Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2010, n. 15185
CASS
Sentenza 25 marzo 2010

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In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva,tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2010, n. 15185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15185
    Data del deposito : 25 marzo 2010

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