Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva,tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2010, n. 15185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15185 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 25/03/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1311
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 16800/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI SA NA N. IL 29/08/1948;
avverso la sentenza n. 206/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Toschi Fulvio che ha concluso come da note;
Udito il difensore Avv. Cavalletta Ercole che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Il difensore di IA OS NA ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità della prevenuta in ordine al delitto di circonvenzione di incapace in danno di NT NT, persona affetta da sindrome arteriosclerotica di senescenza con turbe psicomotorie alla quale ebbe a cedere somme per circa lire un miliardo (art. 643 c.p. contestato sino al mese di ottobre 2005).
Deduce difetto di motivazione non avendo i giudici di merito considerato il rapporto affettivo che legò i due dal 1983 sino all'agosto del 1995, dato che supera la fragilità emotiva del NT e qualifica come finanziamenti e non elargizioni le somme ricevute dalla donna di fatto convivente con lo stesso NT. Rappresenta la contraddittorietà della motivazione di responsabilità che qualifica i primi versamenti di denaro come frutto di libera scelta e gli ultimi, in presenza della patologia (certa sin dal 1993 - 1994), come frutto di abuso. Con altro motivo di gravame deduce difetto di prova in ordine alla sussistenza di nesso causale tra il comportamento della prevenuta posto in essere con le richieste di denaro ed il condizionamento della volontà del NT. Deduce da ultimo violazione di legge in ordine al diniego di rinnovazione dibattimentale per accertare la capacità intellettiva della NT, influenza da problemi di dipendenza da alcool.
Quest'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. In proposito si evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata da conto delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, essendo stata non illogicamente rilevata la genericità della tardiva deduzione con riferimento alla capacità di intendere e di volere della prevenuta. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. A) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1^ 28.6.99 n. 9151, depositata 16.7.99, rv. 213923). Il primo motivo di ricorso, che si sostanzia in una contraddittorietà della decisione per la non debita considerazione del rapporto affettivo che ha legato i due protagonisti della vicenda fino al mese di agosto 1995, rapporto certamente iniziato in data antecedente all'insorgere della patologia, è invece fondato. A foglio 2 della decisione di primo grado si da atto che "nel 1991 la moglie di NT chiese la separazione anche a seguito dell'intensificarsi del rapporto fra suo marito e la IA" e che negli anni successivi la solidità del rapporto fra la IA ed il NT è provata dalle numerose foto prodotte dalla difesa e dai biglietti inviati da quest'ultimo all'imputata". La stessa decisione elenca gli esborsi che prima del 1993 (la nota sottoscritta dalla IA con cui la ricorrente riconosce un debito di L. 261.355.766 è in data 29.9.93) l'uomo, certamente persona tutt'altro che sprovveduta per senso degli affari in considerazione della propria stessa professione di consulente aziendale, fece in favore della donna per le sue poco proficue attività commerciali. La sentenza inoltre evidenzia ulteriori interventi del NT tra ottobre 1993 e la fine del 1995 per circa L. 240.000.000 (foglio 5 della sentenza) e dopo l'interruzione del rapporto sentimentale tra i due nel mese di agosto 2005 l'uomo diede "diverse somme di denaro", peraltro non precisate nella loro entità (vedi pagina 6 della stessa sentenza). Il NT, persona più grande di circa venti anni rispetto alla donna, deceduto dopo il giudizio di primo grado, sentito come teste all'udienza del 30.11.00 in condizioni fisiche debilitate (vedi pagina 5 della sentenza) ha ribadito la piena sua volontà di "finanziare le attività della IA" e la consulenza medica considerata dal giudice di merito ha verificato che lo stesso è "ancora in possesso di indubbie capacità generali ed anche specifiche per il proprio lavoro con performances intellettuali conservate ed operanti" (pagina 6). L'affermazione di responsabilità è invece fondata sulle valutazioni che il consulente tecnico ha esposto in ordine ai rapporti tra i due essendo l'uomo "disarmato" nei confronti della donna e "sprovvisto delle nozioni più semplici di salvaguardia della propria persona e di tutela della propria dignità, prigioniero di una dimensione emotiva affettiva". La contraddittorietà della decisione è nel non avere il giudice di merito considerato che il delitto può configurarsi solo in presenza di condizioni psichiche degradate che provocano una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza (Cass. 2^ 11.11.05 n. 41600, depositata 18.11.05, rv. 232749). Sul punto deve essere espresso un accertamento che distingua temporalmente quanto avvenuto in epoca pregressa all'insorgere del morbo di Parkinson ed inoltre (secondo punto che si devolve ad un più compiuto accertamento del giudice di merito) superi la valutazione di generale capacità del NT nel trattare i propri interessi al di fuori del rapporto affettivo con la compagna di vita quegli anni. L'affermazione di responsabilità deve essere limitata a fatti posti in essere in presenza di condizioni psichiche effettivamente debilitate (dal fallimento della IA il NT ha recuperato circa L. 500.000.000, foglio 4 della sentenza di primo grado) e deve essere data una non manifestamente illogica motivazione sulle ragioni in base alle quali una persona capace di curare i propri interessi anche in data successiva all'insorgere di patologia cessi di essere psichicamente autonoma nella libertà di determinazione per vicende attinenti a persona cui è affettivamente legato anche dopo la cessazione dei rapporti a seguito degli interventi della figlia dell'uomo.
Conseguente l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010