Art. 1.
Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".
Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".