Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2014, n. 17762
CASS
Sentenza 11 aprile 2014

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Massime1

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.

Commentario1

  • 1L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapace
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2014, n. 17762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17762
Data del deposito : 11 aprile 2014

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