Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
INI NOME DE04562/0 1 Aula B REPUBBLICA CASSAZIONE LA CORTE SUPREVA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6098/98 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Consigliere Cron. 9770 Dott. Pietro CUOCO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 08/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.p.a. (già Ente Poste Italiane), in persona del Presidente pro-tempore in carica, dall'avv. Concetta rarran rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale elettivamente domiciliat a Roma wiele Europa 140 Hello Stato, presso 1 cui uffici in Roma, Via dei come do procure speciale in atti. Portoghesi n.12 è domiciliata;
- ricorrente
contro
RA TO 26 - intimato avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 27 febbraio-26 marzo 1997, n. 105, RGAC n. 639 del 1996, cron. 1559; 1. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Marrari Udito l'avv. Concetta Massari dell'Avvocatura dello (Stato:) Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. ん - 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 febbraio-26 marzo 1997 il Tribunale di Pavia rigettava l'appello proposto dall'Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.) avverso la decisione del locale Pretore che aveva accolto la domanda di RE NO, intesa ad ottenere l'annullamento del licenziamento disposto d'ufficio dall'Ente prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. I giudici di appello osservavano che, a seguito della legge n.71 del 1994, l'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico, con la denominazione di Ente Poste Italiane. L'art. 6 della stessa legge prevede al secondo comma per i dipendenti del nuovo ente un rapporto di lavoro di diritto privato. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Ente Poste Italiane è stato stipulato in data 26 novembre 1994. L'accordo integrativo, siglato nello stesso giorno, prevede che "la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità 3 contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva". Tale clausola di risoluzione automatica, sottolinea però il Tribunale, deve considerarsi illegittima, per la tassatività delle ipotesi di recesso dai contratti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato, previste da disposizioni inderogabili di legge (artt.2118 e 2119 codice civile, legge n. 604 del 1966, artt.18 e 35 legge n. 300 del 1970). Il sistema legale limitativo del recesso garantisce infatti il lavoratore sino al raggiungimento del limite massimo di età lavorativa (cioè fino a 65 anni, con riferimento al caso di specie) e non già soltanto fino al compimento del quarantesimo anno di contribuzione. Nè può ritenersi, continua ancora il Tribunale, che tale clausola integri una tipicizzazione di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. I giudici di appello ritenevano del tutto tardivamente effettuatoirrilevante il richiamo, dall'appellante, al contratto di programma tra l'Ente Poste ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che all'art.
5- prevede che, ai fini di un razionale contenmento dei costi, l'Ente Poste si impegna ad assicurare la graduale riduzione degli organici. Le motivazioni del licenziamento individuale delimitano, infatti, la materia del contendere del successivo giudizio. Esse sono immutabili e precludono al datore di lavoro di introdurre in causa fatti nuovi о elementi diversi, se non confermativi o di contorno di quelli già esposti. Poiché nel caso in esame il recesso del datore di lavoro era stato effettuato in attuazione di clausola contrattuale nulla, da ciò non poteva che derivare la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Avverso tale decisione l'Ente Poste italiane propone ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. L'intimato non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Ente Poste italiane (ora Poste italiane s.p.a.) denuncia violazione dell'art. 6 comma L VI del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge n.71 del 29 gennaio 1994. La società ricorrente ribadisce che la legge 71 del 5 1994 ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali al contratto collettivo, quale fonte regolatrice del rapporto ("delegificazione"). Il contratto collettivo, nel caso di specie, era quindi abilitato a derogare alle norme di legge. Solamente il trattamento di quiescenza spettante al personale dell'Ente all'atto del collocamento a riposo (e dunque successivo ed estraneo al rapporto di lavoro già concluso) rimaneva regolato dalle norme previste per il personale statale. All'art. 81, 1° comma, il contratto collettivo di lavoro del 26 novembre 1994 prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro contemplata dalla lettera a) dell'art. 79 (al compimento del sessantacinquesimo anno di età) avvenga automaticamente al realizzarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. L'accordo integrativo di cui alla norma finale del contratto -contenuta nell'art.86- sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, ha previsto tuttavia che la risoluzione del rapporto di _ _し lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'Ente si verifichi anche al raggiungimento della massima età contributiva, e che avvenga automaticamente, senza l'obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di erogare 6 la corrispondente indennità sostitutiva. La società ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato nel caso di specie una ipotesi di risoluzione consensuale automatica, ovvero di stabilità relativa (ritenute perfettamente ammissibili dalla giurisprudenza di questa Corte). Tra l'altro, osserva l'Ente ricorrente, in considerazione della contestualità del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo di cui alla norma finale del contratto, le disposizioni contenute nell'accordo integrativo non configurano atto di disposizione di diritti già acquisiti al patrimonio dei lavoratori. L'accordo integrativo ha del resto origine e valenza pattizia, e pertanto la stessa validità del c.c.n.1., in quanto sottoscritto nella stessa data del contratto, dalle medesime organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso. Nell'art.3 comma V della legge n. 140 del 28 maggio 1997 è possibile, comunque, rinvenire una disposizione г che conferma la legittimità del collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili all' Amministrazione. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia falsa 7 interpretazione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n.407 e dell'art.1 della legge n.503 del 1992. Con l'art. 6 della legge n.407 del 1990, il legislatore iscritti a fondi ha previsto che i dipendenti previdenziali per i quali il limite di età per il pensionamento di vecchiaia era inferiore a quello già fissato per i dipendenti statali, avessero la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro fino al 62° anno di età, a prescindere dall'avere già raggiunto la massima anzianità contributiva, ferma restando l'applicazione della legge n.108 dell'11 maggio 1990 (comma 4°). Con l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, è stata introdotta la graduale elevazione dell'età pensionabile, secondo la tabella allegata allo stesso (poi sostituita dall'art.11 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994). Con il secondo comma dell'art. 1, la prosecuzione del rapporto di lavoro già prevista dall'art, 6 della legge n.407 del 1990, stata consentita oltre il 62° anno di età e fino al 65°. Tale previsione -sottolinea il ricorrente- risulta del tutto conforme al sistematico riconoscimento nel h vigente ordinamento di miglioramenti pensionistici in conseguenza della permanenza in servizio. Queste disposizioni, tuttavia, non riguardano i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, ma solo quei 8 dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria che hanno un regime pensionistico diverso. Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, invece, occorre fare riferimento solo al titolo II del Decreto Legislativo n.503 del 1992. Nell'ordinamento di settore del personale dell'Ente Poste Italiane (ora s.p.a. Poste Italiane), regolato dal nuovo contratto collettivo di lavoro in base a quanto disposto dalla stessa legge istitutiva -art.6 legge n.71 del 1994- il limite di età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia è stato contrattualmente fissato al raggiungimento dei 65 anni (art. 79 lettera a, del c.c.n.l.), per cui non è ipotizzabile per tale personale una prosecuzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di un limite (quello di 65 anni) già consentito dal contratto). I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi tra di loro. Essi non sono fondati. Con una serie di pronunce conformi, questa Corte Suprema ha affermato che i dipendenti del servizio postale, Ente Poste Italiane, ora Poste Italiane s.p.a., a seguito della legge n. 71 del 29 gennaio 1994, lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle 9 leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13851, 3 ottobre 2000 n. 13136, 12 agosto 2000 n. 10782, 28 luglio 2000 n. 9958, 21 gennaio 2000 n. 692, 29 dicembre 1999 n. 14697, 28 luglio 1999 n. 8188, 17 giugno 1999 n. 6051, 7 giugno 1999 n. 5584, 4 giugno 1999 n. 5501, 20 maggio 1999, n. 4861, 2 marzo 1999 n. 1758). Da tale premessa consegue che il problema della ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone, secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto imperative di legge (in questa ottica, il con norme dell'eventuale efficacia "erga omnes" del problema contratto non acquista alcuna rilevanza con riferimento al caso di specie). Nella stessa prospettiva, si anche Osservato che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art.1353 codice civile о clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 codice civile. In difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto 10 (Cass. 6051/99), deve escludersi che l'autonomia collettiva possa modificare "in peius" la disciplina stabilita dalla legge. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici non può operare l'automaticità del collocamento a riposo, in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso ai sensi e per gli effetti degli articoli 2118 e 2119 codice civile. In questo senso Cass. 5997/95, 6901/94, 12558/93- con riguardo alla contrattazione collettiva dell'ENEL- hanno ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero del datore di lavoro dal preavviso per cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. Nella citata sentenza n. 6051 del 1999, si ribadisce г che l'affermazione di invalidità di una clausola automatica collettiva, che introduca una risoluzione appare anche in del rapporto non prevista dalla legge, linea con la sentenza delle Sezioni Unite 7 agosto 1998 11 n.7755 di questa Corte, secondo la quale 'ammettere " fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema". Ciò posto, non appare neppure rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere che nel caso di specie si configurerebbe una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle stesse parti, manifestata -quanto ai lavoratori- dai loro rappresentanti sindacali. Questa tesi, sostenuta dalla società Poste Italiane nel proprio ricorso, si pone in contrasto con la logica osservazione che in una disposizione generale ed astratta quale quella di un contratto ° accordo collettivo non è possibile ravvisare una volontà delle parti di risolvere rapporti in corso: "La norma collettiva si discute ha fisionomiadi cui unitaria e non sembra -se nonsostanzialmente stravolgendone il senso e ad essa attribuendo aspetti di irrazionalità, per la disparità di trattamento ad massima anzianità contributiva al momento dell'accordo 2 essa conseguente- che possa ipotizzarsi una diversa configurazione della stessa a seconda che debba essere applicata a lavoratori che già abbiano raggiunto la 12 integrativo (il rapporto dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per risoluzione consensuale) о ad altri che l'avrebbero maturata successivamente (per i quali si sarebbe configurata come pattuizione di una siffatta condizione risolutiva- peraltro intervenuta, pattuizione, in corso di rapporto nulla per le ragioni già sopra dette" (Cass. 6051/99 cit.). Deve pertanto affermarsi, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, l'insussistenza di un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito -come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (in difetto diverse e legittime, cause naturalmente di altre risolutive) - senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre ed in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato. Giova, infatti, ricordare che il nostro ordinamento ル riconosce alle organizzazioni sindacali -secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art.39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro la funzione di stipulare contratti collettivi 13 di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti ed incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (v. in tal senso, tra le altre, Cass. 3 settembre 1988 n.5016, 13 settembre 1986 n. 5592, e, da ultimo, Cass. 23 luglio 1994 n. 6845, 17 giugno 1999 n. 6051). Le questioni sollevate dalla società Poste Italiane, circa la facoltà (conferita dalle precedenti disposizioni all' Amministrazione Postale) di risolvere il rapporto al quarantesimo anno di contribuzione, non rilevano, poiché tale collocamento discrezionale previsto dall'art.2 comma secondo della legge n.46 del 1958 non è più consentito dalla legislazione vigente, essendo ora riconosciuto al lavoratore dall'art.1 secondo comma, del Decreto Legislativo 503 del 1992 e dall'art. 6, 1° comma, della legge 407 del 1990, di l'opzione di proseguire il rapporto diesercitare lavoro, pur in caso di raggiungimento della massima 14 anzianità contributiva, fino al compimento del 65° anno di età. Tali disposizioni, applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti postali solo a seguito della privatizzazione del rapporto e dell'approvazione del contratto collettivo, trovano rilievo automatico, senza obbligo da parte del lavoratore di alcuna comunicazione al proprio datore di lavoro, nel caso in cui egli presti attività lavorativa alla data di entrata in vigore del contratto collettivo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di quillo Filedno questo giudizio. Così deciso in Roma, 1' 8 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE loveвилибшо fraglíni Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 MAR. 2001 3 3 oggi, 5 0 . 1 . N T A IL CANCELLERE S R 3 S A 7 I ' A - L D T 8 L - , , E 1 A O 1 S D L E L I P S E O S B N I G I E N G S D G E I L O A A T A S A O D O L T E L T P I , E M R O I I D R D T A S D I O G E E T R N E S E 15