La L. 22 maggio 2026, n. 88 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 , recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026 ".