Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S0 0 + 8 3 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- Oggetto Mo ments SEZ ONE TERZA CIVILE Janu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5786/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 186 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 48 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 17/04/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti Lo RT GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 18 GEN. 2001 MAZZINI 146, presso 10 studio dell'avvocato SPAZIANI IL CANCELLIEDS TESTA EZIO, che 10 difende unitamente all'avvocato IRE 3000 BONINO CARLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
Coop.a.r.l., in SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE CB224256 persona del Direttore Generale dott. Ezio Paolo Reggia, LIRE 3000 CANCELLERI elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato COLETTI 2000 PIERFIL IPPO, che lo difende unitamente all'avvocato CB224257 791 POLLINA PAOLO, con procura speciale del dott. Notaio 1 QUARATINO VINCENZO, Verona 4/5/1998 Rep.n.96647; controricorrente nonchè
contro
PO ID;
- intimato -
avverso la sentenza n. 981/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 26/03/1997, depositata il 07/07/97; RG. 507/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA;
udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del 1° e 5° motivo di ricorso con assorbimento del 2°,3°e 4°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Вё ский OR DO, premesso che era stato investito conseguenze lesive, mentre percorreva alla guida con del proprio motoscooter la strada provinciale Camisana, dall'autovettura di PO Lidio, assicurata con la so- cietà Cattolica di assicurazioni, per colpa esclusiva dello stesso PO, consistente nell'avere eseguito manovra di inversione di marcia senza concedere la pre- cedenza, conveniva innanzi al tribunale di Vicenza il PO e la società assicuratrice per sentirli condan- nare al risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio, i convenuti si opponevano alla domanda, deducendo, il PO, che l'investimento si era verificato per colpa esclusiva o, per lo meno, concorrente del OR e, la società assicuratrice, che a seguito di transazione aveva versato all' INAIL ed all'INPS quasi l'intero massimale, sicchè residuava la somma di lire 2.524.800, che poneva a disposizione as- sieme agli interessi ed alla rivalutazione. Istruita la causa, il tribunale affermava la re- sponsabilità esclusiva del PO e lo condannava al pagamento della somma di lire 41.670.417, oltre inte- ressi legali, solidalmente con la società assicuratrice Bonnie! fino alla concorrenza di lire 20.000.000. Su gravame principale della società ed incidentale del OR, la Corte d'Appello di Venezia, con sen- tenza resa il 26.3.1997, rigettava la domanda concer nente la società, condannando il OR a restituire alla medesima lire 78.247.000, e confermava nel resto la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che gli effetti giuridici, in- alla novativi dell'ordinamento vigente, ricollegabili sentenza della Corte Costituzionale 356/1991 3 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 28 L. 990/1969 nella parte in cui consente l'operatività del- la surroga in relazione alle somme dovute a titolo di danno biologico), non incidono per il principio gene- rale dell'irretroattività sui rapporti esauriti, come per l'appunto quello di che trattasi, in cui la società assicuratrice ha corrisposto in forza di transazione all'istituto assicurativo pubblico gran parte del mas- corrispondentemente estinguendo l'obbligazionesimale, derivante dal contratto di assicurazione con il danneg- giante. Ha, poi, disatteso la richiesta di rinnovazione della ctu, formulata dal OR sulla base del parere di aggravamento del quadro menomativo espresso da pro- consideran do da un lato, ine once con mante Bonnard i prio consulente si è limitato ad una diversa valutazio- ne senza addurre valide ed obiettive giustificazioni e, dall'altro, che non v'è ragione per disporre nuova con- sulenza, dal momento che l'indicato quadro menomativo ha formato oggetto di due concordanti consulenze. Il OR ha proposto ricorso per cassazione, de- ducendo cinque motivi, illustrati con memoria;
la SO- cietà assicuratrice ha resistito con controricorso e ha presentato Osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'efficacia nel tempo delle sentenze della Corte Costi- tuzionale;
violazione del principio di immediata appli- cazione dello "ius superveniens" ai rapporti sostanzia- li in corso;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 c.c. come modificato dalla sentenza 356/1991 della Corte Costituzionale e dell'art. 28 L. 990/1969. La Corte territoriale sostiene- ha ritenuto che inapplicabile alla specie il mutamento normativo sia prodotto dalla menzionata sentenza della Corte Costitu- zionale sul presupposto che il rapporto si è esaurito prima della sua pronuncia con il versamento all' INAIL della somma concordata in sede transattiva con AN l'assicuratore del terzo responsabile. Senonchè, per costante giurisprudenza, per rapporto esaurito si intende quello, nell'ambito del quale non siano decorsi termini di decadenza o prescrizioni o per i quali non si sia formato il giudicato. Inoltre aggiunge- la Corte territoriale ha avuto esclusivo riguardo al rapporto tra l'assicuratore del terzo responsabile e l'INAIL, trascurando il rapporto dotato di carattere principale- tra il detto assicura- tore ed il danneggiato, e per effetto di ciò è pervenu- ta all'erronea conclusione che la definizione del primo 5 rapporto ha prodotto esaurimento dell'altro. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viola- zione dei principi che regolano il contraddittorio, so- stiene che non è possibile ritenere che l'accordo tran- sattivo intervenuto tra l'assicuratore della responsa- bilità civile e l'ente gestore dell'assicurazione SO- ciale spieghi effetti nei confronti del danneggiato, pregiudicando la sua posizione, poiché, così ritenendo, si viola il principio del contraddittorio. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, ove si ritenesse, così come ha ritenuto la sentenza impu- gnata, che per ragioni temporali non sono applicabili gli artt. 1916 c.c. e 28 L. 990/1969, come modificati Вотом! rispettivamente dalle sentenze 356/1991 e 319/1989 del- la Corte Costituzionale, bisognerebbe sollevare que- stione di legittimità costituzionale dei detti articoli sotto il profilo che, inducendo disparità di trattamen- to a seconda che sia o meno esercitata la surrogazione, contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa insufficiente motivazione su punto decisivo della ed controversia;
sostiene che la corte territoriale ha da- to scarsa importanza -senza, peraltro, fornire adeguata motivazione- al fatto che il rapporto principale quello tra danneggiante, assicuratore della responsabi- 6 lità dello stesso e danneggiato;
aggiunge che la stessa Corte non ha considerato che la normativa in materia di assicurazione della responsabilità civile è ispirata al Romrek principio al principio della garanzia del danneggiato. If motive possono essere esaminati congiuntamente, incentrati sul tema dell'incidenza della di essendo chiarazione di incostituzionalità dell'art. 28 L. 990/1969 intervenuta con sentenza 319/1989 sul rapporto dedotto in giudizio. La giurisprudenza assume come limite dell'efficacia declaratoria di incostituzionalità l'esaurimento della del rapporto, con la conseguenza che, se il rapporto è esaurito, il giudice può porre а base della decisione della causa la norma dichiarata incostituzionale e nel caso opposto deve disapplicare anche di ufficio la nor- ma, ponendosi la declaratoria di incostituzionalità co- me "ius superveniens" (Cass.
9.7.1991 n. 7587; Cass. 25.6.1990 n. 6414). La nozione di rapporto esaurito o, più esattamente, di rapporto insensibile all'incidenza della declarato- ria di illegittimità costituzionale è individuata con riferimento a fatti quali il giudicato, la prescrizio- ne ° la decadenza- impeditivi di una pronuncia giudi- ziale sul merito del rapporto e, in altri termini, rap- porto esaurito è, oltre quello che ha trovato definiti- 7 va conclusione sul piano processuale mediante sentenza passata in giudicato, quello rispetto al quale sono de- corsi i termini di prescrizione о di decadenza per l'esercizio dei relativi diritti (Cass. 25.3.1996 n. 2629; Cass. 30.5.1997 n. 4867). Conseguentemente, per stabilire se la declaratoria illegittimità costituzionale dell'art. 28 L. di 990/1969 sia rilevante nel presente caso Occorre accer- tare se quando è intervenuta il rapporto fosse esauri- to. Binond Ora, la dichiarazione dell'ente gestore di assicu- razione sociale di surrogarsi nel diritto del danneg- giato verso l'assicuratore del responsabile non è, di per sé, fatto giuridico valevole come causa di esauri- mento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale, occor- rendo a questo fine che l'indicato diritto del danneg- giato si sia prescritto o che in ordine ad esso si sia insomma, non si può at-formato giudicato negativo, e, tribuire alla surrogazione esercitata dall'ente effetto estintivo del diritto del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile in quanto ciò signifi- cherebbe applicare la norma dichiarata costituzional- mente illegittima. Né, così come fa la corte territoriale, è possibile 8 ricollegare tale effetto alla transazione intervenuta tra l'INAIL e l'assicuratore del responsabile. La fattispecie di realizzazione del credito previ- denziale, prevista dall'art. 28 L. 990/1969, opera sul presupposto dell'erogazione della prestazione e si at- tua attraverso la surrogazione dell'ente gestore di as- sicurazione sociale nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile. In sostanza, nella fattispecie convergono il rap- porto assicurativo (tra danneggiato ed assicuratore del responsabile) e quello previdenziale (tra danneggiato ed ente di assicurazione sociale), che si coordinano attraverso lo schema della surrogazione legale mediante il compimento di atti in ciascuno di essi nel rapporto Bon nu assicurativo l'assicuratore deve chiedere al danneggia- to se ha diritto a prestazioni in quello previdenziale e, ottenuta risposta affermativa, deve accantonare la somma presumibilmente corrispondente alla prestazione invitando, quindi, l'ente ad esercitareprevidenziale, la surrogazione;
nel rapporto previdenziale l'ente cor- risponde la prestazione. Il compimento degli atti sopra indicati determina ale! trasferimento dell'ente di assicurazione sociale il della legittimazione del danneggiato e la correlativa perdita di essa da parte del medesimo. 9 Nessun atto al di fuori di quelli previsti dalla norma, cui rimanga estraneo il danneggiato e sia, per- ciò, improduttivo di effetti nei suoi confronti (art. 1372 c.c.), vale ad estinguere il diritto dello stesso nei confronti dell'assicuratore del responsabile. In particolare, un tale effetto non produce la transazione, che intervenga tra l'ente di assicurazione sociale e l'assicuratore del responsabile, né il paga- mento, che vi faccia seguito, non potendosi ad esso ri- collegare effetti più ampi di quelli, di cui è capace la transazione (Cass. 22.1.1998 n. 605, soprattutto in Bounce motivazione). Dagli indicati principi si è discostata la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che con il pagamento della somma concordata in sede transattiva si è estinta l'obbligazione della società assicuratrice verso il danneggiato e ha correlativamente escluso l'incidenza sul rapporto dedotto in giudizio della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 L. 990/1969 senza, peraltro, pronunciarsi, contrariamente a quanto sostenuto nelle osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c., sulla questione del pagamento a creditore appa- per cui va cassata con rinvio rente (art. 1189 c.c.), per nuovo esame e pronuncia sulle spese di questo giu- dizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Ap- 10 pello di Venezia. E', infine, infondato il quinto ed ultimo motivo, il quale il ricorrente lamenta che la corte terri- con toriale abbia escluso l'aggravamento del quadro menoma- tivo, sebbene comprovato da circostanziata relazione di consulente di parte e sebbene risultante da riconosci- mento dell'INAIL, senza neppure motivare il rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecni- ca, disattendendo la domanda di maggiorazione della li- quidazione del danno. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi sia ragione per disattendere il parere del ctu ed ammettere Ваши nuova ctu, considerando che il consulente di parte ha, in definitiva, espresso una diversa valutazione degli esiti invalidanti. Per questo modo, la corte stessa ha fornito appa- gante motivazione della decisione adottata, portando la propria valutazione su tutti gli elementi, ad eccezione del riconoscimento di aggravamento da parte dell'INAIL, che evidentemente non ha considerato rilevante.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi quattro motivi;
rigetta il quinto;
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra se- 11 1. zione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 17.4.2000. IL PRESIDENTĘ IL CONSIGLIERE EST. Вино oninete IL DIRETTOREL LERIA Umberto Cicero و باند 60000 Depositats celleria 0 6 2001 310000 oggi. 10-1-01-18__ .CELLERIA Cicero CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 3-3-201l serie 4 al n.12261 versate € 160 10 apposta in calce als topla autentica (art. 278 TU, n°115/del/30/5/2002) 12