Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva,tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 41600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1209
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 020598/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS EV N. IL 26/07/1955;
avverso SENTENZA del 10/03/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentiti: il Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore della parte civile AN CI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna alla rifusione delle spese in suo favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 marzo 2004, la Corte d'Appello di Milano, 4^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'imputata SO È va era stata assolta perché il fatto non sussiste dal delitto di circonvenzione di persona incapace, condannava la SO a risarcire l'appellante parte civile CI MI AN i danni derivanti dal reato di cui all'art. 643 c.p. da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte territoriale riteneva che, al di là delle considerazioni di rilievo esclusivamente psichiatrico valorizzate dal primo giudice, dovevano valorizzarsi le condizioni in cui versava la defunta LL EL, allorché ottantaquattrenne e sola, era affetta da debolezza psichica tanto da indursi a compiere atti patrimoniali dispositivi potenzialmente lesivi dei propri interessi, specie perché era risultato, per la cessione della nuda proprietà dell'immobile, che ella si era recata dal notaio convinta di fare testamento e non di vendere e che la SO aveva prelevato dal conto corrente della LL, senza giustificazione credibile, una cospicua somma di danaro, restituita solo dopo sollecitazione della LL stessa. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 643 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto la vecchiaia di per sè non integra stato di deficienza psichica. L'induzione al compimento dell'atto dannoso è stato desunto solamente dagli di disposizione effettuati, senza la ricorrenza di ulteriori elementi indizianti, tali da integrare il quadro di gravità, precisione e concordanza richiesto dalle legge;
- inosservanza dell'art. 576 c.p. perché l'appello della parte civile è stato sottoscritto dal difensore non munito di procura speciale espressamente formulata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, se in tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento.. (Cass. Sez. S, sent. N. 13308 del 07/10 - 19/11/1999), deve rilevarsi che la Corte di merito, lungi dall'omettere specifica motivazione sul punto, ha individuato la condotta induttiva, per quel che attiene alla cessione della nuda proprietà dell'immobile, nell'aver fatto credere alla LL che si doveva recare dal notaio per fare testamento e non per vendere (vendita che in realtà, secondo la valutazione della Corte territoriale - non impugnata per questa parte - simulava una donazione, stante la mancanza di pagamento del prezzo).
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 643 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della deficienza psichica, si osserva che in tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non, dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto, di avere cura dei propri interessi. La sussistenza di questa condizione di incapacità del soggetto passivo, costituente un presupposto del reato, sicché il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta, certezza della stessa (Cfr.. Cass. Sez. 2^ Sent. n. 0 2532 del 24/04 - 10/06/1998), è stata correttamente giustificata nella sentenza impugnata, che ha rammentato il risultato della perizia effettuata e della condizione, oltre che di ottuagenaria, di persona profondamente sofferente per la propria condizione di ragazza madre e la difficoltà di rapporti con la figlia naturale.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, il difensore della parte civile era munito di procura speciale.
Per l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile è necessaria una procura specificamente conferita, la quale, indipendentemente dal tenore formale dell'atto, va ritenuta sussistere in ogni caso in cui sia possibile desumere sul piano sostanziale l'implicito conferimento del mandato a promuovere, se necessario, il procedimento di gravame. In conseguenza è conforme alle prescrizioni dell'art. 122 cod. proc. pen. il rilascio di procura speciale al fine della costituzione di parte civile con incarico di difesa e rappresentanza in giudizio nel procedimento penale in ogni stato e grado del giudizio, (cfr. Cass. Sez. 4^, sent. N. 35566 del 16/04 - 16/09/2003; Cass. Sez. 5^, sent. N- 31922 del 04/06 -27/08/2001). Il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale (ancorché non uniforme: contra Cass. Sez. 6^, 23.9- 9.11.2002 n. 37756). Ed invero l'art. 100 comma 3 c.p.p. dispone che la procura speciale della quale deve essere munito il difensore della parte civile "si presume conferita soltanto per un determinato grado di giudizio, quando nell'atto non è espressa volontà diversa". Aggiunge il comma successivo che "il difensore può compiere e ricevere nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati". Poiché il potere di impugnazione, secondo la disciplina dettata dall'art. 576 c.p.p. non è riservato espressamente alla parte rappresentata, se ne deve dedurre che nel caso in cui la procura speciale è espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, il difensore è legittimato a proporre impugnazione nell'interesse del suo rappresentato.
3. Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile delle spese di assistenza nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi E. 2.100,00 ivi compresi E. 2.000,00 per onorari difensivi oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005