e poi di quello di appello di quale delle due opposte ricostruzioni testimoniali emerse nel giudizio fosse la più credibile, vertendosi su un punto centrale e decisivo del giudizio in ordine all'integrazione del reato di cui all'art. 643 cod. pen.. Ci si duole poi della frammentazione operata dalla Corte d'appello delle singole prove e dei singoli indizi con l'effetto della proiezione di un'immagine deformata nel corpo della sentenza. Si lamenta, infine, la condanna della parte privata alle ulteriori spese del grado a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado anche da parte del P.M..
MU IO.
2.2. violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 125, 129, 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 643 cod. pen.. Ci si duole del mancato riferimento a condizioni di tipo non patologico o clinico, ma riconducibili a fragilità e suggestionabilità nonché della omessa verifica da parte del giudice di primo grado e poi di quello di appello di quale delle due opposte ricostruzioni testimoniali emerse nel giudizio fosse la più credibile, vertendosi su un punto centrale e decisivo del giudizio in ordine all'integrazione del reato di cui all'art. 643 cod. pen.. Ci si duole poi della frammentazione operata dalla Corte d'appello delle singole prove e dei singoli indizi con l'effetto della proiezione di un'immagine deformata nel corpo della sentenza. Si lamenta, infine, la condanna della parte privata alle ulteriori spese del grado a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado anche da parte del P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati sugli stessi motivi, tutti manifestamente infondati. Difatti con essi, in primo luogo, si mira ad introdurre valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Con specifico riferimento ai presunti vizi di motivazione, denunciati in entrambi i ricorsi, va riconfermata la ormai pacifica giurisprudenza, più volte riaffermata anche a Sezioni Unite, secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato e considerandosi disattese le deduzioni delle parti che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice, (Sez. U., n. 24 del 24/1/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260). Nel caso di specie la Corte territoriale, all'esito di un'analitica disamina del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, ha condiviso le conclusioni di quest'ultimo in ordine all'insussistenza del fatto di reato contestato;
in particolare, sulla base di valutazioni di fatto non censurabili in questa sede ed in forza di un accertamento peritale all'uopo disposto nel giudizio di primo grado, è stata esclusa l'esistenza di qualsiasi infermità o stato di deterioramento cognitivo di grado patologico idoneo ad incidere sulla capacità d'intendere e di volere della OR o comunque sulla capacità di autodeterminazione della stessa fino all'aprile del 2001, essendo risultato che il declino delle condizioni psichiche della stessa si era manifestato in epoca successiva ed era stato diagnosticato soltanto nel settembre 2003. Nel caso di specie, appunto, i giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità con riferimento al delitto di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 cod. pen.. Ed in particolare, proprio con riferimento alla questione dedotta nei ricorsi, ai fini della configurabilità del reato in argomento, se è sicuramente corretto affermare che lo stato di infermità o di deficienza psichica del soggetto passivo non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, esso deve comunque comportare un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. Ciò, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce il presupposto del reato e pertanto vi deve essere l'assoluta certezza sulla sua sussistenza (sez. 2 n. 41600 del 11/11/2005, Rv. 232749;
sez. 2 n. 15185 del 25/3/2010, Rv. 247018). A ciò consegue che in mancanza di una tale certezza, il reato va escluso del tutto e l'imputato deve essere mandato assolto con la formula più ampia, per non essere configurabile il fatto di reato (sez. 2 n. 7968 del 16/4/1991, Rv. 187915). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, ragionevolmente, argomentato che il decadimento delle condizioni psichiche della OR era da collocarsi in epoca successiva agli atti disposizione patrimoniale enunciati nel capo d'imputazione, non avendo potuto i giudici di merito, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare alla luce delle scarne e contrastanti informazioni sulle condizioni fisiche e psichiche della persona offesa nel periodo dall'aprile del 2001 fino al 15 settembre 2003, formulare, in termini di certezza, come necessario ai fini della configurabilità del reato, un'ipotesi alternativa sulla base della quale ritenere preesistente ai suddetti atti di disposizione, quanto meno con riferimento al secondo di essi avvenuto il 13/11/2002, uno stato di indebolimento mentale o di facile suggestionabilità.
Deve poi ancora evidenziarsi che nel caso di specie, come ha correttamente argomentato nella memoria depositata il difensore dell'imputata, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di assoluzione) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti - Pubblico Ministero e parti civili, è giunto alla medesima conclusione della assenza di responsabilità. Orbene, fatta questa doverosa precisazione e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. Da ultimo rileva il Collegio che correttamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 592 cod. proc. pen., è stata disposta nella sentenza impugnata la condanna delle parti civili, attuali ricorrenti, al pagamento delle ulteriori spese del grado;
la decisione sul punto risulta conforme al principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sez. U n. 41476 del 25/10/2005, Rv. 232165), che merita di essere ribadito: in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M.. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei soggetti che li hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014