Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse é da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato. (Fattispecie in cui il provvedimento di cumulo di pene concorrenti comprendeva una condanna ad anni trenta di reclusione, costituente, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave da assumere come base, in conseguenza del riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso, per gli ulteriori aumenti di pena, peraltro soggetti al criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 60
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031231/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA BE, N. IL 13/09/1950;
avverso ORDINANZA del 12/05/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 maggio 2006 la Corte d'assise d'appello di Catania dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'istanza presentata da ET SP, volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. in relazione ai reati per i quali aveva riportato quattro condanne definitive irrogate con altrettante sentenze pronunziate rispettivamente: a) il 16 maggio 1996 dalla Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato a venti anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti ed altro, commessi tra il maggio e il giugno 1989; b) il 18 febbraio 2000 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, sezione terza penale, che lo aveva condannato a tredici anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi nel 1991; c) il 20 settembre 2001 dal Tribunale di Siracusa che lo aveva condannato a un anno e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi nel 1991, a titolo di aumento per la continuazione rispetto alla pena irrogata con la sentenza sub 1); d) il 9 ottobre 2001 dalla Corte d'assise d'appello di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato a trenta anni di reclusione in relazione al delitto di omicidio volontario e ad altri reati connessi, consumati il 22 marzo 1995 in danno di Parisi.
La Corte osservava che nei confronti di SP risultano eseguibili cinque sentenze di condanna, emesse tra il 31 gennaio 1995 e il 9 ottobre 2001 per complessivi anni sessantaquattro e mesi dieci di reclusione e che, anche in caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva, dovendosi individuare, in base all'art. 187 disp. att. c.p.p., il reato più grave in quello di omicidio in danno di
Parisi, in relazione al quale la pena è stata determinata in anni trenta di reclusione (ergastolo così sostituito ex art. 442 c.p.p.) e dovendosi procedere in linea teorica (stante il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.) agli aumenti per la continuazione per gli altri reati oggetto di condanne irrevocabili, si perverrebbe in ogni caso ad una pena di gran lunga superiore ai trenta anni di reclusione, con successiva riduzione a tale misura in applicazione di quanto previsto dall'art. 78 c.p.. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, SP il quale lamenta inosservanza dell'art. 671 c.p.p. e mancanza della motivazione, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare l'interesse del condannato ad ottenere il provvedimento di unificazione dei reati e delle relative pene sotto il vincolo della continuazione e ciò, soprattutto, al fine di limitare gli effetti penali delle condanne subite.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'interesse del condannato ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. sussiste anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, il provvedimento di cumulo di pene concorrenti comprenda la condanna per il delitto di omicidio volontario aggravato a trenta anni di reclusione, sostitutiva a norma dell'art. 442 c.p.p., comma 3, dell'ergastolo e costituente, in base all'art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave per la quale è stata inflitta la pena più grave da assumere come base, in conseguenza del riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso, per gli ulteriori aumenti di pena, peraltro soggetti al criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.. Il predetto interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art.671 c.p.p., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato.
Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge nella parte in cui ha escluso pregiudizialmente l'interesse del ricorrente ad ottenere in sede esecutiva il provvedimento di applicazione della continuazione sul rilievo che il ricorrente, oltre alla condanna ad anni trenta di reclusione irrogata dal G.U.P., all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di omicidio volontario punibile con l'ergastolo, ha riportato ulteriori condanne per complessivi anni trentaquattro e mesi sei di reclusione, soggette al criterio moderatore del cumulo giuridico disciplinato dall'art. 78 c.p. e che l'eventuale "credito di pena" non potrebbe produrre effetti giuridicamente rilevanti, stante la molteplicità degli aumenti da apportare per la continuazione.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Catania che dovrà esaminare il merito dell'istanza avanzata da SP ET, sorretta da un interesse giuridicamente apprezzabile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Assise d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2007