Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1656
CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'attestato di libera circolazione (AL) per coinvolgimento dei funzionari in vicende penali

    Il Consiglio di Stato ritiene che, al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, non vi fosse alcun accertamento definitivo di responsabilità penale a carico dei funzionari né un loro documentato coinvolgimento nell'indagine in relazione all'opera in questione. Inoltre, il coinvolgimento del proprietario nell'indagine penale è successivo all'adozione degli atti.

  • Rigettato
    Annullabilità dell'AL ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990 per false rappresentazioni

    Il Consiglio di Stato rileva che il presupposto per l'applicazione dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, ovvero l'accertamento con sentenza passata in giudicato di condotte costituenti reato, non sussisteva al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, né è documentato che sussista tuttora. Pertanto, la condotta dei funzionari non era sufficientemente accertata per giustificare l'esercizio del potere di autotutela oltre i termini.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dal Ministero della Cultura avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto i ricorsi del Signor -OMISSIS- e del Museo -OMISSIS- contro il provvedimento di nullità/annullamento, in autotutela, dell'attestato di libera circolazione (ALC) rilasciato nel 2018 per un dipinto del XVI secolo. Il Ministero, in primo grado, aveva annullato l'ALC originariamente rilasciato dall'Ufficio Esportazione di Pisa, ritenendo che l'opera non fosse stata correttamente identificata e che il rilascio fosse avvenuto in seguito a condotte penalmente rilevanti di funzionari dell'Ufficio, come emerso da un'indagine penale per falso ideologico. Il TAR aveva annullato tale provvedimento, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, in particolare per la violazione dei termini e la mancanza di un accertamento definitivo di responsabilità penale. Il Ministero appellante ha sollevato diverse censure, tra cui la configurabilità della nullità dell'ALC per coinvolgimento dei funzionari in vicende penali, la presunta assenza di un accertamento della condotta penalmente rilevante, la riconducibilità della fattispecie all'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, e la sussistenza di false rappresentazioni. Le parti resistenti, il Signor -OMISSIS- e il Museo, hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando la correttezza della decisione del TAR. In primo luogo, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità dell'ALC per coinvolgimento dei funzionari, poiché al momento dell'adozione del provvedimento di autotutela non vi era alcun accertamento definitivo di responsabilità penale né un documentato coinvolgimento dei funzionari in relazione all'opera specifica oggetto della controversia. Ha sottolineato che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, e che l'amministrazione aveva agito sulla base di presunzioni non qualificate. In secondo luogo, ha disatteso la censura sulla configurabilità di una causa di nullità per condotta penalmente rilevante, evidenziando che il coinvolgimento del proprietario nell'inchiesta penale era successivo all'adozione degli atti impugnati e che il reato ipotizzato a suo carico non era ancora stato accertato. Ha altresì ritenuto inidoneo il richiamo all'art. 164 del D. Lgs. n. 42/2004, non essendo stata dimostrata la commissione di un reato nel rilascio dell'ALC. Infine, ha respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, ribadendo che il presupposto di tale norma, ovvero l'accertamento con sentenza passata in giudicato di condotte costituenti reato, era inesistente al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati. Di conseguenza, l'appello è stato respinto, con condanna del Ministero della Cultura al pagamento delle spese legali e con ordine di oscuramento delle generalità delle parti e dei riferimenti alla vicenda penale in corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1656
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1656
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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