Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015 - per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto ammissibile la rilevabilità della suddetta causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità, rinviando al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n.74 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: una norma di favore 'ibrida'?Anna Termine · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Tra gli elementi più interessanti della recente riforma in materia penal-tributaria ad opera del d. lgs. 158/2015[1] vi è senza dubbio l'introduzione, nell'art. 13 d. lgs. 74/2000 - totalmente riformulato dall'art. 11 d. lgs. n. 158/2015 -, di due distinte ipotesi di non punibilità in seguito al pagamento integrale del debito tributario: il comma 1 del nuovo art. 13 d. lgs. 74/2000 prevede che i reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), di omesso versamento di Iva (10-ter) e di indebita compensazione (10-quater, comma 1) non sono punibili qualora l'imputato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2017, n. 15237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15237 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
15237-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R C A Composta da 403 Vito Di Nicola Sent. n. sez. - Presidente - UP 1/2/2017 Aldo Aceto R.G.N. 42971/2016 Giovanni Liberati Enrico Mengoni Relatore - Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 1°7/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per esser il reato estinto ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Merli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1°/7/2016, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 13/2/2014 dal locale Tribunale, rideterminava la pena inflitta a MA AN in cinque mesi e dieci giorni di reclusione;
allo stesso quale legale rappresentante della "Radio Italia s.p.a." - era contestato il delitto di cui all'art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di versare l'i.v.a. per l'anno 2008, per un importo di 1.067.216,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 42, 43 e 45 cod. pen, 10-ter contestato. La Corte di appello avrebbe frainteso la doglianza sollevata in punto di elemento soggettivo del reato, non rilevando che il ricorrente non aveva invocato lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. quale condizione assoluta, ma soltanto con riferimento ad un'inesigibilità soggettiva, quale impossibilità relativa di adempiere;
in particolare - e solo per garantire la "continuità aziendale" e, quindi, la salvezza dell'impresa -, il AN aveva assunto l'unica decisione possibile al momento, ossia non adempiere temporaneamente al debito fiscale, con la piena consapevolezza delle conseguenze. Non una deliberata scelta imprenditoriale nell'ambito di una pluralità di azioni equivalenti, dunque, ma l'unica azione realizzabile in concreto, e peraltro finalizzata anche al pagamento dei debiti tributari. Debiti, inoltre, poi rateizzati, con versamento di quanto dovuto. senza tacere, peraltro, che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato che 1) la società si era trovata in gravissima crisi di liquidità a causa della mancata riscossione di crediti, per quasi 7 milioni di euro;
2) lo stesso ricorrente aveva erogato all'ente 2 milioni di euro, sotto la voce di finanziamento infruttifero;
3) il patrimonio immobiliare della società risultava non liquidabile a causa delle ipoteche imposte sullo stesso, sì da non potersi comprendere a quali iniziative genericamente richiamate in sentenza - il AN potesse mai ricorrere, per evitare l'omissione contestata;
- vizio motivazionale con riguardo al diniego di conversione della pena detentiva (motivi nn. 2-3). L'istituto ex art. 53, 1. n. 689 del 1991, sarebbe stato negato con argomento manifestamente illogico, ossia richiamando le condizioni economiche precarie (che, però, atterrebbero alla società, non alla persona fisica), oltre alla gravità del fatto ed alla intensità del dolo. Orbene, mentre il primo elemento risulterebbe generico, oltre che contraddetto dalla riduzione della pena avvenuta in appello, il secondo sarebbe apodittico e privo di indicazione specifica. L'imputato, inoltre, sarebbe un soggetto estraneo ad ogni circuito criminale e di certo non pericoloso, sì da meritare la conversione richiesta (a fronte di una pena detentiva da valutare come extrema ratio); vizio motivazionale con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena;
erronea applicazione degli artt. 163-164 cod. pen. Questa sarebbe stata esclusa richiamando un precedente "intermedio" (rispetto ad una prima condanna, condizionalmente sospesa) non solo di natura pecuniaria, ma anche relativo a reato ormai depenalizzato, quindi non ostativo al beneficio;
la 2 motivazione sul punto, inoltre, risulterebbe apparente, non facendo cenno ad alcuno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Con memoria depositata il 4/1/2017, il ricorrente ha chiesto applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000, avendo provveduto a versare interamente quanto dovuto, come da documentazione allegata. Si da sollecitarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato, come si dirà infra, con riguardo all'istanza proposta con la memoria da ultimo depositata;
per contro, le altre censure non meritano accoglimento. Per quanto attiene, innanzitutto, al giudizio di responsabilità, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Se questa, dunque, è l'unica ottica nella quale deve porsi giudizio della Suprema Corte, ecco che le censure che il AN muove al provvedimento impugnato emergono come inammissibili: ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto sollecita in questa sede una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito (in punto di stato di necessità; di situazione patrimoniale della società e sue cause;
di scelte aziendali in tema di impiego delle risorse;
di finanziamenti eseguiti personalmente dal AN;
di vincoli sugli immobili intestati alla s.p.a., ed altro), invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, però, non è consentito. 3 а 4. Il ricorso, inoltre, oblitera che la sentenza impugnata - rispondendo alle medesime questioni qui riproposte ha confermato il giudizio di colpevolezza con un congruo apparato argomentativo, fondato su oggettive emergenze istruttorie e privo delle dedotte aporie motivazionali o violazioni di legge;
come tale, dunque, non censurabile. In particolare, la Corte di merito in uno con la - sentenza di prime cure, alla quale si lega in un continuum motivazionale, attesa la cd. doppia conforme ha evidenziato che, nel caso di specie, non poteva esser ravvisata alcuna oggettiva ed assoluta impossibilità di adempiere il versamento dell'i.v.a., atteso che la società aveva pur avuto disponibilità di risorse patrimoniali, nel periodo di cui alla rubrica, ma aveva preferito indirizzarle a differenti voci, ritenute necessarie per garantire la "continuità aziendale". In tal modo, dunque, l'omissione di cui all'art. 10-ter, d. lgs. n. 74 del 2000 era risultata una «deliberata scelta imprenditoriale»>, atteso che potendo/dovendo esercitare opzioni sulla destinazione delle somme il AN aveva scientemente - deciso di privilegiare talune voci (pagamento di dipendenti e fornitori) anziché altre, così omettendo il versamento del debito erariale con quella coscienza e richiesta dalla norma in oggetto.volontà tale da integrare il dolo generico- Quel che, peraltro, neppure il AN stesso contesta.
5. Quel che, ancora, priva poi di rilievo le ulteriori deduzioni di cui al ricorso, in forza delle quali la sentenza non avrebbe tenuto conto dei crediti vantati dalla "Radio LI verso lo Stato, non onorati (e tali da creare una pesante situazione debitoria), così come dell'assenza di iniziative alternative da intraprendere, che si assumono richiamate genericamente nella pronuncia di appello. Ed invero, queste deduzioni - peraltro puramente fattuali e, come tali, non ricevibili in sede di legittimità non considerano che loro presupposto è proprio lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ossia l'assoluta ed improvvisa impossibilità di adempiere per difetto di risorse e di liquidità; soltanto a queste condizioni, infatti, risulta lecito verificare la sussistenza dei caratteri di cui alla norma medesima, accertando a fronte delle allegazioni difensive - sia il profilo della imputabilità/non imputabilità al ricorrente della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della possibilità/impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190). In altri termini, lo stato di necessità richiede la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla 4 sua volontà e ad egli non imputabili (tra le molte, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055); circostanze che, però, le sentenze di merito hanno congruamente escluso nel caso di specie, sia perché - come già rilevato - la società disponeva comunque di risorse, quantomeno sufficienti a pagare dipendenti e fornitori, sia perché la crisi di liquidità che si contesta al 28/12/2009 non risultava affatto improvvisa, tanto che lo stesso AN era intervenuto personalmente, con il proprio patrimonio, sin dal 2007. Quel che, però, non aveva impedito l'ulteriore aumento dell'esposizione debitoria, sino all'anno di cui alla contestazione.
6. Così pronunciandosi, dunque, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di costante applicazione in sede di legittimità - in forza del quale, riassumendo: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può, pertanto, essere addotta a sostegno della forza maggiore, quando sia comunque il frutto di una scelta di "politica imprenditoriale" volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (tra le altre, Sez. 3, n. 47250 del 21/6/2016, D'Anchera, non massimata;
Sez. 3, n.8352 del 24/06/2014, Rv. 263128). Le doglianza in punto di responsabilità, pertanto, debbono esser dichiarate inammissibili, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
7. Infondate, di seguito, risultano poi le ulteriori censure, in punto di conversione della pena ex lege n. 689 del 1981 e di sospensione condizionale della stessa. Quanto alla prima, la sentenza con argomento adeguato e non censurabile ha evidenziato che questa non poteva esser riconosciuta alla luce della gravità - del fatto e dell'intensità del dolo, tali da far ritenere che «la sanzione sostituiva possa rivelarsi inefficace sia sotto il profilo afflittivo, sia dal punto di vista rieducativo>>; in tal modo, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato i costanti indirizzi in materia, a mente dei quali la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del Giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (tra le altre, Sez. 19326 del 27/1/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, Frediani, Rv. 239494). 5 In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, la stessa è stata negata in forza dei precedenti penali a carico del AN, il quale risultava aver già usufruito del beneficio, riportando poi un'ulteriore condanna (senza sospensione); «e dunque non sussistendo le condizioni per una nuova prognosi favorevole sulla futura astensione dalla commissione di altri delitti». Una motivazione ancora del tutto congrua, non certo manifestamente illogica e, come tale, non censurabile;
neppure, peraltro, richiamando la natura dei precedenti, oppure la loro risalenza nel tempo od il carattere depenalizzato degli stessi fatti, come nel presente ricorso, atteso che ciò può eventualmente incidere sulla legittimità della sospensione condizionale (nel senso di rimuovere un ostacolo alla sua concessione), non già sulla valutazione prognostica in sé operata dal Giudice, che dalla sussistenza di precedenti può anche del tutto prescindere. Tali doglianze, pertanto, debbono esser rigettate.
8. Da ultimo, la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza formulata ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000, a mente del cui comma 1 "i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediamente integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"; pagamento che il AN avrebbe eseguito, come da documentazione allegata alla memoria. - come daOrbene, al riguardo occorre innanzitutto rilevare che giurisprudenza di questa Corte tale causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 158 del 2015 (che ha sostituito, nei termini anzidetti, l'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000), anche qualora, a quel momento, fosse già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/3/2016, Fregolent, Rv. 267807, alla quale si rimanda, secondo cui la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale 'fatto' che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma l'an della punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva;
il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato. La preclusione assegnata, in maniera non 6 irragionevole, ad un momento della scansione processuale, non può operare allorquando, in applicazione del principio del favor rei, la più favorevole disciplina - introdotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la scansione era stata già superata debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al - pagamento integrale del debito tributario».). Ciò premesso, ritiene però la Corte di non poter procedere alla valutazione dei documenti allegati alla domanda ex art. 13 in oggetto, in quanto attinenti al merito della contestazione ed alle somme ivi interessate, occorrendo al riguardo un nuovo esame - limitatamente all'applicabilità di questa causa di non punibilità - da parte della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000, e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Envico, Mengoni Vito Di Nicola in To d ete DEPOSITATA IN CANCELLERIA ML 28 MAR 2017 CANCELLIERE Luang Variani 7