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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco
GILIBERTI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 75-1/2024 R G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'assistenza dell'OCC dott. CP_1
rappr. dif. dall'avv. Guido Agnese e dell'avv. Murra Dario;
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso depositato in data 30.05.2024 da , con l'assistenza della Parte_1
OCC/professionista dott. nominato da questo Tribunale, consumatore CP_1
sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.
Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott. contenente: CP_1
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con decreto del 15.06.2024, successivamente corretto in data 27.06.2024 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.
Considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano e segnatamente, in data 23.07.2024 dalla creditrice BL Banca S.p.a., tramite l'avv. Vipsania
Andreicich e, in data 26.07.2024 dalla creditrice Banca Sistema per il tramite dell'avv. Marta
Baglivo.
In particolare, BL S.p.a. ha dichiarato di non condividere la proposta di piano di ristrutturazione formulata da , neppure alla luce della Relazione, per i seguenti motivi: “1. Carenza Parte_1
della documentazione;
2. Esistenza delle condizioni ostative indicate nell'art. 69 comma 1 de CCII, per avere il Sig. determinato l'attuale situazione per colpa grave, malafede e frode, 3. Pt_1
Violazione dell'art 71. comma 4 CCII, per aver previsto il Piano l'integrale pagamento del Gestore prima del termine dell'esecuzione del piano”.
La creditrice Banca Sistema, nel contempo, si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione in questione per i seguenti motivi:
1. Carenza del presupposto della meritevolezza del debitore;
2. Violazione dell'art. 71 comma 4 CCII;
3. Valutazione del merito creditizio;
4.
Mancata inclusione del TFR nel piano di ristrutturazione del debito;
5. Convenienza dell'alternativa liquidatoria. Contr Questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall nella propria relazione del
05.08.2024.
In proposito, l'OCC/Professionista dott. ha condivisibilmente ritenuto di dover CP_1
disattendere le osservazioni presentate da entrambi i creditori che sostengono l'insussistenza della meritevolezza del debitore, evidenziando che, i debiti sono stati contratti da per far Parte_1 fronte alle esigenze di volta in volta verificatesi (ristrutturazione dell'abitazione familiare assegnata dal Comune di Brindisi, soddisfacimento delle necessità di famiglia, vicissitudini di tipo personale che hanno riguardato l'ambito familiare). Inoltre, la difficile situazione patrimoniale dalla fine del
2021, prima, con la mancata autorizzazione delle ore di lavoro straordinario da parte del datore di lavoro -Sanitaservice ASL Srl-, poi, nei mesi del 2022 con la separazione dei coniugi con conseguente obbligo di corrispondere mensilmente il contributo di mantenimento ai due figli, la perdita dell'assegno unico per i figli, incassato al 100% dalla moglie, non gli ha consentito più di riuscire a onorare gli impegni finanziari assunti nel tempo. Pertanto, tali situazioni appaiono sufficienti ai fini della meritevolezza degli impegni economici di cui il debitore si era fatto carico, assunti nella consapevolezza di poterli sostenere, potendo fare affidamento sia sul proprio stipendio
(nel 2020 entrata mensile media di € 1.530,00), che sull'apporto finanziario della moglie, mediante svolgimento di lavori occasionali.
In merito alle eccezioni attinenti alla valutazione del merito creditizio avanzate da Banca Sistema e
BL Banca, secondo quanto correttamente rilevato dall'OCC, ove fosse stato valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art 124 bis del T.U.B. che, al comma 1, prevede “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, l'ente finanziario sarebbe giunto a ben diverse determinazioni in ordine alla erogazione del credito.
Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”.
La circostanza, poi, che i nuovi finanziamenti siano stati utilizzati per la maggior parte per estinguere precedenti prestiti, dimostra come lo stato di bisogno di fosse noto Parte_1 all'ente finanziatore, che avrebbe dovuto operare una valutazione più attenta della sua situazione economica e sulle motivazioni degli ulteriori indebitamenti.
Quanto sopra considerato appare sufficiente, a norma dell'art 69 comma 2 CCII, per ritenere che i creditori non possano opporsi all'omologa del piano di ristrutturazione.
Non appare condivisibile, così come precisato dall'OCC, la violazione dell'art 71 comma 4 CCII lamentata dai creditori opponenti sull'integrale pagamento del Gestore prima del termine dell'esecuzione del piano, previsto nella misura di un acconto pari all'80% del compenso concordato e del saldo all'esito della chiusura della procedura.
In ordine alle osservazioni di Banca Sistema sull'omessa inclusione nel piano di ristrutturazione del debito delle quote TFR maturate nel corso degli anni, dalla lettura dell'art 2120 c.c. si evince che sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. 27.2.2020 n. 5376).
Pertanto, posto che è tutt'ora in essere il rapporto di lavoro dipendente di nei Parte_1
confronti della Sanitaservice ASL Srl, il credito dallo stesso maturato a titolo di TFR non può essere ricompreso nella proposta di piano di ristrutturazione del debito dallo stesso avanzata., in quanto quel credito, pur essendo certo e liquido nel suo ammontare, è allo stato inesigibile.
Per quanto riguarda le osservazioni relative alla fattibilità del piano proposto e sull'alternativa della liquidazione del patrimonio, da un lato BL Banca ha sottolineato l'importanza del contratto di mutuo contro la cessione del quinto dello stipendio che non può essere ripagata con la falcidia proposta nel piano attestato. Dall'altro, secondo Banca Sistema, sul presupposto che il debitore non possegga beni immobili, deve ritenersi errata la scelta del piano proposto anziché dare luogo ad una qualsivoglia alternativa liquidatoria.
L'OCC/Professionista Dott. ha in modo adeguato rilevato come il legislatore, pur CP_1 riconoscendo l'importanza sociale del prodotto finanziario costituito dal contratto di cessione del quinto, abbia ritenuto di maggiore rilevanza sociale la situazione di sovraindebitamento del consumatore tanto da prevedere all'articolo 67 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Impresa e dell'Insolvenza la possibilità di falcidia dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Né la durata del piano, prevista i 84 rate mensili per 7 anni, può rendere impraticabile la realizzazione del piano alla luce dell'età del debitore, pari ad anni 44, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro dello stesso avverrà di certo successivamente alla scadenza del piano.
Per quanto attiene all'alternativa liquidatoria indicata da Banca Sistema, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell'OCC, tenuto conto che il debitore non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro e non possiede alcun bene immobile di sua proprietà.
In ultimo, va rilevata la completezza della documentazione allegata a norma dell'art. 68 comma 2
CCII, e che la presunta prova mancante indicata da BL (assunzione delle obbligazioni con la prospettiva di poterle adempiere, giustificativi delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, motivi e degli scopi per cui ha ritenuto necessario concludere i contratti di finanziamento, documentazione relativa ai lavori eseguiti sulla casa di Brindisi per € 44.000,00 circa) non è suscettibile di essere provata tramite i documenti ritenuti necessari dalla legge.
Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano.
- visto l'art.70 CCI;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da piano di ristrutturazione Parte_1
allegato al ricorso, depositato il 30.05.2024;
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il
PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.
Così deciso in Brindisi, in data 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Sindico, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.