Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stato o non quest'ultima resa nota all'imputato, al quale pertanto è legittimamente notificato l'estratto contumaciale di sentenza presso lo studio del difensore, in assenza di sua espressa revoca dell'elezione di domicilio. (Fattispecie relativa a provvedimento di diniego di restituzione in termini).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2004, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
]
2244
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2244/05
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Francesco PROVIDENTI Presidente Udienza in camera dr. Alfonso AMATO Consigliere di consiglio dr. Gennaro MARASCA Consigliere in data 5.11.2004 dr. Maurizio FUMO Consigliere dr. Paolo IO BRUNO Consigliere
B SENTENZA n. 1549
REGISTRO GENERALE
N. 32005/04
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6.8.2004 dall'avv. Antonino Juvara, difensore di EL
IO, nato a [...] 1'1.3.1949, avverso l'ordinanza del 28 luglio 2004, con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini, proposta si sensi dell'art. 175, comma secondo,
c.p.p., dallo stesso OS.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo IO BRUNO.
Lette le conclusioni scritte del P.G. in sede che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso.
Lette le memorie integrative contenenti motivi nuovi presentate in favore dello stesso istante.
Osserva:
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini avanzata da OS
IO, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., per poter proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale di
Milano il 22 ottobre 2003, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2004.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore del OS propone ora ricorso per cassazione eccependone la nullità ai sensi dell'art. 606, lett. c) del codice di rito, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 175 e 670 c.p.p., anche in relazione agli artt. 178, 179, 180, 181 e 185 c.p.p.; nonché la nullità, ai sensi dell'art. 606 lett. e), per manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione abbia rigettato l'istanza di restituzione in termini, ritenendo che la notifica dell'estratto contumaciale
-siacon contestuale provvedimento di carcerazione della sentenza di condanna
-
avvenuta al domicilio a suo tempo eletto presso il difensore, avv. Giovanni Marchese, senza considerare che questi aveva nel frattempo rinunciato al mandato e che, successivamente, erano stati via via nominati, nel corso del processo, diversi difensori di ufficio.
Osserva, al riguardo, che, a cagione della grave negligenza professionale dell'anzidetto legale, che aveva omesso di comunicare la rinuncia al mandato, il OS si era trovato nell'incolpevole impossibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza in questione. Inoltre, l'estratto contumaciale era stato notificato anche all'ultimo difensore d'ufficio e non già al primo, contrariamente al principio più volte affermato
2 dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. 19.12.1994, n. 22 e id. 10.9.2003, n.
35402).
Con memoria del 7.9.2004, il difensore dello stesso OS ha poi proposto motivi nuovi, deducendo, in particolare, la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed ), con specifico riferimento agli artt. 97, 102, 178, 179, 571, 585 e 670 del codice di rito, osservando, tra l'altro, che, stante la particolare dicitura dell'elezione di domicilio (eleggo domicilio presso il mio difensore e non già presso lo studio del mio difensore) e la sopravvenuta rinuncia al mandato, lo stesso rinunciante non solo aveva cessato di essere il difensore del OS, ma non avrebbe più potuto considerarsi neppure domiciliatario. Con l'ulteriore memoria, nel ribadire i profili di nullità già dedotti, sottolineava la grave negligenza dell'avv. Marchese, che aveva omesso di dare comunicazione dell'avvenuta notifica, presso di lui, dell'estratto contumaciale.
-2. Alla luce delle stesse deduzioni di parte ricorrente, è da ritenere senz'altro pacifico che l'estratto della sentenza contumaciale, rispetto alla quale l'istante pretende ora di essere rimesso in termini, è stato regolarmente notificato presso il difensore domiciliatario, al quale, peraltro, si imputa la pretesa violazione deontologica dell'omissione di tempestivo avviso al suo assistito. Come esattamente osservato dal B P.G. nelle sue conclusioni scritte, tale questione ha rilievo sicuramente pregiudiziale ed assorbente rispetto all'altra relativa alla pretesa nullità delle notifiche effettuate, nel
-e non già al corso del procedimento, ai vari difensori, via via nominati d'ufficio primo dopo l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia.
-
Peraltro, non risulta che il difensore dell'imputato avesse, nel caso di specie, titolo alcuno perché fosse notificato, anche nei suoi confronti, l'avviso di deposito della sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 548, comma secondo, del codice di rito.
Al riguardo, si osserva che è ormai ius receptum che l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore fino a quando non venga espressamente revocata, sicché, nell'ipotesi in cui il domicilio sia stato eletto presso un difensore, mantiene piena efficacia anche in caso di revoca del mandato, di rinuncia ad esso o di sostituzione del difensore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6. 21.3.2003, n. 21428, rv
225412). Nei termini, può pure richiamarsi l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca
3 :
dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversi. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore, presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza un'espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta (Cass. Sez. 5, 27.10.1999 n.
5198, rv. 215252).
L'applicazione di tali principi al caso di specie rende agevole la conclusione che nessuna rilevanza, ai fini della persistente validità dell'elezione di domicilio, può assumere l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore, non risultando, peraltro, che il OS abbia mai provveduto a comunicare all'autorità procedente un diverso domicilio. La rituale notificazione dell'estratto contumaciale al domicilio a suo tempo eletto comporta, allora, la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto lì notificato. A nulla rileva l'asserita omissione di notizia da parte del difensore domiciliatario, che, se apprezzabile sul piano della deontologia professionale, come esattamente osservato dal giudice di merito, nessuna valenza può assumere ai fini della B legale conoscenza, restando pur sempre impregiudicato l'onere di controllo e di informazione a carico del OS sullo sviluppo e sull'esito del procedimento che lo riguardava.
Resta da dire che prive di consistenza, a fronte dell'incontrovertibile rilievo dei superiori principi, risultano tutte le argomentazioni difensive prospettate anche nelle successiva memorie. In particolare, inconferente è l'assunto concernente il carattere apocrifo dell'aggiunta eleggo domicilio presso il mio difensore, che risulta apposta, a penna, in calce all'atto di nomina prima della sottoscrizione dell'imputato e della relativa autentica. Ed infatti, non può reputarsi sufficiente l'allegazione al ricorso di un atto di denuncia-querela, trattandosi di copia informe, priva di qualsivoglia riscontro di autenticità e di formale inoltro all'autorità dell'asserita querela di falso.
Del pari ininfluente è il rilievo riguardante la stessa formulazione letterale dell'atto di elezione, posto che la dicitura che vuole l'elezione presso il difensore non poteva avere altro significato, sia pure implicito, di elezione presso il relativo studio, indipendentemente dall'esclusivo riferimento ad personam, di per sé inidoneo ad
4 autorizzare la conclusione che, venuto meno - per rinuncia - il mandato professionale del difensore nominato, l'elezione di domicilio dovesse intendersi trasmigrata in favore del nuovo difensore, comunque subentrato a quello rinunciante. E' agevole replicare, infatti, che l'elezione in parola era collocata in un inequivoco contesto testuale, contenente la nomina a difensore in favore dell'avv. Marchese, di talché
l'elezione di domicilio non poteva appuntarsi in altro luogo che non fosse il recapito professionale dello stesso legale.
3. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2004.
PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Дом АлавноВто
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 25 GEN. 2005 Pauluise
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
5